Se oggi sono sempre di più i soggetti interessati all’arte (soprattutto contemporanea), altrettanto numerose e vaste sono le ragioni per cui gli stessi decidono di approdare in tale mondo. Basti pensare a come, negli ultimi anni, l’idea romantica e passionale dell’opera d’arte e il conseguente approccio emotivo all’acquisto della stessa, abbiano lasciato (ampio) spazio ad una prospettiva speculativa e strettamente economica del “bene” artistico. Tale cambiamento di direzione è, a sua volta, foriero di innumerevoli (e spesso complessi) conflitti, in quanto, nel contesto appena descritto, è assai facile che i rapporti tra i soggetti coinvolti (quali ad es. artista, collezionista, galleria, etc.) siano tra loro contrastanti o comunque non sempre allineati, essendo tali soggetti evidentemente spinti da interessi (spesso) diversi.
La tempistica rapida del mondo dell’arte, dettata da mostre, eventi, presentazioni, tutte sistematicamente programmante, richiede una risoluzione altrettanto celere (e naturalmente efficace) di tali conflitti: il protrarsi delle problematiche rischia, infatti, di atrofizzare i rapporti, rendendo impossibile (o, comunque, difficoltoso) lo sviluppo del progetto artistico intrapreso, nonché di creare situazioni disfunzionali che, oltre a far prevalere logiche di forza contrattuale, rendono i rapporti più instabili (e poco equilibrati).
Secondo la maggior parte degli esperti del settore, il ricorso all’autorità giudiziaria, tuttavia, non sempre riesce a dare una risposta efficace, sia in quanto i tempi e i costi del procedimento giudiziario sono spesso proibitivi, sia in quanto, in alcuni casi, proprio in ragione della “particolarità” della vertenza, la soddisfazione dei veri interessi delle parti in disputa non richiede una sentenza (oggettiva) di un giudice emessa all’esito di un’indagine approfondita degli istituti civilistici sottesi al rapporto. Rendendosi, invece, necessario il raggiungimento di un accordo che, a prescindere dalle ragioni e dagli obblighi giuridici delle parti, sia accettabile e sostenibile per tutti i litiganti e, soprattutto, sia idoneo a preservare (quando, in concreto, possibile) la relazione tra gli stessi. Si pensi, infatti, all’importanza della stabilità del rapporto tra artista e gallerista che ne espone l’opera o all’importanza di preservare l’immagine di un museo agli occhi del pubblico.
Il progetto ADR ARTE della Camera arbitrale di Milano
In tale contesto, con il progetto ADR (Alternative Dispute Resolution) ARTE, la Camera arbitrale di Milano (azienda speciale della Camera di commercio di Milano) ha deciso di attivarsi al fine di offrire una soluzione alternativa ed adeguata alle situazioni di conflittualità del mondo artistico, attraverso il ricorso allo strumento della mediazione (civile e commerciale) di cui al D.lgs. n. 28/2010, che per le sue stesse caratteristiche procedurali e funzionali, risulta essere uno strumento assai compatibile con le esigenze e le peculiarità dello scenario descritto, in quanto idoneo a preservare (per quanto possibile) i rapporti tra le parti, con costi e tempistiche assai contenute.
La mediazione è, infatti, una procedura stragiudiziale ed informale di risoluzione dei conflitti in cui un terzo, il Mediatore, neutrale ed imparziale, assiste le parti facilitandone la comunicazione, individuandone i relativi interessi ed aiutando le stesse nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella, conseguente, formulazione di una proposta per la risoluzione conciliativa della medesima vertenza. L’obiettivo fondamentale della mediazione è, dunque, quello di creare un ambiente sicuro e neutrale nel quale le parti possano discutere le loro problematiche, comprendere le ragioni che hanno spinte le stesse al conflitto e raggiungere una soluzione di reciproca soddisfazione. Obiettivo, questo, assai delicato (e di primaria importanza) nel mondo artistico, se si considera la pluralità (e la diversità di regime e interessi) dei soggetti coinvolti, sia pubblici (come i musei e gli Stati), che privati (persone fisiche e giuridiche, quali rispettivamente artisti, collezionisti, case d’asta e gallerie).
Come funziona ADR ARTE
Quanto poi agli aspetti pratici, la semplicità della procedura di mediazione bene si conforma alla celerità del mercato e, più in generale, delle dinamiche dell’arte. Per avviarla è, infatti, sufficiente compilare una domanda, disponibile sul sito della Camera Arbitrale, indicando l’oggetto della pretesa, le relative ragioni e le parti e presentarla al Servizio di Conciliazione. Quest’ultimo si occuperà di nominare il Mediatore e di comunicare alle parti la data del primo incontro, che deve aver luogo entro trenta giorni dal deposito della domanda. Il procedimento di mediazione ha, in ogni caso, una durata massima complessiva di 3 mesi, decorrenti sempre dal deposito.
Inoltre, con particolare riferimento al servizio ADR ARTE, in considerazione della particolarità di alcune questioni che caratterizzano le vertenze nate tra gli operatori del settore, è previsto un iter ancora più veloce, che rende la mediazione ampiamente adattabile alle specifiche esigenze del mondo artistico. Trattasi del “Fast Track Mediation Rules” (FTMR), un regolamento “base” (completamento svincolato dal citato D.lgs. n. 28/2010), in forza del quale le parti possono adattare la procedura alle proprie necessità: chiedendo, per esempio, di organizzare la mediazione in una sede specifica (al fine di effettuare sopralluoghi), o di nominare un Mediatore che possieda determinate competenze e che, quindi, sia in grado di aiutare le parti ad analizzare i punti più “tecnici” della vicenda (come il valore di un’opera o la complessità di un particolare intervento di restauro), nonché di fare intervenire un mediatore di nazionalità estera; possibilità quest’ultima assai rilevante se si considera il carattere internazionale di alcuni dei conflitti “artistici”, con le difficoltà che ne derivano in considerazione dei differenti background culturali dei soggetti coinvolti. ADR ARTE vuole, dunque, essere la risposta alla necessità di una risoluzione pratica ed efficace della conflittualità artistica.
Nota: il presente articolo è stato scritto in collaborazione con Nicola Giudice (Responsabile del servizio di Conciliazione CAM)