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L’attuazione della disciplina delle imprese culturali e creative

del

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 206/2023 contenente disposizioni organiche per valorizzare, promuovere e tutelare il made in Italy riprende nuova vita il settore delle imprese culturali e creative (ICC), fino ad oggi oggetto di una regolamentazione alquanto frammentata.

L’introduzione della definizione di “impresa culturale e creative” non è una novità all’interno del nostro sistema normativo: la figura era già indicata all’interno dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ma per diventare effettivamente operativa necessitava di un decreto attuativo, che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Pertanto, in assenza del suddetto decreto vi era una sostanziale impossibilità di poter delineare con chiarezza i contorni del nuovo soggetto giuridico ed economico.

L’obiettivo del presente contributo è quello di fornire al lettore gli strumenti utili per valutare se la propria attività di natura imprenditoriale sia potenzialmente rientrante tra quelle delle imprese culturali e creative.

La possibilità di ottenere il riconoscimento della propria attività d’impresa quale “culturale e creativa” sarà importante per il futuro al fine di poter beneficiare di eventuali contributi e agevolazioni che saranno destinati al settore culturale.

La definizione di impresa culturale e creativa

Con riferimento all’ambito normativo l’art. 25, comma 2, della Legge n. 206/2023 in commento, riprendendo in gran parte l’impostazione della legge del 2017 (fino ad oggi inattuata), ha definito quale “impresa culturale e creativa” qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, nonché il lavoratore autonomo che:

  • svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, oppure in uno degli Stati membri dell’Unione europea purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;
  • svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Con riferimento allo svolgimento di attività con modalità esclusiva e prevalente si auspica che vi siano forniti ulteriori chiarimenti di prassi in quanto tale requisito potrebbe essere differente a seconda della tipologia di soggetto giuridico adottato. Per citare un esempio, per le imprese sociali si definisce attività svolta in via principale quella d’impresa di interesse generale i cui relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione che possiede la qualifica di impresa sociale (art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 112/2017).

Per quanto riguarda invece le “attività e prodotti culturali” sono definite come i beni, servizi, opere dell’ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

Sul punto occorre quindi precisare come la normativa faccia riferimento per individuare le attività interessate ad un concetto di inerenza che prevale rispetto alla semplice verifica del codice ATECO utilizzato. In altre parole, la qualifica in oggetto è connessa allo svolgimento effettivo di attività economiche nel settore culturale, prescindendo da ogni riferimento ai codici ATECO.

L’iter per l’ottenimento della qualifica di impresa culturale e creativa

Per quanto concerne il percorso da seguire per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché le ipotesi di revoca, occorrerà attendere la pubblicazione di un Decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il quale dovrebbe essere adottato entro novanta giorni dall’11 gennaio 2024, data di entrata in vigore della Legge n. 206/2023 in esame.

Allo stesso tempo sarà necessario che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano, nel Registro delle Imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile una sezione speciale, in cui saranno iscritte le imprese culturali e creative, al fine di trasmettere annualmente al Ministero della cultura l’elenco delle stesse.

L’auspicio è quello si completi in tempi brevi l’iter normativo con la pubblicazione del decreto attuativo così da poter dotare il sistema culturale di uno strumento efficace per la sua promozione e valorizzazione.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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