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Art Bonus ora anche per le fondazioni private. Ma ad alcune condizioni.

del

L’Art Bonus è una misura agevolativa, sotto forma di credito di imposta, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Introdotto con il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, e successivamente reso permanente con la legge di stabilità 2016, l’Art bonus consente al donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale, elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, di godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.

Gli interventi che rientrano nel beneficio di tale misura sono quelli di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e, più in particolare, quelli per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, vale a dire musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali) di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione (questi ultimi non originariamente previsti ma introdotti con un emendamento alla legge di stabilità 2015), delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, quelli per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (ad es., i teatri comunali) e quelli per la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso, come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Possono beneficiare di tale misura tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, purché l’erogazione liberale sia effettuata in denaro, tramite sistemi di pagamento “tracciabili”. L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La misura ha conseguito in questi anni un successo crescente e rappresenta oggi un prezioso aiuto nel mantenimento del nostro ingente patrimonio culturale.

L’Art bonus costituisce infatti una forma di mecenatismo culturale, ovvero un’elargizione, ad opera di benefattori privati (detti, appunto, mecenati), di erogazioni liberali in denaro a favore e a sostegno della cultura senza la previsione di obblighi di controprestazione in capo al beneficiario e riconoscimenti di natura economica, anche se è ammesso in favore del mecenate una forma di riconoscimento morale, consistente in un pubblico ringraziamento da parte del destinatario, ad esempio citando il nominativo o la ragione sociale del donatore sul sito internet dell’istituzione beneficiaria o con l’apposizione, accanto all’opera, di una targa che ricordi il generoso contributo.

Giuridicamente, le elargizioni liberali riconducibili all’Art bonus sono inquadrabili come “donazione modali” o, comunque, atti di liberalità, in cui l’attribuzione patrimoniale è fatta in conformità a specifici usi ed è gravata da un onere a carico del beneficiario quale elemento accidentale dell’atto gratuito. Ai sensi dell’art. 120 del Codice dei Beni Culturali si definisce, invece, sponsorizzazione culturale “ogni forma di contributo in beni o servizi” erogato da soggetti privati (anche detti sponsor) per la progettazione o l’attuazione di iniziativedel Ministero, delle Regioni, e degli altri Enti pubblici territoriali ovvero di soggetti privati” (anche sponsee) volte alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dei medesimi soggetti eroganti. Per un approfondimento sulle differenze tra mecenatismo e sponsorizzazioni, anche dal punto di vista fiscale, si veda il contributo già pubblicato su questa rivista: https://collezionedatiffany.com/investimenti-in-arte-art-bonus-2017/ )

Di norma sono escluse dai benefici dell’Art bonus le erogazioni effettuate in favore di un bene culturale appartenente a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (anche se è stata introdotta una deroga per i beni nei luoghi colpiti da terremoti).

Ora, invece, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 270/2023 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+270_2023.pdf/a4c29711-f023-3d84-046b-3a2cb6871df4 ), sentito il parere del Ministero della cultura, ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione dell’Art bonus anche alla fondazioni che “nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, abbiano natura sostanzialmente pubblicistica, natura che deve risultare, caso per caso (come nel caso in esame) dall’accertamento della presenza di alcuni indici sintomatici, indicati nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, ovvero: costituzione dell’ente da parte di soggetti pubblici; maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti; finanziamento con risorse pubbliche; gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo. Tuttavia, come rilevato dall’Agenzia dell’Entrate, “Pur in presenza dei richiamati caratteri, sintomatici della natura sostanzialmente pubblica dell’ente, è imprescindibile, altresì, l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all’articolo 101 decreto legislativo n. 42 del 2004” e, pertanto, ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus, è necessario che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura.

Sussistenti tali requisiti, anche una Fondazione, come nel caso sottoposto all’Agenzia dell’Entrate, può pertanto beneficiare del regime di favore fiscale previsto dall’Art bonus; con le conseguenti agevolazioni e il maggior “appeal”, anche fiscale, per i contribuenti,.

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdanahttps://www.bipartlaw.com/
Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali.
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