Quando si acquista un’opera d’arte si pensa che sia nostra in tutto e per tutto. Un pensiero legittimo, se si vuole, ma che corrisponde solo in parte alla realtà dei fatti. Se il suo possesso, infatti, vi dà piena libertà di rivendere il lavoro acquisito, non è detto che possiate esporlo o far pubblicare una sua immagine nel catalogo di una mostra, su una rivista o su uno dei tanti social network esistenti. Per poter riprodurre o prestare un’opera è infatti necessario che l’artista (o i suoi eredi) vi ceda questo diritto in modo “ufficiale”, come ci spiega l’avvocato Angela Saltarelli, collaboratrice dello studio Jacobacci & Partners di Roma e membro della Commissione per il Diritto dell’Arte del network internazionale BusinessJus.
Nicola Maggi: Cominciamo dall’inizio: cos’è e chi riguarda il diritto di riproduzione quando si parla di opere d’arte?
Angela Saltarelli: «Il diritto di riproduzione è un diritto patrimoniale d’autore, forse il più importante per quanto concerne le opere d’arte figurativa. Tali opere sono, infatti, diverse rispetto ad altre opere dell’ingegno in quanto si tratta spesso di opere in esemplare unico, ove il supporto materiale costituisce l’opera stessa realizzata dall’autore. Il diritto di riproduzione consiste nella facoltà esclusiva di moltiplicare in copie l’opera in qualunque modo o forma ed è disciplinato in Italia dall’art. 13 della nostra legge sul diritto d’autore. Tale diritto è attribuito dalla legge originariamente all’autore dell’opera, tuttavia, vi sono spesso anche altri soggetti interessati dalla riproduzione, ossia tutti coloro che entrano in contatto con l’opera per via di un rapporto giuridico o di fatto con quest’ultima, ad esempio: l’erede, l’acquirente, il donatario, il gestore».
N.M.: L’artista cede automaticamente questo diritto al collezionista nel momento dell’acquisto o è bene mettere tutto nero su bianco?
A.S.: «L’artista non cede automaticamente il diritto di riproduzione al collezionista al momento dell’acquisto, come si evince dall’art. 109 dalla legge sul diritto d’autore. Infatti, con l’acquisto si trasferisce esclusivamente il diritto di proprietà e non quello di riproduzione dell’opera, salvo previsto diversamente. Pertanto, è meglio prevedere la cessione di tale diritto d’autore appositamente in una clausola del contratto di vendita. A tal riguardo, ricordo che la prova dell’avvenuta cessione deve essere fornita per iscritto».
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L’artista non cede automaticamente il diritto di riproduzione al collezionista. Pertanto, è meglio prevedere la cessione di tale diritto d’autore appositamente in una clausola del contratto di vendita
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N.M.: In caso contrario cosa potrebbe succedere?
A.S.: «Qualora il diritto di riproduzione non sia appositamente ceduto, il proprietario dell’opera non potrà liberamente riprodurre l’opera acquistata per finalità di carattere commerciale o pubblicitario, ad esempio in occasione di mostre, cataloghi, eccetera. Pertanto, dovrà chiedere l’autorizzazione alla riproduzione all’artista o ai suoi eredi, direttamente o tramite la società di gestione collettiva dei diritti d’autore – ad esempio la SIAE in Italia – cui l’artista è eventualmente iscritto».
N.M.: Una situazione che, immagino, possa creare qualche problema nel momento in cui un collezionista decida di prestare un’opera per una mostra…
A.S.: «Esattamente. In merito agli eventi espositivi, l’art. 18bis della nostra legge sul diritto d’autore prevede che il diritto di noleggiare o concedere in prestito l’opera appartiene all’artista. Pertanto, è bene disporre espressamente nel contratto di vendita che il collezionista sia legittimato a prestare l’opera per eventi espositivi. Diversamente, il collezionista dovrà sempre richiedere l’autorizzazione all’artista o ai suoi eredi. Con riguardo agli eventi espositivi si discute anche se esista o meno un diritto di pubblica esposizione dell’opera in pubblico. Per parte della dottrina tale diritto rappresenta una forma di comunicazione al pubblico e, quindi, un diritto patrimoniale d’autore appartenente all’artista; per altri, esso rappresenta solo una facoltà inerente al diritto di proprietà. In tal ultimo caso, il proprietario non necessiterebbe di alcuna autorizzazione, almeno per l’esposizione».
N.M.: Nel caso di un passaggio di proprietà cosa accade? Penso, ad esempio, all’immagine di un’opera divulgata da una galleria o da una casa d’asta e che poi viene venduta…
A.S.: «Nel caso in cui l’immagine di un’opera d’arte figurativa sia divulgata da una galleria o da una casa d’aste a fini di vendita dell’opera, è bene tener conto che tale uso è considerato certamente commerciale. Inoltre, occorre tener conto dell’esistenza dei diritti d’autore sull’opera e dei diritti connessi sull’immagine fotografica che la ritrae. Per quanto concerne l’opera d’arte, la galleria o la casa d’aste dovranno richiedere l’autorizzazione alla riproduzione al titolare del relativo diritto, che potrebbe essere o l’artista o l’attuale proprietario, in caso tale diritto sia stato ceduto al momento della vendita. Nel caso in cui il titolare sia l’artista o i suoi eredi, gli utilizzatori dovranno domandare l’autorizzazione alla riproduzione alla società di gestione collettiva dei diritti d’autore cui l’artista ha eventualmente aderito. Ad esempio, la SIAE possiede un tariffario apposito per la riproduzione di opere d’arte visiva che varia in base alla finalità d’uso e al tipo di supporto usato. Per quanto riguarda invece la fotografia che ritrae l’opera d’arte, essa è tutelata mediante un diritto connesso di cui è titolare il fotografo o il suo committente. Pertanto, occorrerà chiedere l’autorizzazione alla riproduzione della fotografia al titolare del diritto connesso, pagando inoltre a quest’ultimo un equo compenso per lo sfruttamento della fotografia. In ogni caso, bisognerà riportare i credits previsti dall’art 90 della nostra legge sul diritto d’autore, ossia il nome del fotografo o del suo committente, la data dell’anno di produzione della fotografia e, infine, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata».
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Il diritto di noleggiare o concedere in prestito l’opera appartiene all’artista. Pertanto, è bene disporre espressamente nel contratto di vendita che il collezionista sia legittimato a prestare l’opera per eventi espositivi.
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N.M.: Con l’avvento dei social network ho il timore che le cose si siano un po’ complicate. Artisti, gallerie, case d’asta e semplici appassionati, pubblicano sui loro profili migliaia di immagini che poi rimangono lì a disposizione dei vari contatti…
A.S.: «E’ vero, la riproduzione su internet di opere d’arte visiva protette dal diritto d’aCCtore è divenuta dilagante con l’avvento dei Social Network e con tale riproduzione si sono moltiplicate anche le relative violazioni autoriali sia per quanto riguarda l’opera d’arte, sia per la fotografia che la ritrae. Molto spesso la riproduzione su Internet è considerata dagli utilizzatori – a torto – un uso che non necessita di alcuna autorizzazione, mentre, al contrario, anche tale uso deve essere espressamente consentito in assenza di diversa indicazione. E’ importante sottolineare che la riproduzione di immagini per un uso anche indirettamente commerciale deve essere sempre autorizzata. L’ordinamento italiano prevede solo alcuni casi di “utilizzazioni libere”, tra cui quella prevista dall’art. 70, comma 1bis, della legge sul diritto d’autore che consente la “libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzioni o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”. Recentemente, con riferimento ai beni culturali, il Decreto Art Bonus ha introdotto un nuovo comma 3bis all’art. 108 del Codice dei Beni Culturali liberalizzando “la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto” per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Pertanto, anche in questo caso non è ammesso uno sfruttamento neanche indirettamente commerciale che non sia espressamente autorizzato».