Sempre più spesso si assiste al fenomeno del noleggio di opere d’arte che pian piano sta sostituendo l’acquisto in proprietà vero e proprio delle stesse. Le motivazioni che spingono numerosi collezionisti a preferire questo “strumento” alternativo all’acquisto sono molteplici: poter beneficiare di un’opera per un singolo evento o per un breve periodo senza dover sborsare subito un quantitativo magari ingente di denaro, modificare spesso la propria collezione seguendo i trend del mercato, non incorrere in eventuali vincoli o spese ricorrenti per il mantenimento, la custodia e l’assicurazione delle opere, ecc.
Più in generale si può ragionevolmente affermare che si sta insinuando anche nel mondo dell’arte il concetto che già domina molti mercati e settori (vedasi quello delle auto, dei cellulari, ecc.) cioè quello dell’utilizzo/possesso in ragione di quello di utilizzo/proprietà.
Come molte di queste esperienze di “sharing” anche questa ha derivazione anglosassone, ma recentemente si è sviluppata e diffusa in tutti i paesi europei. Tale soluzione coniuga quindi l’esigenza del giovane collezionista (o del collezionista “moderno”) di beneficiare delle opere d’arte preferite, di cambiarle o scambiarle con più rapidità e facilità e di non sostenere costi esagerati per raggiungere il proprio obiettivo. Spesso poi il noleggio si tramuta nell’anticamera dell’acquisto, ovvero permette al collezionista di “approcciarsi” all’opera, farla propria e successivamente decidere se farla diventare definitivamente sua oppure cambiarla seguendo altri autori, generi o filoni artistici.
Questa soluzione si pone favorevolmente anche nei confronti di alcuni operatori economici che possono “sfruttare” il bello dell’opera d’arte a noleggio, si pensi ad esempio agli hotel, agli uffici professionali o alle sale di rappresentanza di alcune aziende, ai ristoranti o ai locali di tendenza che vogliono periodicamente “cambiare” aspetto rinnovando quanto esposto nei propri locali o appeso alle pareti.
Dal lato dell’offerta vi sono infatti numerose gallerie, musei e operatori specializzati che offrono questo tipo di servizio ai privati o alle imprese. Ultimamente sono nate anche delle start up specializzate che offrono per il “costo di un caffè” delle opere, anche di artisti internazionali, a noleggio, comprendendo anche alcuni servizi quali ad esempio la copertura assicurativa.
Il noleggio, dunque, si configura anche come nuovo approccio di diffusione culturale in quanto da un lato è un’ottima soluzione per condividere/divulgare il pensiero dell’artista e le sue opere e dall’altro, un metodo per ricavarne un profitto.
Dal punto di vista legale e giuridico, il contratto di noleggio di opere d’arte è disciplinato dalle norme generali in tema di contratti previste dal codice civile.
Oltre alle disposizioni generali è opportuno tuttavia integrare le stesse con le disposizioni specifiche dettate dalla Legge sul Diritto d’Autore (L 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. ), e/o dal Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod.).
È sempre necessario, oltre che essere buona norma a tutela sia di chi noleggia l’opera (locatore) sia di chi la conduce in noleggio (conduttore o locatario), pattuire in forma scritta il contratto di noleggio avendo ben cura di stabilire le “regole base” che disciplinano il rapporto (es. durata del noleggio, spese di installazione e disinstallazione dell’opera, assicurazione, eventuali risarcimenti per danneggiamento o furto, importo del canone, sostituzioni periodiche delle opere, ecc.).
Inoltre, solitamente, il contratto di noleggio prevede una serie di garanzie, pattuite tra le parti, volte a tutelare tanto l’opera quanto soprattutto il suo valore economico, riferite ai locali in cui l’opera stessa sarà custodita, (sicurezza dei locali, norme antincendio, sistemi antintrusione antifurto, ecc.).
È buona prassi anche inserire all’interno del contratto una specifica clausola che preveda l’opzione di acquistare l’opera alla scadenza del contratto di noleggio (scomputando dalla cifra prevista per l’acquisto le rate pagate per il noleggio) cd. Rent to buy.
Dal punto di vista fiscale invece è opportuno soffermarsi sulla possibilità di deduzione del canone di noleggio da parte di un operatore economico (sul conduttore privato non c’è molto da dire…) che stipula un contratto di noleggio con una società specializzata.
Tendenzialmente il noleggio viene sottoscritto per finalità di abbellimento, miglioramento dei locali del conduttore o per finalità che in ogni caso riguardano una sfera non pienamente attinente all’attività svolta dallo stesso (si pensi allo studio legale che stipula un contratto di noleggio per adornale le proprie sale riunioni).
In tale fattispecie sarebbe strettamente prudenziale fare rientrare tali spese nell’alveo della deducibilità delle spese di rappresentanza considerandole in tal modo parzialmente deducibili dal reddito nei limiti previsi dagli articoli del Testo Unico sulle imposte dei redditi specifici per le categorie reddituali.
Esempio:
limite delle spese di rappresentanza dei professionisti (ex art. 54 co. 5 TUIR)
sono deducibili le spese rientranti nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Tra l’altro rientrano in questo limite di deducibilità gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione acquistati (e non solo noleggiati) dal professionista.