Il 27 giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2019/880 in materia di importazione di beni culturali provenienti da Paesi extra UE. L’importazione cui fanno riferimento le nuove norme ricomprende anche il transito temporaneo dei beni nel territorio dell’Unione, così come il loro deposito doganale o lo stazionamento in zone franche.
L’introduzione o l’importazione nel territorio UE di tali beni può avvenire, a seconda dei casi, o previa concessione di licenza da parte delle autorità competenti o previa presentazione di una dichiarazione da parte dell’importatore.
Il principale obiettivo perseguito dal nuovo Regolamento consiste, oltre che nell’armonizzazione delle eterogenee regole doganali fino al momento adottate all’interno dell’Unione, nella salvaguardia generale del patrimonio culturale dell’umanità limitando la commercializzazione di beni culturali illecitamente trafugati in Paesi terzi e il cui commercio è, in molti casi, strumentale al finanziamento delle organizzazioni terroristiche.
Ma quali sono le principali novità della recente normativa e cosa prevedono le innovative procedure di controllo in essa contenute?
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, per bene culturale si intende «qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica», nel caso specifico, non creato o scoperto in territorio UE. Una più dettagliata classificazione dei beni, suddivisi per categorie, è contenuta nell’appendice al Regolamento e include, tra gli altri, gli oggetti aventi interesse artistico, quali:
- quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);
- opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia;
- incisioni, stampe e litografie originali;
- assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia.
La soglia minima di età prevista per l’assoggettamento dei suddetti beni alle nuova disciplina è di 200 anni, mentre la soglia minima di valore doganale è di € 18.000 per singolo pezzo.
L’importazione dei beni sopra elencati richiede la presentazione, da parte dell’importatore alle autorità doganali competenti, di un’apposita dichiarazione che ricomprenda:
- una dichiarazione sottoscritta dal titolare dei beni oggetto di importazione nella quale si garantisce che i beni in questione sono stati esportati nel rispetto delle regole:
- del Paese in cui sono stati creati o scoperti; o
- dell’ultimo Paese in cui si sono trovati per un periodo superiore ai 5 anni, per scopi diversi dall’utilizzo temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo;
- descrizione sufficientemente dettagliata (tramite compilazione di un modello standardizzato) dei beni, al fine di consentirne l’identificazione e facilitare le procedure di analisi dei rischi e di controllo.
Tra le varie eccezioni previste dal Regolamento, licenze o dichiarazioni non sono richieste:
- qualora l’importazione riguardi un bene culturale reintrodotto in UE;
- nel caso di beni culturali destinati ad essere temporaneamente custoditi da una pubblica autorità, o comunque sotto la sua vigilanza, a meri fini protezionistici, per essere poi restituiti al Paese di origine;
- per i beni culturali temporaneamente importati per fini formativi, scientifici, di conservazione, restauro o esposizione.
Il novellato impianto normativo è volto, inoltre, a favorire la massima cooperazione tra i vari Stati membri della UE in ordine alle procedure di archiviazione e scambio di dati, inerenti i beni importati, attraverso lo svolgimento di tutte le procedure tramite un sistema elettronico centralizzato (ancora da istituire), le cui modalità di funzionamento saranno stabilite dalla Commissione.
Entro il 28 dicembre 2020 ogni Stato membro dovrà comunicare alla Commissione le sanzioni che intenderà erogare nei casi di violazioni delle regole sulle importazioni, mentre le norme e le finalità delle sanzioni potranno essere comunicate non oltre il 28 giugno 2025.