Ogni anno in sede di dichiarazione dei redditi, vi è la possibilità per le persone fisiche di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a determinate finalità di interesse sociale. All’interno di questi scopi il legislatore ha incluso quali meritevoli di finanziamento anche le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Possono quindi accedere al riparto delle citate somme gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità indicate nello statuto attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.
Più in particolare per poter accedere è necessario iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Cultura, il quale viene trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate.
Con il presente contributo si vuole fornire una panoramica dei principali adempimenti relativi alle modalità di iscrizione, ripartizione e successiva rendicontazione delle somme ricevute.
Modalità di iscrizione e ripartizione delle somme
Sulla base di quanto già riportato in precedenza, per accedere al riparto delle somme è necessario essere iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Cultura nel rispetto delle tempistiche sotto riportate:
- entro il 28 febbraio: gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che intendono beneficiare del riparto devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero o al seguente indirizzo: https://servizionline.cultura.gov.it/
- entro il 20 marzo: il Ministero redige e pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che possono accedere al riparto, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale.
Successivamente è possibile richiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione mentre la pubblicazione definitiva degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi avviene entro il mese di maggio con la seguente trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
È bene evidenziare come, in seguito all’ammissione nell’elenco dei beneficiari, la domanda rimane validamente presentata anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
Pertanto, in assenza di variazioni gli enti non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione annualmente ma sono iscritti in un apposito elenco permanente.
Gli obblighi di rendicontazione
Per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione, i soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito, entro 12 mesi dalla percezione delle somme, hanno l’obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa al fine di dimostrare l’utilizzo delle risorse ricevute.
Tali documenti devono esporre in maniera chiara l’utilizzo delle somme, gli interventi e i progetti realizzati con l’indicazione del dettaglio dei costi. Più in particolare, ciascuna spesa per ritenersi ammissibile deve rispettare i seguenti criteri di carattere generale:
- Effettiva: vale a dire essere realmente sostenuta e pagata dall’ente;
- Comprovabile: per ogni singola voce inserita nel rendiconto deve essere presente il relativo documento giustificativo quale ad esempio fattura, buste paga oppure ricevuta;
- Tracciabile: l’avvenuto pagamento deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all’ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell’estratto conto cartaceo o elettronico. L’utilizzo del contante seppur ammesso nei limiti della normativa vigente, si ritiene sconsigliato in quanto comporta specifiche complicazioni e anomalie in sede di rendicontazione;
- Contabilizzata: la spesa, per essere ammissibile, deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto beneficiario;
- Legittima: la spesa deve essere conforme alla normativa in materia di cinque per mille ossia rispettare le finalità per cui viene concessa.
Per gli enti che hanno percepito somme superiori a 20 mila euro è previsto altresì un obbligo di trasmissione annuale della documentazione mentre per gli altri è sufficiente la conservazione per almeno dieci anni presso la sede legale, con la possibilità di essere messa a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.
Gli aspetti sopra riportati risultano piuttosto delicati poiché qualora venga accertato che le somme percepite siano utilizzate per finalità difformi dalla normativa, il Ministero della Cultura può procedere al recupero di quanto indebitamente percepito.
In conclusione, è quindi importante attenersi in maniera scrupolosa alle indicazioni normative per evitare di essere costretti a restituire eventualmente quanto percepito.