Breve guida su come importare e esportare arte in Italia. Nel 2012 le importazioni di arte in Italia sono cresciute del 111% attestandosi sui 223.0 milioni di euro. Sull’altro fronte, invece, le esportazioni sono aumentate del 51% per un valore complessivo di 313.3 milioni, pari al 2% dell’export mondiale. Un risultato che mantiene la bilancia commerciale italiana – ossia la differenza di valore tra le esportazioni e le importazioni di merci – decisamente di segno positivo: +90.3 milioni di euro. Questi dati ci dicono due cose fondamentali sull’internazionalizzazione del nostro mercato dell’arte. Quello sulle importazioni, infatti, ci mostra come il nostro collezionismo sia attivo sulle piazze internazionali, mentre quello sull’export ci dice che il mercato italiano è meno frequentato di altri paesi dal collezionismo straniero anche se, il 2012 ha segnato una inversione di tendenza rispetto ad 2011 in cui le esportazioni erano calate del -4%.
I motivi che stanno dietro a questo scenario sono di varia natura anche se, in linea di massima, si possono individuare due cause principali: una di natura qualitativa, che riguarda l’offerta di arte presente sul mercato italiano la quale, in particolare per il contemporaneo, non è quasi mai di altissimo livello; e una di origine normativa. Ed è su questa che vorrei soffermarmi oggi, in primo luogo per fare un quadro sui costi di queste operazioni e per spiegarvi gli adempimenti burocratici da affrontare quando si acquista un’opera all’estero – e quindi la importiamo in Italia – o, viceversa, quando la vendiamo fuori dai confini nazionali (export). Il tutto, ovviamente, relativamente all’arte moderna e contemporanea.
Iniziamo dalle tasse
E’ bene sapere che in Italia l’importazione da paesi extraeuropei è soggetta ad un’imposta del 10% da cui sono esenti, invece, le importazioni di oggetti donati a enti pubblici e le importazioni temporanee a fini espositivi, come nel resto d’Europa. Si tratta di un dato importante che dovete tenere in considerazione quando valutate se potete permettervi o meno un’opera. Per quanto riguarda l’esportazione, invece, è necessario andare a guardare caso per caso le aliquote applicate nei paesi di destinazione.
Dopo le tasse, la burocrazia
Quando si parla di arte e di beni che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, il nostro testo di riferimento per le norme che ne regolano il commercio, l’uscita o l’ingresso sul territorio nazionale è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DL 42/2004). Detto questo, l’intento di questo articolo è di riassumere e semplificare la comprensione di queste norme.
INGRESSO delle opere sul nostro territorio
Su questo fronte le cose sono abbastanza semplici e le regole del gioco sono tutte riassunte nell’articolo 72 del Codice dei Beni Cultuali, il quale ci dice che l’importazione o la spedizione in Italia di:
- opere, che presentino interesse culturale, il cui autore non è più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni;
- fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni,
sono certificate, a domanda, dall’Ufficio di Esportazione. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base della documentazione di accompagnamento che deve permettere di identificare l’opera e comprovare il Paese da cui questa è stata spedita o importata, sia esso uno stato Stato membro dell’Unione Europea o un Paese terzo. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato.
[infobox maintitle=”IMPORTANTE” subtitle=”Ai fini del rilascio dei certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” bg=”gray” color=”black” opacity=”off” space=”30″ link=”no link”]
USCITA definitiva dal territorio nazionale
di opere di arte moderna e contemporanea possedute da privati è fondamentale sapere che vi sono beni che non possono uscire dall’Italia, beni che possono uscire solo previa autorizzazione e beni che, invece, possono andarsene del nostro paese in piena libertà. Vediamolo caso per caso:
NON POSSONO uscire definitivamente dal territorio nazionale:
le opere il cui autore non è più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni fa, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale. Interesse che, per citare alla lettera la norma, deve essere “particolarmente importante”. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il divieto decade, in caso contrario rimane in vigore e il proprietario riceverà la dichiarazione di interesse culturale del bene in questione tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta della cosiddetta notifica.
POSSONO uscire definitivamente dal territorio nazionale previa AUTORIZZAZIONE:
- le opere, che presentino interesse culturale, il cui autore non è più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni;
- le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni,
Per far uscire definitivamente dal territorio nazionale queste tipologie di opere, è necessario ottenere l’Attestato di Libera Circolazione. Attestato che si ottiene denunciando e presentando l’opera/e in questione al competente Ufficio di Esportazione, indicando per ciascuna opera il valore venale. Presentata l’opera agli uffici del Ministero dei Beni Culturali competenti in materia, se nulla osta, l’Ufficio Esportazione vi rilascerà l’attestato di libera circolazione entro quaranta giorni dalla richiesta.
L’Attestato di Libera Circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
POSSONO uscire definitivamente dal territorio nazionale LIBERAMENTE:
le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
-> OTTENERE L’AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE: andando sul Sistema operativo dell’Ufficio Esportazione del Ministero dei Beni Culturali si può inoltrare online l’autocertificazione necessaria per far uscire le opere dal territorio nazionale. Due i difetti principali di questa procedura:
- il sito non appare per nulla user-friendly
- una volta inoltrata online, per poter avevre l’autocertificazione timbrata e firmata dall’ufficio esportazione bisogna andarla a ritirare personalmente (o delegato) presso l’ufficio stesso, quando questa e’ pronta.
-> UN CONSIGLIO: una volta fatta la procedura online contattate l’ufficio esportazione più vicino a voi (quello dove dovreste ritirare l’autocertificazione) e chiedete se è possibile ricevere via email, posta o fax l’autocertificazione firmata e timbrata. In molti casi troverete un addetto disponibile e questo vi farà risparmiare molto tempo. In particolare se abitate in provincia.
[infobox maintitle=”IMPORTANTE” subtitle=”L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea di: Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto; Mosaici moderni e contemporanei realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto; Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali; Opere originali, moderne e contemporanee, dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale; tutti aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore, è disciplinata dal regolamento CEE che indica negli uffici di esportazione del Ministero le autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione – che avviene contestualmente a quello dell’attestato di libera circolazione – che hanno validità di sei mesi. La licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo.” bg=”gray” color=”black” opacity=”off” space=”30″ link=”no link”]
ARTICOLO AGGIORNATO IL 19/03/2014
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