Il mecenatismo italiano langue. Gli ultimi dati divulgati dal Mibact parlano chiaro: nel 2013 le erogazioni liberali in favore della cultura da parte delle imprese sono calate del -0.5% rispetto al 2011. E quelle dei privati addirittura del -37%. Una crisi figlia dei tempi, certamente, ma anche di una informazione lacunosa e imprecisa che alimenta la convinzione, errata, che in Italia non esistono detrazioni fiscali per chi fa mecenatismo. A differenza di quanto si pensa, invece, l’Italia ha una delle legislazioni più favorevoli per le donazioni in favore dell’arte e la loro deducibilità. Addirittura più favorevole di quella statunitense. Il problema, semmai, è che di norme ce ne sono troppe e, talvolta, anche in contraddizione tra di loro. Come troppa è certamente la burocrazia per attuarle. Per cercare di fare un po’ di luce in questo groviglio legal-burocratico, abbiamo posto due domande a Marco Bodo, commercialista torinese e membro della Commissione per il diritto dell’Arte del network internazionale BusinessJus
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Nicola Maggi: Le erogazioni liberali sono un contributo prezioso per il settore dei beni e delle attività culturali del nostro Paese. Di quali sgravi fiscali possono avvantaggiarsi i cittadini e le imprese che decidono di sostenere economicamente la cultura?
Marco Bodo: «Esatto, le erogazioni liberali sono donazioni spontanee di somme di denaro o beni, effettuate a favore di soggetti aventi caratteristiche particolari quali ad esempio le ONLUS, ONG, ASD (associazioni sportive dilettantistiche), Università, Scuole o Enti Culturali e dello Spettacolo di vario genere, Istituti di ricerca e/o Ospedalieri, e così via. Dal punto di vista fiscale, il TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali fatte in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti e con l’indicazione, nella causale, del preciso riferimento all’art. 100 del TUIR. Per quanto riguarda invece le persone fisiche si rimanda, invece, all’art. 15 del TUIR. Vorrei sottolineare che per quanto attiene le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche, il contribuente può scegliere, nel rispetto delle condizioni richieste dalla Legge, tra una detrazione al 19% dell’importo dell’erogazione effettuata oppure una deduzione delle somme nel limite del 10% del reddito complessivo nella misura massima di 70.000 Euro».
N.M.: Qual è l’iter da seguire per poter beneficiare di questi sgravi fiscali?
M.B.: «I soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti culturali e il Ministero dei Beni Culturali devono trasmettere all’agenzia delle entrate, per via telematica, i dati relativi all’ammontare delle erogazioni e dei beneficiari nei termini e secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2002. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti privati che effettuano le erogazioni. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, il Ministero dei Beni Culturali comunica l’elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare».
PER SAPERNE DI PIU’
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