Dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, il legislatore con la legge n. 197/2022 ha inserito nel nostro ordinamento una disciplina fiscale in materia di cripto-attività.
Con l’introduzione di uno specifico comma all’interno dell’articolo 67 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (di seguito “Tuir”) vengono fatti rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
È quindi evidente l’intento del legislatore di utilizzare una formulazione piuttosto ampia, definendo quali cripto-attività “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
L’aspetto positivo di tale intervento normativo risiede soprattutto nel mettere ordine ad una disciplina piuttosto variegata, con interpretazioni che talvolta facevano ricadere le suddette attività all’interno delle valute estere (da ultimo la Risposta a interpello 1.8.2022 n. 397).
Con il presente contributo si analizzano i principali contenuti introdotti dalla normativa, sia con riferimento alle modalità di tassazione che per quanto concerne il monitoraggio fiscale.
I presupposti e le modalità di tassazione
Come rilevato in premessa, la normativa fiscale riprende di fatto la nozione di cripto-attività contenuta nel “Crypto-Asset Reporting Framework” approvato in via definitiva dall’OCSE il 10/10/2022, secondo cui i crypto-asset sono rappresentazioni digitali di valore basate su registri distribuiti protetti crittograficamente (distributed ledger technology – DLT) o su tecnologie analoghe, per convalidare e proteggere le transazioni e in cui la proprietà di (o il diritto a) tale valore può essere trasferito ad altri soggetti in modalità digitale.
Il suddetto impianto normativo consente quindi di assumere, tre le attività regolate dalla nuova disposizione, sia le “classiche” valute virtuali, sia i non fungibile token (NFT), nell’assunzione per cui tali attività possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato con la tecnologia blockchain.
Dopo aver chiarito l’ambito oggettivo di applicazione, occorre analizzare in concreto le modalità con le quali si determina il presupposto impositivo in capo al soggetto che le detiene, limitandoci in questa sede ad analizzare la casistica del soggetto non imprenditore.
Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede la tassazione relativa alle plusvalenze e gli altri redditi che derivano da:
- rimborso;
- cessione a titolo oneroso;
- permuta;
- detenzione.
Per quanto riguarda la permuta viene previsto che non costituisce evento fiscalmente rilevante quella tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa al bilancio 2023, il mero scambio tra valute virtuali viene considerato esente mentre al contrario l’impiego di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT viene considerato un evento tassato.
Come già previsto in altri ordinamenti (ad esempio, quello francese), il legislatore ha contemplato un sistema di detassazione dei redditi di minore ammontare.
In particolare, le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, infatti, concorrono a formare il reddito se non inferiori complessivamente a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta. La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2023 ha giustificato l’intervento con la necessità di evitare l’emergere di fenomeni impositivi generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come nel settore del gaming.
In attesa che si formino orientamenti nel merito, la norma dovrebbe essere intesa nel senso per cui, ove i redditi in esame siano pari, nell’anno, a 3.000,00 euro, tutto questo importo dovrebbe essere assoggettato a tassazione, e non la sola eccedenza rispetto alla soglia di legge di 2.000,00 euro.
Passando alle modalità di tassazione, la plusvalenza viene determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto delle stesse. Tale valore viene assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 26%.
Il monitoraggio fiscale in dichiarazione
Ulteriore aspetto da tenere sotto controllo riguarda il monitoraggio fiscale, con la compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi, includendo in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.
La modifica legislativa si pone, sotto questo aspetto, in continuità con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria sul tema, pur se questo partiva da presupposti diversi. Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2021 n. 788, in particolare, si evidenziava che le valute virtuali, essendo assimilate alle valute estere (tale era allora l’orientamento), dovevano essere indicate nel quadro RW.
Le successive risposte a interpello 24.8.2022 n. 433 e 26.8.2022 n. 437, poi, evidenziavano che tali attività si dovevano considerare di fonte estera nella misura in cui il wallet non fosse detenuto presso un intermediario residente.
La Relazione illustrativa, infatti, evidenzia che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW “sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia”.
Alla luce di quanto sopra riportato, i possessori delle suddette attività dovranno monitorare tale adempimento per evitare di incorrere in sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria.