Modifiche al Codice dei beni culturali; novità per la circolazione internazionale delle opere d’arte.

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Nella seduta dell’11 marzo 2026, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (il “Codice dei beni culturali”), e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena», quale nuova strategia nazionale di valorizzazione. 

La legge del 17 marzo 2026, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2026, n. 74, si articola in sei disposizioni che intervengono sia sul piano dei principi sia su quello operativo, incidendo su alcuni snodi procedurali e sostanziali che da tempo erano al centro del dibattito tra operatori del settore, istituzioni e giuristi, cercando di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con quelle di dinamicità e competitività del mercato dell’arte, spaziando dall’art. art. 1 (Princìpi e finalità), all’art. 5 (Modifiche all’articolo 65 del Codice dei beni culturali) e art. 6 (Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico).

Le principali novità in materia di protezione e circolazione internazionale di opere d’arte e beni culturali.

1. Innalzamento della soglia di valore per l’esportazione semplificata.

Tra le innovazioni di maggiore impatto operativo si segnala l’innalzamento da euro 13.500 a euro 50.000 della soglia di valore al di sotto della quale l’uscita definitiva di determinate tipologie di beni culturali dall’Italia non è soggetta ad autorizzazione. La modifica interviene sull’art. 65 del Codice dei beni culturali, che disciplina i diversi regimi di circolazione dei beni culturali in relazione alla possibilità di una loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica, incidendo sul comma 3, lettera a), e al comma 4, lettera b), mediante, appunto, la sostituzione delle parole “ad euro 13.500” con “a euro 50.000”. 

La disposizione si applica specificamente alle “cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni“; per tali beni, il regime previgente prevedeva una procedura di esportazione semplificata, basata su una dichiarazione sostitutiva dell’interessato, qualora il valore fosse inferiore a euro 13.500. L’innalzamento della soglia a euro 50.000 euro amplia significativamente la platea di opere che possono beneficiare di questo regime agevolato, con conseguente riduzione degli oneri burocratici per proprietari e case d’asta, nonché un parziale allineamento della disciplina italiana a quella di altri Paesi europei.

Resta tuttavia fermo che la semplificazione procedurale non comporta un venir meno del potere di controllo da parte dell’amministrazione. L’art. 65, co. 4-bis, del Codice dei beni culturali, non modificato sul punto, mantiene in capo all’ufficio di esportazione il potere di intervenire qualora ritenga che il bene, pur rientrando nella categoria “sotto soglia”, possa presentare un interesse culturale eccezionale. La norma stabilisce infatti: “Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione”.

2. Opere di autori stranieri e il legame con la storia della cultura italiana.

La seconda importante novità codifica un principio già emerso in sede giurisprudenziale e nella prassi amministrativa, fornendo maggiore certezza giuridica agli operatori. La nuova previsione stabilisce che, per le opere di autori stranieri, l’attestato di libera circolazione (necessario per l’uscita in via definitiva dall’Italia delle cose di cui al comma 3 dell’art. 65 del codice dei beni culturali) non può essere negato dall’Ufficio esportazione se non viene accertata una specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia (art. 4, co. 5).

Questa disposizione interviene sulla discrezionalità dell’amministrazione nel valutare le istanze di esportazione. Il procedimento per il rilascio dell’attestato di libera circolazione, disciplinato dall’art. 68 del Codice dei beni culturali, impone all’ufficio di esportazione di accertare se le cose presentate rivestano un interesse culturale ai sensi dell’articolo 10. Prima, tale valutazione poteva portare al diniego dell’esportazione anche per opere di artisti non italiani, sulla base di un giudizio di merito sulla loro qualità artistica intrinseca. La nuova previsione restringe tale margine valutativo, richiedendo che il diniego sia motivato non solo sulla base del valore artistico dell’opera, ma sulla sussistenza di un legame qualificato e dimostrabile con il patrimonio e la storia culturale italiana. Ne deriva un rafforzamento della posizione dei proprietari e degli operatori del mercato dell’arte, con una riduzione del rischio di dinieghi fondati su valutazioni eccessivamente discrezionali e non ancorate a criteri oggettivi di pertinenza al patrimonio nazionale.

3. Il diritto di ritiro della denuncia per l’esportazione.

Un’ulteriore modifica di rilievo interviene sull’articolo 68, comma 1, del Codice dei beni culturali, introducendo la possibilità per il soggetto che presenta la denuncia per l’ottenimento dell’attestato di libera circolazione – nonché per i suoi aventi causa – di ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato stesso o del diniego (art. 4, comma 4), 

La previsione segna un cambiamento nell’equilibrio tra il privato e la pubblica amministrazione. Nel sistema precedente, la presentazione della denuncia determinava l’avvio di un procedimento destinato a concludersi necessariamente con il rilascio dell’attestato oppure con un diniego. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 68, co. 6, comportava l’automatico avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (il cosiddetto “vincolo”). Di fatto, il proprietario che intendeva verificare la possibilità di esportare un’opera si esponeva al rischio che, in caso di esito negativo, il bene venisse assoggettato a un regime di tutela rafforzata, con conseguenti limiti alla circolazione e alla conservazione. La nuova disposizione introduce, invece, un meccanismo di maggiore flessibilità: qualora, nel corso del procedimento, l’interessato percepisca un possibile orientamento negativo dell’amministrazione, ovvero intenda semplicemente riconsiderare la propria scelta di esportazione, potrà ritirare la denuncia e interrompere l’iter procedimentale. In tal caso, l’opera resterà nel territorio nazionale senza che ciò comporti automaticamente l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. 

Le modifiche apportate al Codice dei beni culturali delineano, nel complesso, un quadro normativo più moderno e maggiormente allineato al contesto internazionale.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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