Poco più di due anni fa (era il 3 maggio 2017) il Senato della Repubblica approvava il cosiddetto DDL Concorrenza che, tra le altre cose, ha modificato in modo importante le normative che riguardano la circolazione internazionale delle opere d’arte e degli oggetti d’antiquariato, dall’innalzamento a 70 anni della “soglia temporale” oltre la quale è necessaria l’autorizzazione all’esportazione, all’introduzione della soglia minima di valore al di sotto della quale le opere possono uscire liberamente dal territorio nazionale. Per arrivare all’autocertificazione come strumento per comprovare che il bene da esportare all’estero rientra tra quelli per i quali non è necessaria l’autorizzazione preventiva prima dell’espatrio definitivo. Per capire meglio in cosa consiste questa novità, abbiamo incontrato l’avvocato Simone Morabito, presidente di BusinessJus – storico partner di Collezione da Tiffany – e co-fondatore di ArtLawyers.
Nicola Maggi: Tra le tante novità introdotte nella circolazione internazionale delle opere d’arte dal DDL Concorrenza nel 2017 c’è anche la possibilità dell’autocertificazione per agevolare l’esportazione. Nello specifico qual è la sua funzione?
Simone Morabito: «Come il nome suggerisce, l’autocertificazione è uno strumento che dovrebbe essere idoneo a comprovare che il bene da esportare all’estero rientri tra le ipotesi per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione per l’esportazione degli Uffici Esportazioni delle Soprintendenze. Così, il riformato Codice dei Beni Culturali stabilisce ora che, per i beni la cui realizzazione risalga a oltre 70 anni e il cui valore non superi la nuova soglia di valore di 13.500 euro, l’esportazione è possibile previa presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».
N.M.: Le modalità di presentazione di questa autocertificazione sono state definite, più o meno un anno fa, con un apposito decreto attuativo. In sintesi cosa prevede la nuova normativa?
S.M.: «Il decreto attuativo n.246 del 17 maggio 2018, disciplina le modalità di presentazione dell’autocertificazione distinguendo diverse ipotesi, legate alla provenienza dell’opera. A seconda della tipologia di acquisizione del bene, infatti, insieme all’autocertificazione è necessario allegare: le fotografie; la fattura o il prezzo di vendita (da intendersi al netto di commissioni e oneri); il contratto di compravendita o, se mancante, una dichiarazione congiunta delle parti – resa innanzi a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla – da cui risulti il prezzo di acquisto, una copia del catalogo dell’asta dal quale si evinca la stima massima del bene o il mandato a vendere oppure, ancora, il contratto di deposito sottoscritto, sempre con l’indicazione del valore del bene. Eventualmente potrebbe anche essere necessaria la stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un Tribunale o, in alternativa, si dovrà presentare direttamente il bene presso l’Ufficio Esportazione».
N.M.: Intanto, però, è diventato necessario anche l’adeguamento del sistema informativo del Sistema Uffici Esportazione (SUE)…
S.M.: «Vero, il decreto integrativo n.305 del 9 luglio 2018 ha fissato nuove condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali, aggiungendo il comma 6 all’art.7 del D.M. 246/2018 (procedure relative alle cose eseguite da oltre settant’anni con un valore inferiore a euro 13.500) e prevedendo, così, che l’applicazione delle disposizioni di cui stiamo parlando sia subordinata all’adeguamento del Sistema Uffici Esportazione, che dovrà consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità all’attestato di libera circolazione nonché all’istituzione dell’anagrafe della circolazione internazionale.
In altre parole, l’efficacia della nuova disciplina in materia di autocertificazione rimane subordinata al corretto adeguamento del sistema informativo Uffici Esportazione, c.d. SUE, attraverso il quale si deve depositare telematicamente l’apposito modulo di autocertificazione, debitamente compilato, unitamente ai relativi allegati, cui segue il deposito cartaceo della suddetta documentazione presso gli Uffici territorialmente competenti.
Tale adeguamento del sistema dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Inoltre, sempre entro il 31 dicembre 2019, il MIBAC attiverà l’anagrafe della circolazione internazionale delle opere culturali sul Sistema Informativo degli Uffici Esportazione. Tale strumento consentirà la gestione e il controllo in tempo reale di tutti i dati relativi ai beni in transito sul territorio nazionale. L’anagrafe rilascerà quindi un passaporto con validità di cinque anni».
N.M.: Quanto detto fino adesso, riguarda opere che abbiano più di 70 anni e un valore inferiore a 13.500. Per tutte le altre come deve comportarsi il loro proprietario, nel caso volesse esportarle?
S.M.: «Per le opere la cui realizzazione risalga a oltre 70 anni, di proprietà privata, che non siano state dichiarate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse, occorre richiedere l’attestato di libera circolazione. Per le opere la cui realizzazione risalga tra i 50 e i 70 anni (il c.d. Ventennio nel gergo degli operatori), sebbene non vi sia un’espressa previsione in tal senso, gli Uffici Esportazioni si stanno attestando nel richiedere la medesima documentazione al fine di verificare la presenza dell’eccezionale interesse previsto dal Codice per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»
N.M.: Quali sono le modalità e la documentazione da presentare al SUE per richiedere l’autorizzazione?
S.M.: «Per le richieste di autocertificazione di opere eseguite da meno di 70 anni e più di 50 (es. 1949-1969) alla richiesta inoltrata a mezzo sistema informatico SUE va allegato il certificato modello D1 (modulo D2 per i beni librari), utilizzando l’area “Altra documentazione relativa al bene culturale” che va nondimeno presentato in formato cartaceo all’Ufficio Esportazione il giorno dell’appuntamento che verrà così concordato. La procedura si articola in due fasi: la prima consiste nell’inserimento della dichiarazione, previa registrazione al SUE, la seconda prevede la stampa del documento così compilato e la sua presentazione brevi manu presso l’Ufficio che provvederà alla convalida».
N.M.:Tutto ciò vale anche per l’artista che esporta una propria opera?
S.M.: «Per l’esportazione o la spedizione delle cose mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, non è prevista alcuna autorizzazione. L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare queste condizioni al competente Ufficio Esportazione secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome, appunto, di “Autocertificazione di arte contemporanea”.