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Una guida pratica per la fatturazione degli artisti

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Il momento della fatturazione ha spesso visto nascere dubbi e incertezze per gli artisti, i quali in molti casi si trovano ad avere poca familiarità con le tematiche fiscali. Per aiutarli nell’affrontare tale adempimento, pubblichiamo oggi questa breve guida che ha l’obiettivo di far conoscere in maniera snella tutte le nozioni essenziali per l’emissione della fattura.

Per fornire uno strumento pratico e concreto, il tema sarà suddiviso in più interventi, che pubblicheremo nelle prossime settimane, e in conclusione sarà possibile ottenere i fac simile riguardo i principali documenti fiscali. Ma partiamo dall’inizio.

La fattura ancora oggi ricopre un ruolo fondamentale all’interno del sistema tributario italiano poiché rappresenta lo strumento necessario per documentare le operazioni effettuate. In via generale, l’obbligo di emissione ricade sul soggetto passivo Iva che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Ai sensi degli articoli 1 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (di seguito anche “decreto Iva”), i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto risultano essere coloro che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, è obbligato all’emissione della fattura l’artista “professionista”, ossia colui che opera rispettando i requisiti della professionalità e abitualità. Al contrario, non risulta essere soggetto all’emissione l’artista che opera “occasionalmente” nel mondo dell’arte.

Con riferimento alla data di emissione, l’articolo 21 del decreto Iva ha recentemente stabilito il termine di 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Tale termine decorre per la cessione di beni dalla consegna o spedizione degli stessi mentre per la prestazione di servizi con il pagamento del corrispettivo. È bene ricordare come in caso di pagamenti parziali durante la prestazione, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo pagato, con il conseguente obbligo di fatturazione da parte dell’artista.

Dopo aver identificato i termini generali riguardo gli obblighi di fatturazione, nel corso dell’articolo saranno forniti i contenuti essenziali e le modalità di emissione del documento.

Contenuto ed elementi essenziali della fattura

L’articolo 21 del Dpr 633/72 definisce gli elementi necessari che devono essere compresi nella fattura. Più in dettaglio, il documento deve contenere:

  • la data di emissione;
  • il numero progressivo, ossia ciascun documento deve essere numerato ed identificato in maniera univoca;
  • i dati identificativi relativi alle parti coinvolte nell’operazione: denominazione e ragione sociale, partita iva e residenza sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente;
  • una sintetica descrizione della natura, qualità e quantità dei beni riguardo i beni e/o servizi in oggetto;
  • il corrispettivo necessario per la determinazione della base imponibile ai fini iva, nonché eventuali sconti, premi ed abbuoni:
  • aliquota, ammontare dell’imposta e imponibile indicati in euro.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’emissione della fattura deve avvenire in formato elettronico XML ed essere tramessa mediante il Sistema di Interscambio (art.1 comma 3 del Dlgs 127/2015). Come anticipato in precedenza, tale tematica sarà affrontata più in dettaglio nel corso dei prossimi interventi.

Le specifiche indicazioni per il regime forfettario

Il contenuto della fattura per l’artista che abbia optato per l’accesso al regime forfettario ex L.190/2014 differisce rispetto agli altri soggetti passivi. In prima analisi, è esonerato dalla redazione del documento in formato elettronico e pertanto può emetterla in formato cartaceo.

La finalità perseguita dal legislatore è non gravare di obblighi eccessivi i contribuenti di minori dimensioni, cercando di favorire l’apertura di nuove iniziative economiche.

In aggiunta a quanto detto sopra, i ricavi percepiti nel corso del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190). Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Per quanto concerne le conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto, l’artista non addebita l’iva sulle fatture emesse e al contempo non può detrarsi quella pagata sugli acquisti. Alla luce di quanto sopra, in fattura deve essere presente l’indicazione “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190”.

La mancata applicazione dell’imposta sul valore aggiunto fa sorgere in capo al contribuente l’obbligo di apposizione di una marca da bollo di € 2,00 su ciascuna fattura di importo superiore ad € 77,47.

La ricevuta in caso di prestazione occasionale

Qualora la prestazione dell’artista non abbia carattere abituale e professionale bensì sia svolta in maniera occasionale ed accessoria, il reddito percepito ricade nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR).

Sono occasionali le prestazioni che riguardano attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate (nota Ministero delle Finanze 17.7.97 n. 984).

In questa situazione, l’artista si limiterà all’emissione di una ricevuta per la prestazione occasionale con l’indicazione dei dati anagrafici, tipologia di attività ed il compenso. Un punto sul quale prestare attenzione è il superamento della soglia annua di € 5.000, in quanto fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS con il conseguente versamento dei contributi previdenziali.

Qualora il soggetto che corrisponde il compenso ricopra la funzione di sostituto d’imposta (es. società commerciali, di persone o di capitali), l’importo è soggetto ad una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%. Tale importo dovrà essere versato dal sostituto entro il 16 del mese successivo e certificato all’artista mediante la presentazione del Modello di Certificazione Unica.

Nel caso in cui vi siano dubbi in merito al trattamento fiscale della prestazione svolta, si consiglia sempre di affidarsi ad un commercialista esperto, al fine di evitare possibili sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Andrea Savino
Andrea Savino
Andrea Savino (n.1991) è un dottore commercialista e revisore legale di Torino specializzato in diritto e fiscalità internazionale. Membro della commissione economia della cultura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già presidente della commissione cultura dell'Unione Nazionale Giovani Dottori commercialisti, nonché membro della Commissione Internazionalizzazione e Fiscalità Internazionale dell’UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e ricercatore dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

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