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L’artista come professione: ecco i primi passi per orientarsi in ambito fiscale

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Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Spesso utilizzata nei più svariati ambiti professionali, questa frase può rappresentare al meglio lo spirito dell’artista. Inizia come una passione oppure un hobby, ma con il passare del tempo può diventare una vera e propria professione.

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano non esiste una definizione univoca di artista, nonostante il recente tentativo del MIBAC di disciplinare alcune professioni del mondo dell’arte tra cui archeologi, archivisti, esperti di diagnostica e tecnologie applicate ai beni culturali.

Per quanto concerne la sua declinazione in ambito fiscale, il riferimento normativo è indirettamente contenuto nell’art. 53 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito anche “Tuir”) dove è previsto l’assoggettamento tra i redditi di lavoro autonomo di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

È il caso dell’artista che voglia intraprendere la carriera in modo abituale, professionale e a scopo di lucro. In questo caso dovrà aprire una partita Iva ed essere assoggettato agli obblighi fiscali e previdenziali come qualsiasi altra attività economica.

Nel valutare se l’esercizio di un’attività comporti l’apertura di una posizione autonoma ai fini IVA, vanno considerati gli elementi dell’“abitualità” e della “professionalità”. Con il primo termine si intende un’attività posta in essere con regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti mentre con il secondo si fa riferimento ad una pluralità di atti coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo.

La valutazione degli elementi sopra descritti all’interno del caso concreto è sostanziale, in quanto stabilisce il confine e la portata dei vari adempimenti previsti dalla normativa tributaria.

Dopo aver chiarito le principali differenze tra attività professionale e occasionale, il presente articolo analizzerà più in dettaglio le varie alternative fiscali per l’artista professionista operante in forma individuale.

Le caratteristiche dei differenti regimi fiscali nelle prestazioni artistiche

Chiarito il carattere professionale dell’attività svolta e la conseguente necessità di aprire una partiva IVA, il primo passo è quello di identificare il codice ATECO, ossia la combinazione alfanumerica che caratterizza la specifica attività svolta.

Per quanto concerne gli artisti il codice ATECO è il 90.03.09 che comprende la macrocategorie delle “Altre creazioni artistiche e letterarie” tra cui:

  • attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista;
  • consulenza per l’allestimento di mostre di opere d’arte.

È bene sottolineare che in tale ambito non rientra l’attività di restauro finalizzata alla conservazione di opere d’arte (in questo caso il codice è il 90.03.02).

Dopo l’apertura della posizione Iva occorre analizzare con particolare attenzione i differenti regimi che la normativa tributaria prevede per gli artisti che operano forma individuale. In prima battuta, è fondamentale verificare il possibile accesso al regime forfettario per i lavoratori autonomi istituto con la legge 190/2014.

Tale regime agevolato è stato oggetto di recente modifica attraverso la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), la quale ha reso più facile il rispetto dei requisiti di accesso e permanenza all’interno dello stesso.

In particolare, possono accedere al regime forfetario i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che già sono in attività e, nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata.

La scelta di tale regime è da valutare con attenzione in quanto l’ammontare di reddito da assoggettare a tassazione è determinato in maniera “forfettaria”, ossia applicando un coefficiente di redditività stabilito per l’attività in esame nella misura del 67%.  Su tale reddito imponibile sarà quindi applicata un’aliquota unica del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap.

Qualora non si rispettino le cause ostative previste dal legislatore nella nuova formulazione in vigore dal primo gennaio 2019, l’artista sarà soggetto al regime di contabilità in forma semplificata con la tenuta dei registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle relative scritture contabili, la liquidazione trimestrale dell’Iva e l’applicazione delle aliquote progressive in relazione all’ammontare di reddito conseguito.

Poiché con il regime forfettario la redditività del settore e la deduzione dei costi è stabilita ex ante dal legislatore, può verificarsi il caso in cui non sia conveniente applicare tale regime rispetto a quello semplificato previsto con l’applicazione di aliquote progressive a scaglioni in relazione all’ammontare di reddito percepito.

Alla luce delle molteplici variabili che incidono sulla determinazione del carico fiscale, per una valutazione caso per caso della convenienza economica dei vari regimi, si consiglia sempre di rivolgersi ad un professionista qualificato, in grado di predisporre una valutazione complessiva della propria situazione.

I vantaggi per chi inizia una nuova attività

Per gli artisti che decidono di iniziare una nuova attività imprenditoriale sono previsti ulteriori benefici fiscali ed in particolare la riduzione dell’aliquota sull’imposta sostitutiva al 5% anziché quella standard del 15%.

Tale abbattimento è previsto solamente nel caso in cui l’attività economica sia connotata da un carattere di novità ossia non costituisca, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Si tratta quindi di un vantaggio fiscale aggiuntivo per favorire le nuove attività, il cui diritto deve essere valutato con estrema attenzione da un professionista in grado di analizzare il rispetto dei requisiti e soprattutto la convenienza tra i differenti regimi proposti dalla normativa tributaria.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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