Tra i tanti eventi che hanno animato la Milano PhotoWeek, ce n’è stato uno dal taglio molto particolare, che non poteva non richiamare la nostra attenzione. Si tratta del whorkshop “Fotografia fra diritto e valore” organizzato venerdì scorso dallo Studio Legale Negri-Clementi, tra i più attivi nel campo del diritto dell’arte, tanto da essere stato recentemente premiato come Studio dell’Anno Arte 2018 in occasione degli IP & TMT Awards 2018 di Legalcommunity. Obiettivo dell’incontro era quello di approfondire due aspetti della fotografia poco trattati, ma senza dubbio fonte di questioni che non si limitano ad astratte disquisizioni dottrinali: la libertà di panorama e la valorizzazione economica e fiscale del diritto d’autore. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Annapaola Negri-Clementi, managing partner dell’omonimo studio, in questa breve intervista realizzata a margine dell’incontro milanese.
Nicola Maggi: Scattare una foto, per un fotografo professionista come per un semplice turista, può apparire un gesto normale da fare in tutta libertà. In realtà qualche limite il diritto d’autore lo imporrebbe…
Annapaola Negri-Clementi: «Il diritto d’autore riserva all’artista il diritto di autorizzare o meno la riproduzione, anche fotografica, delle proprie opere dell’ingegno, ovviamente purché tali opere presentino carattere creativo (sebbene il livello di creatività richiesto sia molto basso). Per tutta la durata della protezione (che per la maggior parte delle opere dura per 70 anni oltre la morte dell’autore) qualsiasi riproduzione è pertanto subordinata al consenso del titolare. Sono tuttavia consentite le riproduzioni per scopi personali, così come in generale quelle a scopo didattico o scientifico e comunque prive di scopo di lucro. La legge riserva all’autore lo sfruttamento della propria opera; la stessa tutela è accordata all’autore delle fotografie d’arte. Fuori dalle eccezioni espressamente previste, la riproduzione di un’opera senza il consenso dell’autore costituisce una violazione dei diritti di quest’ultimo».
N.M.: Ed è in questo contesto che si inserisce la cosiddetta “Libertà di Panorama” di cosa si tratta?
A. N-C: «Il concetto di “libertà di panorama” è spesso travisato; si crede infatti che, non essendo tale libertà espressamente prevista nel nostro ordinamento, non si possa in Italia fotografare senza consenso dei titolari dei diritti / proprietari monumenti o facciate. La liceità o meno della fotografia dipende invece essenzialmente dallo scopo; se per scopi privati e personali, la fotografia è sostanzialmente lecita; è nel caso di fine di lucro (e quindi di uno sfruttamento dell’opera ritratta) che occorre invece il consenso. Se da un lato le fotografie personali del semplice turista sono quindi di massima sempre consentite, le immagini del fotografo professionista che riproducano un’opera, se dedicate al mercato, richiedono invece il consenso del titolare del bene ritratto. Si pensi ad esempio all’opera L.O.V.E. di Cattelan in Piazza della Borsa a Milano; se da un lato la foto ricordo è lecita, dall’altro un’eventuale campagna pubblicitaria che abbini all’opera un prodotto (ad esempio un’auto o i vestiti di una casa di moda) richiede il consenso, in quanto si appropriano dell’immagine del monumento e del messaggio dell’artista.
N.M.: E’ una libertà riconosciuta in tutto il mondo o esistono varianti sul tema?
A. N-C: «La libertà di panorama è riconosciuta in molti paesi, anche se ciascuno declina tale liberà tenendo conto dei propri principi e della propria storia (anche giuridica). A titolo esemplificativo nel Regno Unito e in Austria esiste una libertà di panorama piuttosto ampia, mentre in Italia e in Francia la libertà di panorama è molto circoscritta. Non mancano delle vie di compromesso come in Germania, Spagna e Portogallo.
N.M.: Con la bella stagione (ma non solo) si moltiplicano gli eventi d’arte all’aperto, con opere installate, appunto, su suolo pubblico. La Libertà di panorama vale anche per le opere esposte “temporaneamente”, ad esempio, in una piazza, oppure in questi casi occorre un permesso speciale?
A. N-C: «In molti paesi l’applicazione della libertà di panorama è limitata alle sole opere esposte all’aperto in via definitiva. Allo stesso modo, al contrario, nel nostro paese anche per la riproduzione (per fini di lucro o comunque fuori dalle eccezioni previste) di opere esposte temporaneamente all’aperto occorre il consenso dell’autore».
N.M.: In Austria e nel Regno Unito la libertà di scattare fotografie si estende anche a zone non pubbliche ma liberamente accessibili al pubblico. E in Italia?
A. N-C: «In Italia la riproduzione per scopo di lucro delle opere contenute in un museo deve essere autorizzata dall’ente che le custodisce; lo prevede espressamente il Codice dei beni culturali (art. 107). La recente riforma della materia, da ultimo con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124 del 12 agosto 2017) ha modificato la normativa (cfr. art. 108) prevedendo espressamente la possibilità di fotografare senza necessità di autorizzazione e gratuitamente le opere tutelate contenute nei musei, purché la riproduzione non abbia scopo di lucro (e salvi gli eventuali diritti d’autore che insistono sull’opera)».
N.M.: Secondo la nostra legge sul diritto d’autore, quello della riproduzione rientra tra i diritti che un artista, potenzialmente, potrebbe decidere di non cedere al momento della vendita… in che modo la Libertà di Panorama impatta sui diritti degli autori delle opere d’arte eventualmente riprodotte?
A. N-C: «L’artista è libero di cedere o meno il diritto di riproduzione (come gli altri diritti di sfruttamento economico sull’opera); si discute tuttavia se l’autore non “rinunci” a tale diritto nel caso in cui abbia realizzato l’opera proprio per essere esposta all’aperto, come nel caso della street art. Una interpretazione rigorosa riserva tuttavia anche agli street artist il diritto di riprodurre le opere (e, di fatti, negli Stati Uniti alcuni artisti hanno promosso azioni contro terzi che sfruttavano le loro opere per fini commerciali, come nel caso di Revok nei confronti del colosso della moda H&M per una recente campagna pubblicitaria, ma si pensi anche al caso dei 5 Pointz di New York)».
N.M.: Quale potrebbe essere il giusto punto di equilibrio fra libertà di espressione e diritto d’autore, visto anche nell’ottica di una sua valorizzazione economia e fiscale?
A. N-C: «Si potrebbe immaginare di legittimare la riproduzione (anche per scopo di lucro) delle opere visibili dalla pubblica via (quale che sia la tutela sull’opera e salvi in ogni caso i diritti morali degli autori) sebbene con alcuni mitigants – mutuati da esperienze transazionali – come il divieto di uso distorto dell’opera “originale” o il divieto di cagionare un disturbo anormale al titolare dei diritti sull’opera».