In data 18 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori restrizioni in merito all’applicazione del regime del margine per la compravendita di opere d’arte. Ma vediamo come funziona il regime del margine e cosa è cambiato con il principio di diritto n.19 dell’Agenzia.
Il Regime del Margine in breve
Gli operatori professionali del mercato dell’arte si trovano a confrontarsi con un regime Iva differente rispetto alle altre attività economiche. Tali soggetti, in presenza di determinate condizioni, applicano infatti una specifica disciplina denominata “Regime del Margine”, introdotta nel nostro ordinamento tributario con il D.L. datato 23 Febbraio 1995 n.41 agli artt. da 36 a 40 bis.
La ratio della normativa speciale è quella di evitare una doppia imposizione su beni per i quali il rivenditore non abbia potuto portare in detrazione l’Iva in fase di acquisto e al contempo si trovi ad assoggettare ad imposta l’intero corrispettivo nella successiva cessione.
La situazione descritta può verificarsi, ad esempio, quando la Galleria d’Arte abbia acquistato un’opera da un “privato” ad un prezzo quindi che non comprende l’iva e con la conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione della stessa.
In presenza delle condizioni sopra descritte, l’operatore professionale potrà avvalersi del Regime del Margine nella susseguente rivendita del bene, determinando l’imposta sul valore aggiunto sulla sola differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e il costo di acquisto originario dell’opera (il margine appunto), anziché rispetto all’intero valore di cessione.
La normativa in esame, in altre parole, consente l’applicazione dell’imposta solo sul nuovo margine economico generato dalla rivendita.
Di seguito vengono analizzati più dettagliatamente i principali requisiti soggettivi e oggettivi nonché le differenti modalità di calcolo previste.
Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione del regime
Come anticipato in precedenza, il Regime del Margine è derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, il legislatore ha previsto alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi necessari a circoscriverne l’utilizzo ed evitare così possibili comportamenti elusivi da parte del contribuente.
Nello specifico, la fattispecie si applica in presenza delle condizioni previste dall’art. 36 del D.L. 23 Febbraio 1995 n.41, ovvero:
- i beni oggetto della cessione devono essere beni mobili usati, oggetti d’arte e di antiquariato;
- non deve essere stata possibile la rivalsa dell’Iva in fase di acquisto, in quanto la transazione è avvenuta con soggetti “privati”. In tale categoria rientrano anche soggetti che beneficiano nel proprio stato membro di appartenenza del regime di franchigia previsto per le piccole imprese oppure che abbiano acquistato i beni da un soggetto passivo con l’applicazione del medesimo regime speciale.
Dopo aver delineato meglio i requisiti applicativi, occorre fornire un breve cenno delle differenti modalità di calcolo.
Più in dettaglio, la concreta applicazione può avvenire secondo le seguenti tre tipologie:
- su ciascuna differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto (metodo analitico);
- forfettariamente applicando al prezzo di vendita una percentuale definita per le opere d’arte pari al 60% (metodo forfettario);
- globalmente sulla differenza tra l’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento (metodo globale).
Acquisti di oggetti d’arte da autori stabiliti nell’Unione Europea
La sentenza delle Corte di Giustizia UE relativa alla causa C-264/17 del 29 novembre 2018 ha confermato la possibilità di accesso al regime per i rivenditori che abbiano acquistato l’opera direttamente da autori o i loro aventi diritto stabiliti nell’Unione Europea.
Tali operazioni consentono l’applicazione del Regime del Margine sulla futura rivendita del bene a patto che l’autore abbia assoggettato l’operazione di vendita al regime di esenzione previsto per le cessioni intracomunitarie.
Alla luce di quanto sopra, si può evidenziare come il principio comunitario risulti essere conforme alla normativa italiana prevista dall’articolo 36 del D.L. del D.L. 23 Febbraio 1995 n.41.
Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: il principio di diritto n.19
L’Agenzia delle Entrate in data 18 giugno 2019 ha fornito ulteriori restrizioni in merito all’applicazione del regime del margine per la compravendita di opere d’arte.
Con il principio di diritto n.19 l’Agenzia ha negato l’utilizzo del regime in esame qualora la causa della mancata detrazione in sede di acquisto sia da imputare alla mancata vigenza della normativa IVA.
Pertanto, nel caso in cui l’acquisto dell’opera da parte della Galleria d’Arte sia avvenuta in un periodo anteriore all’anno 1972, tale operazione è considerata fuori campo di applicazione dell’imposta per la mancanza della Direttiva IVA e quindi la successiva cessione non potrà beneficiare del Regime del Margine.
Questo principio conferma la volontà dell’Amministrazione Finanziaria di definire in maniera sempre più puntuale e precisa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime derogatorio.
Si consiglia pertanto di prestare attenzione nella compravendita di oggetti d’arte affidandosi a professionisti qualificati, per non correre il rischio di sanzioni durante i successivi controlli da parte degli organi accertatori.