Con 158 voti favorevoli e 110 contrari, il 3 maggio scorso è stato finalmente approvato dal Senato il Ddl Concorrenza che, tra le altre misure, ha introdotto interessanti novità per quanto riguarda la semplificazione della circolazione internazionale delle opere d’arte e degli oggetti d’antiquariato. Per capire meglio cosa cambia abbiamo rivolto alcune domande all’avvocato Giuseppe Calabi dello studio legale CBM & Partners, portavoce del gruppo di operatori che ha caldeggiato la riforma e membro del Gruppo di Lavoro che ha il compito di proporre al MiBACT la riforma delle Linee Guida per l’esportazione che dovranno essere approvate, con un Decreto delegato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della riforma. (Leggi anche -> Esportazioni arte: riforma prossima al varo)
Nicola Maggi: Finalmente il Ddl Concorrenza è stato approvato. Ci racconta in breve cosa cambia per quanto riguarda la libera circolazione delle opere d’arte?
Giuseppe Calabi: «Gli elementi essenziali della riforma sono diversi: il primo relativo alle soglie, temporali e di valore, al di sotto delle quali un’opera può essere esportata in base ad un’autocertificazione del proprietario inviata tramite il Sistema informativo degli Uffici Esportazione (SUE). La soglia temporale, oggi di 50 anni, passa a 70 anni dall’anno di esecuzione dell’opera dell’autore defunto. La soglia di valore fissata nella riforma, nuova per l’ordinamento italiano, ma prevista – seppure con valori diversi a seconda della tipologia di opere – a livello europeo, è unica e di 13.500 euro (per i beni archeologici, tuttavia non si applica alcuna soglia): se un’opera ha un valore inferiore alla soglia, anche se realizzata oltre 70 anni fa, può uscire con autocertificazione, senza necessità di una licenza. Nonostante la dichiarazione del privato, agli Uffici Esportazione è comunque lasciata la facoltà di valutare se i beni soggetti ad auto-dichiarazione presentino un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale, attraverso un procedimento che deve concludersi entro 60 giorni. Le nuove soglie comportano notevoli vantaggi non solo per i privati, ma anche per gli stessi Uffici Esportazione che, potendo purtroppo contare su risorse estremamente scarse, sono onerati da un numero notevole di richieste di attestati di libera circolazione. Un ulteriore aspetto della riforma è rappresentato dalla creazione di un “passaporto” quinquennale che agevola l’ingresso e l’uscita di opere nel e dal territorio nazionale. Tale istituto verrà introdotto attraverso un Decreto del MiBACT che verrà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della riforma. Infine, il terzo elemento, molto importante, è la modifica delle Linee Guida per l’esportazione, contenute nella Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 maggio 1974».
N.M.: Certo 13.500 euro come soglia di valore per la libera circolazione è un po’ poco, non le pare?
G.C.: «Sicuramente, se paragonato con altri paesi europei: in Francia, ad esempio, la soglia di valore per i dipinti è di 150.000 €, più di dieci volte la soglia unica italiana. Tuttavia per il contesto italiano anche una soglia così bassa è un importante passo in avanti: rappresenta un’apertura verso un nuovo modello di circolazione delle opere d’arte più snello e sicuro, attraverso cui si responsabilizza il soggetto esportatore. Sebbene da parte di alcuni sia stato paventato un utilizzo improprio dell’autocertificazione (ad esempio, dichiarando valori che si discostano da quello effettivo ed in tal modo incentivando l’uscita definitiva di capolavori – si sono citate opere di Caravaggio – senza passare dall’Ufficio Esportazione), dobbiamo ricordare che un ipotetico utilizzo fraudolento della autocertificazione comporterebbe conseguenze per il dichiarante, anche sotto i profili penali, estremamente gravi».
N.M.: Peraltro, perché tutto questo divenga realtà, il MiBACT dovrà emanare un Decreto delegato per definire i criteri in forza dei quali un determinato bene culturale potrà essere o bloccato all’esportazione o notificato…. Secondo lei che tempi ci vorranno?
G.C.: «Come ho accennato prima le linee guida attualmente vigenti risalgono al 1974, e già questo dovrebbe essere un segnale di quanto sia urgente l’esigenza di una riforma. Il decreto delegato dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della riforma. La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, anticipando i tempi, ha tuttavia già costituito un Gruppo di lavoro, di cui sono onorato di far parte, con il compito di formulare una proposta di riforma al Ministro. L’auspicio è che le nuove linee guida riformulino i criteri a cui si dovranno ispirare gli Uffici Esportazione rimanendo al passo con i tempi e riducendo la assoluta discrezionalità che oggi spesso ispira i provvedimenti di diniego, garantendo – nello stesso tempo – un’omogeneità di interpretazione a livello nazionale, oggi frequentemente assente attraverso l’uso spregiudicato del c.d. forum shopping».
N.M.: Questa riforma nasce da una richiesta che il vostro Studio ha portato avanti in nome di un gruppo di operatori di settore. Ci sono altri passi che volete compiere per rilanciare il nostro mercato?
G.C.: «Di passi da compiere ce ne sono ancora molti, ma per ora possiamo guardare agli effetti benefici della riforma sia con riguardo al mercato, sia con riferimento alla circolazione dell’arte italiana nel mondo. L’Italia è un luogo estremamente ricco di opere che spesso rimangono chiuse in archivi o depositi, senza possibilità per nessuno di goderne. Speriamo che, un domani, si guardi all’Italia come a un Paese in cui investire nell’arte non sia percepito come un rischio, ma come una grande possibilità di crescita per i singoli e per la comunità».