In un articolo di qualche settimana fa avevamo sollevato il problema relativo ai possibili contenziosi tra l’Agenzia delle Entrate e i Collezionisti per quanto riguarda le compravendite d’arte e le imposte sul reddito. Adesso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana fa un po’ di chiarezza, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Lucca nei confronti di un Collezionista che vendeva e comprava oggetti online. Ai fini fiscali, secondo i giudici, è necessario, infatti, operare la fondamentale distinzione tra il collezionista e il mercante d’arte, che si basa sulla presenza o meno delle finalità commerciali e speculative tipiche del solo mercante. Il collezionista, dunque, rimane tale fino a quando non assume le caratteristiche dell’imprenditore abituale, fattispecie che i giudici non hanno ritenuto realizzata nel caso specifico, essendo l’attività del collezionista limitata ad un numero esiguo di operazioni. Una sentenza, quella emessa il 9 maggio scorso, che è destinata a fare “scuola” anche se siamo ancora lontani da certezze assolute. Ne abbiamo parlato con Marco Bodo, commercialista specializzato in arte dello Studio TS Commercialisti Associati di Torino. (Leggi -> L’Italia e gli investimenti in arte: troppe incertezze)
Nicola Maggi: La sentenza della Commissione tributaria regionale toscana che precedente crea per il commercio elettronico dei privati?
Marco Bodo: «Sicuramente crea un buon precedente di prassi. Ricordiamo che nel caso in questione sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione al contribuente in merito all’assenza di attività commerciale nell’ambito della compravendita su internet di bottigliette da collezione. Il commercio on line di beni artistici, a volte anche di valore considerevole, è uno strumento che sta prendendo sempre più piede, sia per la facilità da parte del privato di poter raggiungere, senza troppo sforzo, una moltitudine di potenziali acquirenti interessati, sia per il costo esiguo richiesto per l’accesso a questo tipo di piattaforme. E’ pur vero che questa sentenza non dà il via libera al “commercio” on line dei beni artistici escludendoli da qualsivoglia tassazione. Quello che afferma in realtà la sentenza è che in quel caso specifico non si trattava di vero e proprio commercio (ovvero di quella attività organizzata e finalizzata al lucro propria del mercante d’arte), bensì di un’attività più facilmente riconducibile a quella del collezionista. E’ proprio qui che si incardina il discrimine del “lucro soggettivo” citato dalla sentenza. Il fine ultimo dell’operazione posta in essere (in questo caso mediante il canale telematico, ma il discorso vale anche per i canali più classici delle compravendite) non deve essere finalizzato al lucro, alla speculazione, bensì ad un fine che mira semplicemente alla riorganizzazione della propria collezione. In ogni caso i giudici della Commissione Tributaria hanno affermato che tale situazione non ricade nell’alveo dei redditi d’impresa… ma mi domando… potrebbe ricadere nei redditi diversi come descritti dall’ex art. 67 TUIR?».
N.M.: Fino a quante transazioni un collezionista che acquista e vende online può sentirsi tranquillo nei confronti del fisco e, soprattutto, con che frequenza si possono effettuare compravendite di questo genere senza che si possa parlare di “finalità speculativa”?
M.B.: «Non vi è una regola precisa. Non possiamo affermare che oltre le 2, 3 o 5 transazioni si ha reddito d’impresa e entro tale limite si può stare tranquilli. In realtà, può essere considerato imprenditore commerciale colui che pone in essere anche una sola ed unica operazione di compravendita. Tale operazione però deve avere i requisiti della commercialità e professionalità con cui è stata posta in essere. E’ proprio poter dimostrare la non sussistenza dei requisiti di commercialità e di professionalità nell’aver svolto le operazioni di compravendita che farà stare tranquillo il collezionista privato. A titolo esemplificativo occorrerà poter dimostrare che la compravendita non è avvenuta grazie all’utilizzo continuativo di sistemi di comunicazione commerciale (es. sito web del contribuente dedicato alla pubblicizzazione della propria collezione), organizzazione di eventi dedicati a collezionisti, esposizione delle proprie opere in ristoranti, alberghi, ecc. Ci si deve calare nella parte del collezionista, che per sua natura non è una figura statica, ma che “movimenta” la propria collezione con l’esclusivo fine di accrescerla o valorizzarla secondo il proprio gusto artistico personale. Qualora si intenda operare come un “mercante d’arte”, l’obiettivo sarà quello invece di guadagnare dalla compravendita di ogni singola operazione, facendo emergere così il fine speculativo dell’operazione».
N.M.: Il caso in questione riguardava un collezionista che effettuava compravendite su e-bay. La situazione sarebbe stata diversa se si fosse trattato di un collezionista d’arte che utilizzata piattaforme online specializzate?
M.B.: «Il problema, in parte, non è legato alla piattaforma utilizzata dal collezionista, ma, come accennavo prima, con quale intento viene utilizzata tale piattaforma. Se si vuole vendere un’opera che appartiene alla propria collezione, magari anche ricevuta in eredità, non ritengo che tale operazione sia passibile di tassazione in quanto si tratta più che altro di una dismissione patrimoniale più che di una vera e propria compravendita speculativa. Ma tale condizione dovrà essere veramente, nella sostanza, una dismissione e non una mera compravendita “camuffata” da dismissione. E’ sempre bene che il collezionista verifichi con un professionista specializzato nel settore in quale casistica potrebbe ricadere ponendo in essere tale compravendita, specificandone le modalità di esecuzione, l’origine dell’opera e valutando a priori gli eventuali risvolti tributari di tale operazione, prima che siano rilevati tempo dopo, magari a ragion dovuta, dal fisco».