I rapporti di collaborazione intercorrenti tra artisti e gallerie d’arte sono basati, il più delle volte, su meri accordi verbali. Tale consuetudine comporta non pochi rischi sia per il gallerista che per l’artista. A parte, infatti, l’importanza che è possibile riconoscere o attribuire a un rapporto incentrato su stima e fiducia reciproche, è bene tenere presente che si tratta pur sempre di relazioni commerciali che attengono agli interessi economici di entrambe le parti. Ed è proprio alla luce di questa considerazione che si ravvisa, per il rapporto tra galleria e artista, l’inevitabile necessità di una regolamentazione scritta che ne disciplini gli aspetti principali.
Le tipologie di contratto alle quali è possibile fare ricorso sono molteplici e variano a seconda che l’oggetto dell’accordo sia inerente alla creazione, alla circolazione o alla fruizione dell’opera d’arte. Al di là delle peculiarità delle varie tipologie indicate, sussistono alcuni elementi comuni alle diverse fattispecie contrattuali ai quali è consigliabile prestare particolare attenzione.
La prima cosa da pretendere per un contratto è la massima chiarezza delle clausole in esso riportate. Solo così le parti avranno la possibilità di adempiere al meglio, senza equivoci o fraintendimenti, agli obblighi derivanti dalle pattuizioni sottoscritte.
Un’importante e opportuna specificazione, da inserire nei contratti (per esempio in un contratto di mandato per la vendita o in un contratto di creazione di opera d’arte), riguarda l’esclusività del rapporto intercorrente tra l’artista e la galleria. Nel caso di accordo di collaborazione in esclusiva è fortemente consigliabile determinarne condizioni e durata.
In ogni contratto, ai sensi dell’art. 110 l.d.a. (Legge italiana sul Diritto d’Autore n. 633/1941), è necessario elencare i diritti patrimoniali d’autore che l’artista intende cedere alla galleria. E’ questa un’indicazione fondamentale sia per l’artista, che potrà liberamente esercitare i diritti che ha inteso riservarsi, sia per la galleria che potrà condurre le proprie attività senza particolari limitazioni (pubblicazione dell’immagine dell’opera in cataloghi e altre pubblicazioni, esposizioni, organizzazione di mostre, ecc.).
È da considerarsi nulla ogni clausola che preveda la cessione da parte dell’artista dei suoi diritti morali d’autore, ex lege inalienabili (art. 22 l.d.a.).
Essendo il contratto volto, come detto, a disciplinare rapporti professionali ai quali sono evidentemente sottesi interessi economici, è imprescindibile stabilirne, in maniera chiara, le relative condizioni economiche.
In via esemplificativa, in caso di contratto di mandato a vendere, sarà consigliabile indicare il prezzo minimo richiesto dall’artista per la vendita dell’opera e la percentuale di guadagno spettante alla galleria. Nel caso, poi, di contratto per la creazione dell’opera d’arte, sarà opportuno precisare anche quali siano le modalità di finanziamento del lavoro dell’artista indicando gli importi di eventuali tranche di pagamento e le scadenze per la loro corresponsione. Nel caso, infine, di contratto di noleggio, sarà consigliabile determinare l’ammontare dei canoni in relazione al periodo di utilizzo dell’opera d’arte.
Esiste la possibilità, inoltre, di inserire nei contratti delle previsioni idonee a garantire all’artista delle concessioni particolari che, per certi versi, possono anche essere ritenute particolarmente onerose per la galleria/acquirente. Si tratta di previsioni atte a preservare il legame tra l’artista e le proprie creazioni garantendone la tracciabilità anche in seguito all’intervenuta cessione.
Per esempio, potrebbe essere previsto un obbligo, in capo alla galleria, di dare notizia all’artista dei successivi trasferimenti di proprietà dell’opera oppure potrebbe riconoscersi all’artista la possibilità di richiedere e utilizzare le proprie opere per particolari mostre e occasioni.
Altra tipologia di clausola, che è bene sempre indicare nei contratti, è quella concernente l’individuazione della legge nazionale applicabile al rapporto, nonché l’indicazione dell’autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie nascenti dall’esecuzione del contratto. Le parti hanno anche la facoltà di prevedere, in caso di disputa, il ricorso a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato, ecc.).
Sulla base delle considerazioni sopra riportate è, dunque, possibile rilevare come l’adozione di una pattuizione scritta tra gallerie e artisti, oltre all’utile funzione di delineare il quadro dei diritti e doveri facenti capo ad ognuna delle parti contraenti, costituisca, altresì, per esse, un vero e proprio vademecum comportamentale per la gestione del loro rapporto di collaborazione.
Si fa presente, da ultimo, come nell’odierno panorama dell’arte contemporanea, il contratto stia gradatamente assumendo una nuova valenza. L’innovativo impiego di nuove tecniche e materiali più disparati richiede, infatti, che nei contratti venga fornita dall’artista un’informativa dettagliata dei materiali di realizzazione dell’opera e le istruzioni utili per la sua manutenzione e restauro. Non mancano, infine, casi in cui il documento contrattuale è funzionale all’esistenza dell’opera d’arte e ne costituisce parte integrante.