Giunti ormai al sesto appuntamento con la rubrica “Arte in Trust”, dopo aver esaminato i vari aspetti giuridici e fiscali connessi all’istituzione di un Trust e dopo aver fornito una panoramica esemplificativa dei beni suscettibili di essere ivi conferiti, riteniamo sia giunto il momento di tracciare, con un taglio più operativo, il percorso che il collezionista deve ragionevolmente seguire per giungere all’istituzione del Trust destinato a valorizzare, proteggere e tramandare il proprio patrimonio artistico.
Prendiamo le mosse dalla considerazione che l’istituzione di un Trust rappresenti la risposta alle diverse esigenze che possano essersi manifestate in capo all’artista, al collezionista o all’investitore in opere d’arte e che questi abbia pertanto uno o più obiettivi da raggiungere mediante il ricorso a tale strumento.
Sulla scorta della concezione delle opere d’arte quali una vera e propria “asset class”[1]ci troveremo a dover rispondere non solamente alle esigenze del collezionista o dell’artista desideroso di preservare e tramandare unitariamente, nell’ottica di un passaggio generazionale, la propria collezione ma anche alle diverse, non meno meritevoli, esigenze di investitori alla ricerca di una gestione remunerativa dei propri assets.
Esaurito pertanto il passaggio preliminare volto ad individuare le specifiche esigenze da tutelare, caso per caso possiamo procedere con l’iter che ci condurrà all’istituzione del Trust. Iter che possiamo riassumere in tre distinte tappe:
Tappa 1: Inventario del Patrimonio Artistico
Laddove il patrimonio artistico oggetto di segregazione in Trust non sia composto da beni immobili di particolare pregio e interesse storico e artistico, censiti nei pubblici registri catastali, lo stesso necessita di essere dettagliatamente inventariato con specifico interesse circa la provenienza e lo stato di conservazione di ogni singola opera che il Disponente desideri segregare in Trust. Questo al duplice fine di garantire, anche sotto il profilo del diritto di proprietà, una corretta ed adeguata governance del futuro Fondo in Trust e di determinarne un valore iniziale.
Contestualmente si renderà necessario, eventualmente anche con l’ausilio di professionalità terze, stimare l’ammontare delle risorse finanziarie liquide di cui il Trustee necessiterà al fine di garantire lo stato di conservazione del patrimonio artistico e di assicurarne un’opportuna gestione. Tali risorse potranno essere conferite dal Disponente stesso al momento dell’istituzione del Trust ovvero potrà esserne disciplinata la modalità di reperimento (prestito oneroso delle opere, organizzazione di mostre, concessione di pegni, accensione di finanziamenti,…).
Tappa 2: Istituzione del Trust
Intendiamo, con tale momento, la fase nella quale il professionista incaricato di redigere l’Atto Istitutivo del Trust, di concerto con il Disponente ed in funzione delle esigenze dello stesso, realizza sartorialmente lo strumento designato per la tutela del patrimonio artistico. Esula dalle finalità e dal contesto del presente intervento una disamina dettagliata delle varie tipologie di Trust alle quali le parti potranno ricorrere, dalle più semplici sino all’istituzione di schemi negoziali estremamente articolati in presenza di patrimoni di valore particolarmente considerevoli ovvero in presenza di situazioni familiari assai complesse. Preme invece rimarcare come la redazione dell’atto istitutivo richieda necessariamente la partecipazione di figure professionali preparate e competenti in materia, le quali siano in grado di conciliare le disposizioni giuridiche in materia con i desiderata del Disponente dando vita ad un istituto solido in grado di garantire sine die la vita, la tutela ed il valore del patrimonio artistico.
Tappa 3: Disposizione del Patrimonio Artistico in Trust
Individuata la tipologia di Trust più idonea e, contestualmente, individuate le figure chiave (Trustee ed eventualmente Guardiano) è possibile procedere con la dotazione del Fondo in Trust, il trasferimento del patrimonio artistico dal Disponente al Trustee.
Vengono in considerazione, in questa fase, le tematiche trattate nel nostro precedente intervento in tema di fiscalità indiretta e si rinvia pertanto allo stesso circa gli aspetti fiscali concernenti la disposizione del patrimonio in Trust.
L’Atto Dispositivo, redatto nella forma prescritta per il trasferimento della proprietà dei singoli beni che andranno a comporre il Fondo in Trust, sancirà il passaggio della proprietà del patrimonio artistico dal Disponente al Trustee.
In tal sede risulterà inoltre opportuno verificare ed eventualmente garantire la continuità delle coperture assicurative concernenti le varie opere eventualmente valutando la necessità di stipulare nuove e diverse polizze.
In un’ottica più operativa abbiamo brevemente ricostruito l’iter che conduce il collezionista, l’artista o l’investitore in opere d’arte all’istituzione di un Trust quale risposta alle proprie eterogenee esigenze. D’ora innanzi, nei restanti interventi di questa rubrica focalizzeremo la nostra attenzione sulla gestione proattiva del Trust, sulle ulteriori professionalità eventualmente coinvolte nella vita dello stesso e su alcuni case studies di Trust istituiti con successo al fine di proteggere, valorizzare e tramandare importanti patrimoni artistici.
[1] “L’opera d’arte come asset class e generazione di risorse finanziarie” di A. Negri – Clementi – E. Schiavolini.