Per far uscire definitivamente dal Paese le opere d’arte aventi più di settant’anni e un valore inferiore a 13.500 euro non serve più l’attestato di libera circolazione.
Sarà sufficiente un’autocertificazione secondo i modelli E1 (beni artistici) e E2 (beni librari) allegati al Decreto Ministeriale n. 246 del 17 maggio 2018
Il 31 luglio scorso, infatti, il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha emanato un nuovo Decreto Ministeriale (D.M. 367 /2020) col quale ha modificato il precedente del 2018, riguardante le “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”.
Nello specifico il nuovo decreto ha abrogato il comma 6 dell’articolo 7 introdotto dal suo predecessore, Alberto Bonisoli, in data 9 luglio del 2018.
Tale comma prevedeva che l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, relativamente agli oggetti eseguiti da oltre 70 anni e con un valore inferiore a euro 13.500, fosse subordinata all’adeguamento del Sistema Uffici Esportazione (SUE).
Veniva così rinviata di fatto l’attuazione della soglia di valore, secondo la quale per far uscire definitivamente dal Paese questa particolare tipolgia di oggetti era, invece, sufficiente, appunto, una “dichiarazione comprovante la non assoggettabilità all’attestato di libera circolazione” da redigere utilizzanto, come detto, i modelli E1 e E2.
Adesso tutto questo è possibile e dà una piccola boccata d’ossigeno al nostro mercato dell’arte per il quale non solo si snelliscono le procedure. Fino ad oggi per avere un attestato di libera circolazione potevano volerci tra i 40 e i 60 giorni e questo metteva a rischio le vendite e limitava le possibilità di uno sviluppo adeguato del commercio online.
Una attuazione, quella messa in atto da Franceschini, attesa per tre lunghi anni durante i quali non è stata, peraltro, attivata neanche l’anagrafe della circolazione internazionale che doveva essere istituita dal Ministero sul SUE entro la fine del 2019.
Ovviamente, vista l’esiguità della soglia di valore, questa modifica non riguarda le opere di fascia media e medio-alta, ma solo quelle di minor valore. La soglia di valore di € 13.500 è, infatti, la più bassa in UE.
Altri Stati membri ammettono la libera circolazione di opere al di fuori del proprio territorio nazionale prevedendo delle soglie di valore molto più ampie (Francia € 150.000; Germania € 300.000; Regno Unito £ 100.000) o persino diversificate sulla base della tipologia del bene oggetto di esportazione.