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Diritto di seguito: linee guida per gli operatori del mercato dell’arte.

del

Il diritto di seguito (di seguito, solo “DDS”), introdotto nella legge sul diritto d’autore a partire dal 9 aprile 2006 (L. 633/41 artt. 144 e segg., come modificata dal D.Lgs. 118/2006 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE), è il diritto riconosciuto agli autori di opere d’arte (o ai loro eredi) a percepire un compenso espresso in percentuale sul prezzo delle vendite, successive alla prima cessione delle proprie opere d’arte, perfezionate tramite operatori professionisti del settore dell’arte, quali gallerie d’arte, case d’asta o mercanti d’arte. Il DDS spetta agli artisti per tuta la vita e ai loro successori per i 70 anni dopo la morte(artt. 144 ss. l.d.a.).

La ratio dell’istituto è nota: il DDS mira a consentire all’artista di seguire la fortuna delle opere da lui create anche dopo averle vendute ad altri e, quindi, di partecipare all’eventuale incremento del loro valore, che nel corso del tempo e in relazione alla fama raggiunta potrà risultare anche esponenziale. Per questa ragione, il legislatore ha attribuito al DDS le seguenti caratteristiche: (i) è un diritto che spetta necessariamente all’autore, il quale non può rinunciarvi né cederlo, neppure in via preventiva; (ii) è un diritto a un compenso, la cui misura è fissata per legge.

La riscossione del DDS è affidata alla Società Italiana degli Autori ed Editori (“SIAE”), che ha il compito di incassare il DDS dagli operatori del mercato per conto di tutti gli autori, indipendentemente dal fatto che siano o meno associati alla SIAE. È quindi nell’interesse stesso della SIAE disporre di procedure chiare e uniformi, che agevolino la corretta quantificazione del DDS dovuto, senza imporre agli operatori ulteriori oneri procedurali ed amministrativi rispetto a quelli già previsti dalla normativa fiscale.

In questa prospettiva la SIAE, tramite la Sezione Literature & Visual Arts (OLAF), ha pubblicato un Vademecum sul Diritto di Seguito, aggiornato al 31 luglio 2025: uno strumento pratico e operativo pensato per gallerie, case d’asta, mercanti e professionisti che operano nel mercato dell’arte, con l’obiettivo di agevolare gli adempimenti connessi al pagamento del DDS e garantire uniformità nelle procedure applicative. Il documento offre linee guida operative per il calcolo e il versamento del DDS, chiarisce le casistiche di assoggettabilità ed esenzione, allinea le prassi amministrative e fiscali degli operatori alle disposizioni della SIAE e mira, in generale, a ridurre gli oneri burocratici per le gallerie e gli intermediari.

Quali sono le opere d’arte interessate dal diritto di seguito?  

Il DDS di applica alle creazioni originali dell’artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti. Questo diritto consente quindi agli artisti (o ai loro eredi) di “seguire” nel tempo le successive vendite delle proprie opere e di beneficiare dell’eventuale incremento del loro valore sul mercato.

Il DDS non trova pertanto applicazione, ad esempio, per le opere cinematografiche, per le opere di design industriale realizzate in serie, per il libri stampati dagli editori, per i programmi per elaboratore. 

A chi spetta il diritto di seguito?

Il DDS è riconosciuto a: 

  • agli autori cittadini italiani, indipendentemente dall’adesione o meno alla SIAE;
  • agli autori cittadini di paesi UE, anch’essi senza distinzione tra membri o non membri SIAE;
  • agli autori cittadini dei paesi extra UE a condizione che in tali Paesi esista un regime di reciprocità (ossia che la normativa locale riconosca lo stesso diritto agli artisti italiani);
  • agli autori cittadini extra UE residenti in Italia, anche se cittadini di Paesi privi del requisito di reciprocità.

Dopo la morte dell’artista, il diritto spetta ai suoi eredi, secondo le regole del codice civile.

Su quali vendite si applica il diritto di seguito?  

Il DDS si applica alle vendite che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:  

  • siano successive alla prima cessione effettuata direttamente dall’autore;
  • avvengano con l’intervento di un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario:
  • siano concluse a un prezzo di vendita pari o superiori a € 3.000,00 (al netto dell’IVA);
  • quando la prima cessione da parte dell’autore è avvenuta oltre i 3 anni precedenti la vendita e il prezzo di quest’ultima supera € 10.000.

Il DDS non si applica nel caso di cessione dell’opera effettuata tra privati, prive dell’intervento di un operatore professionale, e nel caso in cui il venditore professionista abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00

Un caso particolare riguarda l’erede che abbia ricevuto l’opera mortis causa e sia anche titolare esclusivo del DDS su di essa. In tale situazione non è tenuto al versamento; in tal caso, dovrà tuttavia fornire al professionista del mercato dell’arte a cui ha effettuato la vendita, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui afferma che ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i) ha ricevuto l’opera per successione; ii) l’opera non è mai stata oggetto di vendita o donazione; e che iii) è l’unico titolare del DDS sull’opera.

Il Vademecum dedica spazio alle diverse tipologie contrattuali che caratterizzano la compravendita di opere d’arte: i) mandato senza rappresentanza alla vendita (contratto di commissione), in cui il mandatario agisce per conto del mandante (proprietario dell’opera) ma in nome proprio); ii) mandato con rappresentanza alla vendita, in cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante; iii) contratto estimatorio (c.d. conto vendita), in cui una parte consegna un’opera all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca l’opera nel termine stabilito: iv) mandato all’acquisto, dove l’acquirente conferisce un mandato ad un professionista (es. gallerista) il quale si dovrà preoccupare di trovare la controparte venditrice; mettendo in evidenza come ciascuna incida sull’obbligo di versamento del DDS. La logica di fondo rimane invariata: il DDS è sempre dovuto sulle vendite successive alla prima cessione da parte dell’autore, ma chi è tenuto a versarlo, e su quale base imponibile, varia a seconda della struttura del contratto che regola la transazione.

E nel caso di vendite “compensate”, come permute o scambi di opere. La fattispecie ricorre frequentemente nel rapporto tra il socio-persona fisica (anche in caso di società unipersonale) di società professionali che operano nel mercato dell’arte (come le gallerie): tra i due soggetti (socio e società) intercorrono due vendite in cui la movimentazione di denaro è assente o è parziale. Ciò nonostante, a prescindere dal fatto che non vi sia una movimentazione di denaro o vi sia anche solo una movimentazione parziale (ad esempio, il corrispettivo del socio derivante dalla prima vendita è inferiore rispetto al corrispettivo dovuto dallo stesso alla galleria) queste due vendite sono comunque assoggettate al DDS in modo distinto e la base imponibile per il calcolo del DDS è costituita dal valore intrinseco della transazione,indipendentemente dalla compensazione definita dalle parti. In conclusione, quindi, la compensazione è irrilevante ai fini della determinazione del DDS, il principio è semplice: se un’opera cambia proprietario dietro un valore (anche solo economico e non monetario), quel valore deve essere considerato.

Le aste di beneficenza rappresentano un’altra casistica di rilievo. Il Vademecum della SIAE ribadisce che la finalità benefica dell’evento non esclude l’applicazione del DDS: se l’opera viene venduta (e non semplicemente donata), il DDS è comunque dovuto, indipendentemente dalla destinazione filantropica dei proventi, poiché ciò che rileva è l’esistenza di una vendita professionale e non l’uso del ricavato.

Il documento affronta infine il tema delle vendite annullate, ad esempio per problemi di autenticità dell’opera o per un vizio contrattuale: in tali casi la SIAE può procedere al rimborso del DDS, purché sia dimostrato, tramite adeguata documentazione, l’effettivo venir meno della vendita e quindi l’obbligo che ne è derivato.

Il Vademecum della SIAE sul DDS rappresenta oggi uno strumento essenziale per gli operatori del mercato dell’arte. Chiarisce ambiti di applicazione, procedure e casistiche particolari, fornendo un quadro operativo che promuove uniformità e trasparenza. Per galleristi, case d’asta e mercanti, comprenderne i principi non solo facilita la corretta gestione degli adempimenti verso la SIAE, ma contribuisce anche a consolidare la tutela degli artisti e dei loro eredi, assicurando loro una partecipazione equa e regolata alla vita economica delle opere nel mercato secondario. Avvocati specializzati in diritto dell’arte potranno in ogni caso essere di supporto in tutti i casi che dovessero rimanere dubbi e per ogni applicazione pratica.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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