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L’arte di mediare l’arte

del

Le peculiarità che caratterizzano il mercato dell’arte e, quindi, la specificità della materia, determinano una particolare attenzione alla gestione dei contenziosi che possono insorgere in tale settore. Le vertenze in arte sono varie e variegate, differiscono l’una dall’altra per natura, per la molteplicità degli attori che possono essere coinvolti (artisti, case d’asta, collezionisti, gallerie, musei e Stati) e per gli interessi di cui gli stessi sono portatori, nonché per il carattere contrattuale (come nel caso, ad esempio, di vendita di opere d’arte) o extracontrattuale (come nel caso, ad esempio, di restituzione di opere oggetto di furto) delle relazioni sottese alla vicenda.

Non dimentichiamo, inoltre, la portata internazionale che spesso tali controversie assumono, coinvolgendo parti di diversa provenienza e cultura.  La particolarità dell’oggetto delle vertenze “artistiche” fa emergere, dunque, la necessità di ricercare uno strumento di risoluzione che, tramite un corretto connubio di competenze legali e tecniche, sia in grado di comprendere le logiche sottese a tale settore, preservare la rete di relazioni (spesso di lunga data) e bilanciare le ragioni che muovono i vari soggetti.

La mediazione: perché può essere una soluzione per le vertenze “artistiche”?

 

Nella prospettiva appena descritta, uno strumento efficace risulta essere la mediazione, di cui abbiamo già parlato nel nostro articolo pubblicato l’8 novembre 2016. Si tratta di una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che, attraverso l’intervento di un terzo imparziale, il c.d. mediatore, agevola la negoziazione tra le parti tra cui è insorta una vertenza, con lo scopo di raggiungere una comune soluzione, accettata da entrambe le parti e per le stesse accettabile. Il mediatore non decide nel merito della vertenza, né assume posizioni vincolanti nei confronti delle parti; in quanto esperto in tecniche di gestione dei conflitti, il suo ruolo è quello di promuovere la cooperazione tra i soggetti coinvolti, ripristinando un dialogo costruttivo che li conduca all’assunzione di un accordo reciprocamente soddisfacente. (Leggi -> ADR Arte: nasce a Milano il primo progetto di mediazione per l’arte)

E’ evidente che tale approccio ben si concilia con la singolarità delle vertenze artistiche, spesso mosse da motivazioni morali, etiche e di principio, piuttosto che da questioni strettamente giuridiche.  Va da sé che la mediazione risulta meno indicata in quei casi in cui le parti “in conflitto” intendano ottenere un provvedimento che sia espressione di un principio di diritto.

A prescindere da tale ultimo aspetto, sono molti i vantaggi che rendono appetibile il ricorso alla mediazione nel diritto dell’arte e dei beni culturali, quali ad esempio:

  • tempistiche brevi;
  • costi contenuti;
  • confidenzialità e riservatezza nella gestione della controversia e, quindi, preservazione dal rischio di un eventuale danno reputazionale;
  • imparzialità e indipendenza del mediatore;
  • possibilità di scegliere un mediatore con competenze specifiche;
  • assenza dell’obbligo della assistenza legale e facoltà di farsi assistere da un esperto (quali, ad esempio, valutatori, art advisor);
  • salvaguardia delle buone relazioni tra le parti e dei reciproci interessi;
  • raggiungimento di un accordo “sviluppato” tra le parti e, quindi, adeguato alle specifiche esigenze.

 

Il servizio ADR Arte della Camera Arbitrale di Milano…

 

Un esempio di servizio degno di nota è “ADR Arte”, avviato nel mese di novembre 2015 dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano allo scopo di offrire strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie in ambito di arte e beni culturali e prevenire, quindi, un contenzioso civile davanti all’autorità giudiziaria.

Come già evidenziato in occasione del nostro precedente articolo, il servizio di ADR Arte è basato sull’uso della mediazione e può essere attivato in due modi:

  1. secondo le regole della mediazione civile e commerciale disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm, che risulta particolarmente adatta per quelle situazioni “confinate” nel territorio italiano. In tale caso, il mediatore viene scelto tra quelli individuati dalla Camera Arbitrale;
  2. tramite la proceduraFast Track Mediation Rules”, completamente svincolata dal citato decreto e caratterizzata da una spiccata flessibilità. In tale ipotesi, le parti possono, per esempio, nominare un mediatore conosciuto e dalle stesse apprezzato che possieda specifiche competenze o di un’altra (e determinata) nazionalità. Inoltre, è prevista la possibilità di selezionare il mediatore all’interno di una lista ad hoc o mediatori segnalati di altre istituzioni (come, a titolo esemplificativo, WIPO-ICOM).

In ogni caso, qualunque sia la modalità di avvio azionata dalle parti, le caratteristiche intrinseche alla mediazione (prime tra tutte la flessibilità del procedimento e la possibilità di soluzioni costruite ad hoc per la singola vertenza), unitamente alla previsione di un progetto specifico per le controversie artistiche, assicurano alla Camera Arbitrale di Milano un’ampia gamma di aree di intervento. Sono molteplici, infatti, le fattispecie che possono essere oggetto di mediazione nell’ambito ADR Arte, quali ad esempio:

  • certificati di provenienza e autenticità;
  • protezione e gestione delle collezioni;
  • diritto di seguito;
  • contratti (compravendita, noleggio, prestito, etc.);
  • trasmissione ereditaria di opere d’arte;
  • restituzione di opere d’arte e molto altro.

 

… casistica e statistica…

 

A conferma della “buona riuscita” della procedura di mediazione nell’ambito dell’arte, la Camera Arbitrale di Milano ha dichiarato che, sulla base di un’analisi condotta al proprio interno sulle istanze presentate nell’ambito del servizio ADR Arte nel periodo 2015-2017:

  • il numero di vertenze artistiche è rimasto pressoché costante nei primi due anni per poi crescere nel 2017 del circa +13%;
  • considerando la totalità delle istanze di mediazione presentate, la percentuale di accordi raggiunti all’esito di vertenze artistiche è del circa 28%; registrando, quindi, una percentuale superiore rispetto a quella della mediazione in altre materie (che, tendenzialmente, si aggira attorno al 21%);
  • considerando, invece, solo il numero di vertenze per le quali (in seguito alla presentazione della domanda) le parti hanno svolto il primo incontro e all’esito dello stesso hanno deciso di proseguire la mediazione, la percentuale di accordi raggiunti sale a circa l’82%; tale ultimo dato, se confrontato con quello (più generico) di cui al punto precedente, evidenzia il carattere “cruciale” della fase iniziale della procedura, rilevando come, qualora le parti accettino di incontrarsi, il raggiungimento dell’accordo finale è altamente probabile (ciò grazie alle doti del mediatore di conciliare le reciproche aspettative).

Per quanto riguarda poi il “contenuto” delle vertenze artistiche sottoposte alla Camera Arbitrale di Milano le stesse si riferivano a controversie aventi ad oggetto: i) per il 25% contratti di locazione; ii) per il 22% successioni ereditarie; iii) per il 19% diritti reali; iv) per il 16% ipotesi di divisioni; v) per il 6% contratti finanziari; vi) per il 3% ipotesi di diffamazione a mezzo stampa; vii) per il 3% ipotesi compravendita di mobili/immobili; viii) per il restante 3% altro.

 

…I casi risolti con ADR Arte.

 

Riportiamo di seguito alcune fattispecie che sono state oggetto di mediazione attraverso il servizio ADR Arte della Camera Arbitrale di Milano e dalle quali emerge chiaramente lo spirito della procedura e la tendenza a bilanciare gli interessi in gioco.

 

Uso non autorizzato di immagini fotografiche

 

In occasione di una personale presso una galleria d’arte contemporanea, un artista preparava una serie di nuove opere d’arte da esporre in quella sede. Durante la preparazione delle opere, l’artista si rivolgeva a un fotografo per l’esecuzione di due fotografie riproducenti due opere d’arte dell’artista stesso, tra cui una performance. Alla domanda dell’artista di quantificare il lavoro prestato ai fini della retribuzione, il fotografo rispondeva che non avrebbe inteso ricevere alcuna somma di denaro. A seguito dell’inaugurazione della mostra dell’artista, il fotografo lamentava che le due fotografie erano state esposte e messe in vendita presso la galleria senza il suo consenso e senza avere menzionato lo stesso quale autore.

Seguivano una serie di tentativi di conciliazione tra le parti per mezzo dei propri legali, che però, non portarono alla conclusione in via bonaria della vertenza. L’artista avviava quindi il procedimento di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano. La mediazione si concludeva con esito positivo sulla base di un accordo che prevedeva: in favore del fotografo la donazione da parte dell’artista di una propria opera d’arte su carta e il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo.

L’artista si impegnava, inoltre, a distruggere le due foto stampate riproducenti le sue opere e a far pubblicare sui cataloghi dei musei di arte contemporanea, con cui aveva collaborato o comunque presso cui aveva conoscenze, le immagini di tali fotografie, con l’espressa indicazione del nome del fotografo. Infine, la galleria presso cui l’artista aveva esposto in precedenza le due fotografie, si impegnava a ospitare, presso i propri spazi, il fotografo per un servizio fotografico ad hoc sulle opere dell’artista, qualora quest’ultimo avesse nuovamente esposto presso la stessa galleria.

 

Diritti Reali

 

A seguito di separazione intercorsa tra due coniugi, il marito lasciava la casa coniugale, in cui rimanevano i beni familiari e quelli personali. Il marito, considerata la difficoltà di accordarsi con la ex moglie in merito alla suddivisione dei beni appartenenti alla famiglia e la restituzione di quelli personali, avviava il procedimento di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano.

Tra i beni oggetto della vertenza erano presenti alcuni di grande valore artistico, oltre che affettivo, e precisamente: stampe pregiate di artisti romani del ‘900 e veneti del ‘700; dipinti di autori italiani del ‘900; sculture orientali; orologi da collezione e mobili antichi in legno. La mediazione si concludeva con esito positivo tramite la formalizzazione di un accordo che prevedeva: 1) la restituzione al marito dei propri beni personali entro un mese dall’accordo; 2) la permanenza nella casa coniugale dei beni familiari (costituenti “arredamento funzionale”) per il tempo di convivenza dei figli della coppia con la moglie.

 

Successione ereditarie – Passaggio generazionale

 

In occasione di una successione ereditaria, trattandosi di materia assoggettata alla mediazione obbligatoria, i tre figli del de cuius depositavano presso la Camera Arbitrale di Milano l’istanza di avvio della procedura. In considerazione della cospicuità del patrimonio del defunto e delle difficoltà relazionali che spesso sorgono in tali contesti, gli avvocati delle parti insistevano affinché, con l’aiuto del mediatore, si sviluppasse tra gli eredi un dialogo volto alla formalizzazione di un accordo che “accontentasse” le reciproche aspettative economiche e affettive.

In particolare, la discussione veniva focalizzata su una collezione di quadri, sul cui valore però non vi era alcuna prova. Dopo circa tre mesi dall’avvio della procedura, nel corso dei quali le parti avevano avuto più incontri, gli eredi, gli avvocati e il mediatore ritenevano opportuno procedere alla nomina di un esperto che potesse stimare il valore di ogni singola opera; operazione considerata indispensabile per procedere ad una suddivisione “congrua” dei beni del defunto.

Si poneva però un problema: tra le opere rinvenute c’era un quadro acquistato da uno degli eredi insieme al defunto in occasione di un’asta e a cui tale erede era molto affezionato in quanto ricordo di un momento trascorso con il padre. Per l’erede, naturalmente, il valore affettivo prescindeva da quello economico. Grazie all’intervento del mediatore, gli altri due coeredi decidevano di assegnare al fratello tale quadro, mentre il resto della collezione veniva distribuita in modo proporzionale tra i tre fratelli, sulla base del valore accertato dall’esperto nominato.

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