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L’inquadramento fiscale delle associazioni culturali

del

Artisti, organizzatori di mostre e semplici appassionati possono talvolta decidere di mettersi insieme per sviluppare la passione nel mondo dell’arte, ad esempio con lo svolgimento di attività di ricerca e studi sugli archivi d’artista esistenti, favorire la salvaguardia e la promozione delle nuove possibilità finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente.

Per raggiungere tali scopi, l’ordinamento mette a disposizione diversi strumenti giuridici più o meno strutturati a seconda del numero di soggetti coinvolti, della quantità di risorse raccolte e della tipologia di iniziative da realizzare.

Tra le entità più comuni scelte per svolgere l’attività di promozione in ambito culturale, sicuramente la più frequente riguarda la costituzione di un’associazione con o senza personalità giuridica. Bisogna evidenziare come in assenza di riconoscimento, per le obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione vale a dire di norma il legale rappresentante. Laddove invece l’ente abbia ottenuto ricevuto il riconoscimento giuridico, la responsabilità dell’ente è limitata al fondo comune.

La facilità di costituzione e di gestione ha favorito nel corso del tempo il proliferare dell’impiego di tale strumento per la realizzazione di attività culturali. Con il presente contributo, si vuole analizzare più in dettaglio gli obblighi di natura fiscale, amministrativa e contabile anche alla luce della riforma degli Enti del Terzo Settore.

Giova preliminarmente ricordare come nel nostro ordinamento non sia prevista alcuna disciplina specifica dedicata alle associazioni culturali, pertanto, si dovranno considerare come riferimento le disposizioni previste per gli enti non lucrativi di tipo associativo presenti nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nel D.P.R. n. 633/72 (decreto IVA).

Sulla base di quanto disposto dall’articolo art. 143, comma 3 del TUIR, per le associazioni culturali senza scopo di lucro non sono considerati di natura commerciale, e quindi non tassati, gli introiti derivanti da:

  • attività di raccolta pubblica di fondi – anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi – purché svolte occasionalmente nell’ambito di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
  • attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali qualora in convenzione o regime di accreditamento con la pubblica amministrazione.
  • le quote di frequenza alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali versate dai propri associati, da quelli di altre associazioni affiliate al medesimo ente nazionale (es. Arci, Acli, Aics, Libertas).

Per quanto concerne gli attuali obblighi contabili, il riferimento è rappresentato dall’art. 20, D.P.R. n. 600/73, nonché da specifiche disposizioni normative quali che prevedono in estrema sintesi l’onere di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Tale documento riepilogativo dei fatti di gestione (redatto generalmente con il principio di cassa), una volta approvato da parte dell’assemblea degli associati, non è di norma soggetto ad alcuna forma pubblicitaria né dovrà essere depositato e/o inviato ad alcun ente.

In aggiunta, per rispettare i requisiti di natura associativa è necessario garantire il principio di democraticità ovvero il rispetto del ruolo degli associati mediante la regolare convocazione dell’assemblea, l’istituzione del libro dei soci e la libera possibilità per gli stessi di essere eletti nelle cariche direttive.

Dopo aver delineato gli obblighi sin qui vigenti, vediamo più in dettaglio le ripercussioni della riforma del Terzo Settore sull’operatività di tali enti.

Gli effetti della riforma del Terzo settore

La riforma degli Enti del Terzo Settore ha previsto di una serie aggiuntiva di obblighi di natura contabile e di trasparenza per gli enti no profit, alla quale ha collegato anche una serie di benefici di natura fiscale.

Più in dettaglio, all’interno delle attività che possono essere esercitate da un Ente del Terzo Settore, l’art. 5, CTS ha previsto:

  • alla lett. i) l’“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;
  • alla lett. k) l’”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”.

Fatta questa premessa, è possibile comprendere come le attività delle associazioni culturali possono, quindi, essere svolte anche in forma di ETS, mettendo gli enti di fronte ad una scelta. A tal fine, le associazioni culturali potranno scegliere se continuare ad operare in tale veste, ovvero, in alternativa, entrare nel mondo del Terzo settore e fruire dei benefici fiscali riconosciuti dal CTS.

In entrambi i casi alle stesse sarà garantita la possibilità di costituirsi e operare in forma di associazione, riconosciuta o non.

L’iscrizione nel RUNTS e l’assunzione della qualifica di ETS comporteranno per le attuali associazioni culturali specifici oneri contabili e di bilancio in forma sicuramente più strutturata e complessa di quanto finora svolto.

Ai sensi dell’art. 13, CTS per gli ETS, invece, vige l’onere di redigere un bilancio (principio di competenza) formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente) e dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), mentre solo per gli “enti minori” sono previste delle semplificazioni con l’applicazione del principio di cassa.

In entrambi i casi, comunque, bilancio o rendiconto dovranno essere redatti nel rispetto degli schemi approvati con il D.M. 5.3.2020 e depositati annualmente al Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea necessaria per rendere operative le nuove agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore, attualmente non vi sono cambiamenti le associazioni culturali: queste, infatti, potranno continuare a fruire della non tassazione della dei corrispettivi corrisposti loro da associati e tesserati per la partecipazione alle proprie attività istituzionali.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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