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Le Gallerie d’arte tra fatturazione elettronica e regime del margine

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Dopo aver affrontato le differenti modalità di emissione dei documenti validi ai fini fiscali per gli artisti, il terzo contributo è dedicato alle Gallerie d’Arte, ossia i soggetti che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il collezionista o l’appassionato di arte intenzionato ad acquistare opere.

L’obiettivo è di fornire un vademecum rispetto alle differenti disposizioni normative che possono interessare le Gallerie d’arte nell’ambito di una corretta e agevole gestione degli adempimenti previsti in termini di fatturazione.

Anche per gli operatori professionali del mercato dell’arte, a decorrere dal 1 gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione, sono documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Con il termine fattura elettronica si intende un documento informatico emesso in formato XML, il quale deve essere trasmesso telematicamente dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio (detto anche SDI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Tale documento verrà poi recapitato dallo SDI direttamente al destinatario indicato in fattura tramite un codice univoco o un indirizzo di posta elettronica certificata.

Con riferimento alle modalità tecniche di emissione, trasmissione e recapito della fattura in formato elettronico non vi sono particolari differenze rispetto a quanto previsto per gli artisti; per coloro che volessero approfondire più nel dettaglio l’analisi della tematica è consigliabile una lettura del precedente intervento (“la fatturazione elettronica degli artisti”).

Nell’ambito del processo di fatturazione uno degli aspetti che può differenziare gli operatori professionali dell’arte riguarda la possibile applicazione del c.d. “Regime del Margine”, introdotto nel nostro ordinamento tributario con il D.L. datato 23 Febbraio 1995 n.41 agli artt. da 36 a 40 bis.

La ratio della normativa è quella di evitare una doppia imposizione su beni per i quali il rivenditore non abbia potuto portare in detrazione l’Iva in fase di acquisto e al contempo si trovi ad assoggettare ad imposta l’intero corrispettivo nella successiva cessione.

La situazione descritta può verificarsi, ad esempio, quando la Galleria d’Arte abbia acquistato un’opera da un “privato” ad un prezzo già comprensivo di Iva, con l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione della stessa.

In presenza delle condizioni sopra descritte, l’operatore potrà avvalersi del Regime del Margine nella susseguente rivendita del bene, determinando l’imposta sul valore aggiunto sulla sola differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e il costo di acquisto originario dell’opera (il margine appunto), anziché rispetto all’intero valore di cessione.

Vediamo ora in dettaglio i requisiti applicativi e le differenti modalità di calcolo previste per la determinazione della base imponibile ai fini Iva.

Modalità e criteri di applicazione del regime del margine

L’utilizzo del regime del margine è consentito solamente in presenza di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi. Come anticipato in precedenza, è possibile applicarlo ove ricorrano congiuntamente i seguenti aspetti:

  • i beni oggetto della cessione siano beni mobili usati, oggetti d’arte e di antiquariato;
  • in fase di acquisto non deve essere stata possibile la rivalsa dell’Iva, in quanto la transazione è avvenuta con soggetti “privati”.

Dopo aver delineato meglio i requisiti, occorre fornire un breve cenno delle differenti tipologie di calcolo tra le quali è possibile optare.

A tal proposito, il regime del margine può essere applicato:

  • su ciascuna differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto (metodo analitico);
  • forfettariamente applicando al prezzo di vendita una percentuale definita per le opere d’arte pari al 60% (metodo forfettario);
  • globalmente sulla differenza tra l’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento (metodo globale).

Dopo aver definito la base imponibile sulla quale è necessario calcolare l’imposta, il passaggio successivo è quello di determinare in maniera corretta l’aliquota Iva alla quale assoggettare tali beni.

L’aliquota Iva applicabile

In linea generale, le cessioni di beni artistici (meglio definibili come oggetti d’arte e da collezione) sono soggette ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria (oggi pari al 22%).

Tuttavia, esistono casi in cui il Decreto IVA (DPR 633/72, n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III) prevede la possibilità di utilizzare un’aliquota ridotta.

In particolare, il legislatore ha previsto un’aliquota iva ridotta al 10% in presenza delle seguenti ipotesi:

  • Importazioni di oggetti d’arte e di antiquariato o da collezione, qualunque sia il soggetto importatore (privato, rivenditore di oggetti d’arte, case d’asta, ecc.); è bene precisare che tale aliquota si applica solamente in fase di importazione mentre le successive rivendite interne saranno assoggettate ad aliquota ordinaria;
  • Vendite nel territorio nazionale di oggetti d’arte, qualora le stesse sia effettuate direttamente dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari.

Ultimo punto da tenere in considerazione riguarda l’aliquota assoggettabile nel caso di acquisto di fotografie direttamente dagli autori.

Secondo l’orientamento stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 settembre 2019 (causa C-145/18), per rientrare nella definizione di oggetti d’arte e beneficiare dell’applicazione dell’aliquota ridotta, le fotografie devono essere eseguite direttamente dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari. Allo stesso tempo, è esclusa qualsiasi ulteriore valutazione da parte dell’amministrazione tributaria in merito al carattere artistico delle medesime.

In conclusione, l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per le Gallerie d’Arte è circoscritta ai casi di importazione delle opere da soggetti fuori dal territorio dell’Unione Europea oppure in fase di acquisto delle stesse dagli autori o loro eredi. Per quanto concerne invece le consuete operazioni di vendita delle opere, esse dovranno essere assoggettate all’aliquota ordinaria attualmente vigente al 22%.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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