Per i tanti giovani artisti che nella vita hanno il desiderio di vendere le proprie opere, è importante fornire i giusti strumenti per comprendere l’inquadramento fiscale e previdenziale della loro attività. Nonostante alcuni interventi legislativi, ancora oggi, infatti, la figura dell’artista non trova una definizione chiara ed univoca sia dal punto di vista giuridico che fiscale.
Il recente Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) del 20 maggio 2019 ha disciplinato solo alcune professioni legate al mondo dell’arte tra cui archeologi, archivisti, esperti di diagnostica e tecnologie applicate ai beni culturali mentre non vi è traccia degli artisti.
Per quanto concerne la collocazione a livello fiscale, l’unico riferimento normativo è fornito dall’art. 53 del comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito anche “Tuir”) dove è previsto l’assoggettamento tra i redditi di lavoro autonomo di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Tuttavia, come meglio definito nel medesimo articolo, rientrano tra i redditi da lavoro autonomo solamente quelli esercitati in maniera abituale, ovverosia svolta con il carattere della professionalità.
È il caso del giovane artista che voglia intraprendere la carriera in modo abituale, professionale e a scopo di lucro. In questo caso dovrà aprire una partita Iva ed essere assoggettato agli obblighi fiscali e previdenziali come qualsiasi altra attività economica.
Qualora l’attività artistica sia svolta invece con carattere meramente “occasionale”, gli eventuali proventi saranno inclusi tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
Nel prosieguo dell’articolo, saranno analizzate le principali implicazioni fiscali nella cessione di opere da parte di artisti operanti fuori dall’ambito professionale, con particolare attenzione ai requisiti che connotano l’attività svolta in maniera occasionale.
La presenza del requisito dell’occasionalità nelle prestazioni artistiche
È bene ricordare come le attività di lavoro autonomo occasionale non siano identificabili in base a parametri predefiniti bensì in relazione alle specifiche indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.
L’orientamento della dottrina sulle principali differenze che contraddistinguono l’esercizio “abituale” di rispetto a quello “occasionale” è rinvenibile nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 204, secondo la quale:
- costituisce tratto distintivo il compimento di una serie coordinata di atti economici;
- non assume alcun rilievo la circostanza che l’esercizio si esaurisca in un unico affare.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria valuterà la sussistenza del requisito dell’occasionalità in relazione alla fattispecie concreta, tenendo conto del numero delle operazioni effettuate, delle modalità di vendita e degli importi conseguiti nonché della fattiva organizzazione “utilizzata” per porre in essere tali attività.
Un ulteriore esempio è rilevabile con la risoluzione del 24.1.2001 n. 5, la quale ha escluso la natura commerciale dei proventi che un’associazione senza scopo di lucro consegue dalla vendita all’asta di opere ricevute a titolo di liberalità. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la vendita in oggetto non costituisce attività commerciale dal momento che in essa non è rinvenibile “l’elemento dell’intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”.
Visto la valutazione caso per caso effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla presenza o meno del requisito dell’occasionalità, si consiglia di farsi assistere da un professionista con adeguata esperienza per evitare una possibile riqualificazione professionale del reddito.
Compenso, ritenuta e obblighi dichiarativi dell’artista
Dopo aver accertato la natura occasionale della prestazione dall’artista, occorre analizzare più in dettaglio le implicazioni fiscali e previdenziali derivanti da tale operazione. In via preliminare si sottolinea come, in presenza di tali requisiti, non sia necessaria l’apertura della partita Iva. I compensi percepiti concorrono, infatti, alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e sono soggetti a ritenuta d’acconto nella misura del 20% (art. 25 co. 1 del DPR 600/73). La ritenuta si applica solamente qualora il soggetto che corrisponda le somme sia un sostituto d’imposta (art. 64 del DPR 600/73).
In aggiunta, si evidenzia come siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi gli artisti che, in un determinato periodo, hanno percepito esclusivamente redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente entro il limite di 4.800 euro.
Con riferimento agli obblighi previdenziali, gli artisti sono obbligati all’iscrizione nella Gestione separata INPS ed al versamento della relativa contribuzione, qualora il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro autonomo occasionale svolta superi il limite di euro 5.000 lordi.
In conclusione, gli artisti che operano in maniera non professionale sono soggetti a minori obblighi tributari in relazione all’occasionalità delle operazioni svolte. In ogni caso, il confine con lo svolgimento di un’attività professionale è molto sottile: è quindi fondamentale prestare attenzione per evitare spiacevoli soprese in fase di verifica.