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Il valore del certificato di autenticità

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Croce e delizia di collezionisti e mercanti, il certificato di autenticità è uno dei documenti fondamentali che devono accompagnare sempre un’opera d’arte. Eppure la sua validità sembra essere estremamente fragile, così come il suo valore legale. Per saperne di più ci siamo rivolti all’Avvocato Angela Saltarelli, membro della Commissione per il Diritto dell’Arte di BusinessJus.

Avv. Angela Saltarelli
Avv. Angela Saltarelli

Nicola Maggi: Avvocato Saltarelli, chi è autorizzato a rilasciare il certificato di autenticità di un’opera d’arte?

Angela Saltarelli: «In Italia il diritto di autenticare un’opera d’arte spetta in primo luogo all’artista ai sensi dell’art. 20 della legge sul Diritto d’autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941). Alla morte dell’artista tale diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai suoi eredi (o meglio dai soggetti indicati dall’articolo 23 della legge suddetta) o da archivi, fondazioni, comitati di esperti o associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi».

N.M.: In base a quali criteri viene rilasciato? Come si può essere sicuri che sia autentico?

A.S.: «I criteri per il rilascio del certificato di autenticità sono molto vari e differiscono a seconda del soggetto o istituzione che rilascia l’autentica: mentre i criteri utilizzati dall’artista consistono, per lo più, nel semplice riconoscimento dell’opera da lui creata, gli eredi o i soggetti mandatari compiono un esame che consiste, molte volte, nella comparazione dell’opera con altre del medesimo artista e appartenenti allo stesso periodo storico, oltre che un confronto calligrafico con eventuali sottoscrizioni presenti sull’opera. E’ quasi impossibile essere sicuri che il certificato sia autentico, salvo quando questo sia rilasciato direttamente dall’artista».

N.M.: Ma, allora, che valore legale ha questo documento?

A.S.: «Come già detto, il certificato di autenticità costituisce un documento scritto di attribuzione di paternità dell’opera. Qualora non sia rilasciata dallo stesso artista, può essere facilmente contestato, poiché costituisce una mera opinione da parte degli eredi o loro mandatari. In proposito, si ricorda la prassi delle case d’asta di prevedere nel contratto di vendita una clausola di limitazione di responsabilità in cui si dichiara che il documento rilasciato al momento della vendita costituisce una mera opinione e non una certificazione di autenticità.
Si ricorda, inoltre,  che in base a quando previsto dall’art. 64 del Codice dei beni culturali, il venditore professionista “ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”.
Il mancato rilascio dell’autentica da parte del venditore costituisce, secondo la giurisprudenza, un inadempimento di non scarsa rilevanza che può condurre alla risoluzione del contratto di vendita dell’opera».

N.M.: In un libro recente, un gallerista denuncia il fatto che i critici d’arte e le fondazioni che tutelano l’opera degli artisti dettano legge sulle expertise e sui certificati di autenticità e, continua il gallerista, capita che al cambiare del critico di moda cambi anche il giudizio sull’autenticità di un’opera. Come può un collezionista difendersi da una situazione del genere?

A.S.: «Nel mondo dell’arte si è aperto un dibattito circa il potere monopolistico delle fondazioni che tutelano le opere degli artisti. Si è, infatti, evidenziato come vi siano stati degli abusi spesso giustificati da interessi economici nel restringere il numero delle opere autenticate al fine di mantenere alto il prezzo delle opere di un determinato artista. Ciò ha costretto molti collezionisti, soprattutto negli Stati Uniti, a fare causa contro tali fondazioni e molte di esse hanno deciso  di terminare l’attività di autenticazione delle opere proprio per il notevole dispendio economico dovuto a tale vertenze. Recentemente sono stati chiusi i comitati di autenticazione delle seguenti fondazioni: Warhol Foundation, Basquiat Estate e, da ultima,  della Keith Haring Foundation.
I collezionisti si possono difendere, preliminarmente, rivolgendosi ad istituzioni che siano mandatarie dell’artista o dai suoi eredi e non al cosiddetto “critico di moda”. Qualora il collezionista ritenga che tali soggetti agiscano illegittimamente non resterà che adire le vie legali».

N.M.: I periti d’arte che lavorano per i tribunali in base a quali criteri sono selezionati? Il loro giudizio è insindacabile o, anche in questo caso, un secondo perito potrebbe ribaltare quanto detto dal collega? 

A.S.: «L’attività di perito d’arte è svolta in Italia senza obbligo di appartenere ad un albo professionale.  I tribunali non riconoscono la figura dell’esperto d’arte e per essere iscritto negli albi generici come consulenti tecnici  è sufficiente dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale e la speciale competenza tecnica in materia. Le Camere di Commercio hanno, invece, istituito un proprio elenco di periti d’arte cui per accedere si ritiene sufficiente una laurea tecnica in materia o l’esercizio per tre anni della professione di antiquario. Il giudizio di un consulente tecnico costituisce esclusivamente il parere motivato di un esperto e, quale mera opinione – seppur qualificata –  può essere ribaltata da un secondo perito, ad esempio di parte, o all’interno di un successivo grado di giudizio».

N.M.: Che consiglio possiamo dare ad un Collezionista di arte contemporanea che, al momento dell’acquisto, vuole essere sicuro di essere in procinto di comprare un’opera autentica?

A.S.: «Un collezionista di arte contemporanea dovrebbe aver cura, al momento dell’acquisto, di richiedere al venditore il certificato di autenticità dell’opera che, mentre per gli artisti viventi dovrebbe provenire dallo stesso artista, per gli artisti defunti sarebbe opportuno fosse rilasciato dagli eredi o da loro mandatari. Ad ogni modo, la presenza dell’opera in un eventuale catalogo ragionato delle opere dell’artista costituisce un importante elemento da tenere in considerazione, prima di procedere all’acquisto».

L’Avv. Angela Saltarelli è membro della Commissione per il Diritto dell’Arte del network internazionale BusinessJus, nato da un’idea torinese e sviluppatosi attraverso la collaborazione di professionisti italiani e stranieri, si pone come un punto di osservazione dei cambiamenti che regolano il mondo dell’impresa nei suoi differenti aspetti, nonché come luogo d’incontro per analizzare le necessità che ne derivano, attraverso un approccio tecnico ma al tempo stesso pratico. www.businessjus.com

 © Riproduzione riservata

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.

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