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Arte in Trust – L’Archivio d’Artista all’interno del Fondo in Trust

del

Nei precedenti interventi in tema di “Arte in Trust” abbiamo esplorato i profili giuridici e fiscali concernenti l’istituzione di un Trust quale strumento di tutela, valorizzazione e successione di patrimoni artistici e culturali.

Non siamo tuttavia, sino ad ora, entrati nel merito della possibile composizione, natura ed origine dei patrimoni artistici oggetto di segregazione in Trust, limitandoci a far riferimento ad “opere” e “collezioni”.

È giunto pertanto il momento di approfondire l’ipotetica composizione del Fondo in Trust, l’insieme di beni che il Disponente desideri segregare e valorizzare secondo la propria volontà anche in ottica successoria.

La già menzionata duttilità di questo strumento emerge anche dalla varietà di beni e diritti che sono suscettibili di essere disposti all’interno del Fondo in Trust. In tal senso, a differenza di altri strumenti giuridici largamente utilizzati in ottica di pianificatoria, i quali consentono di disporre unicamente di quei beni che rientrino nelle categorie dei beni mobili registrati o de beni immobili, è passibile di essere destinata all’interno del Fondo in Trust qualsivoglia tipologia di beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, ivi comprese le universalità di beni, i diritti reali di godimento e di credito.

Ed è proprio questo uno dei fattori critici che rende il Trust lo strumento per eccellenza in ottica di tutela e pianificazione generazionale dei patrimoni di famiglia i quali molto spesso presentano una composizione alquanto eterogenea frutto dei diversi impieghi e della diversificazione posta in essere nel corso delle generazioni.

Focalizzando l’attenzione su quello che è il contesto di riferimento dei nostri interventi non possiamo non constatare come la medesima eterogeneità si presenti frequentemente anche nell’ambito dei patrimoni artistici.

È infatti alquanto riduttivo, al fine di rappresentare le potenzialità di questo strumento, limitare il nostro orizzonte ai patrimoni composti unicamente da opere d’arte materiali ed ai relativi diritti ad esse connesse, prescindendo dal valore economico più o meno consistente delle stesse.

Nel tentativo di fornire un efficace esempio dell’eterogeneità dei beni e diritti disponibili in Trust abbiamo ritenuto opportuno volgere lo sguardo verso un “insieme di beni” le cui peculiarità giuridiche sono da lungo oggetto d studio ed attenzione da parte di numerosa dottrina: l’Archivio d’Artista.

Contenitore della storia, delle informazioni, della circolazione ed origine delle opere e fonte documentale indispensabile per ricostruire la genesi e l’evoluzione della personalità dell’artista, l’archivio rappresenta oggi sovente anche un mezzo di certificazione della produzione artistica stessa.

Senza la pretesa di entrare nel merito del dibattito dottrinale circa la più opportuna classificazione giuridica dell’Archivio d’Artista (mera universalità di beni oppure vero e proprio bene culturale) ci interessa in questo contesto mostrare come il Trust possa rappresentare, ancora una volta, lo strumento più idoneo al fine di costituire e disciplinare l’istituzione volta ad aggiornare, organizzare e conservare l’intera testimonianza di vita di un artista ed a promuoverne la conoscenza. Questo a maggior ragione nel contesto dell’arte contemporanea, nella quale frequentemente l’opera d’arte stessa non è più rappresentata da un semplice oggetto fisico immutabile ma è manifestazione dematerializzata di un’idea, facilmente riproducibile e concettualmente mutevole.

Nella sua veste di contenitore della memoria documentale di un artista ed alla luce della sua autorità nel concorrere alla certificazione dell’originalità delle opere l’Archivio d’Artista risulta essere permeato da un proprio intrinseco valore economico.

Oggigiorno l’istituzione e l’organizzazione dell’archivio avviene frequentemente a seguito della scomparsa dell’artista stesso, ad opera dei suoi aventi causa e senza una previa opera di disposizione organica. Simile dinamica, anche a causa di un possibile smembramento del patrimonio tra gli eredi non consente sovente di conferire l’opportuna unitarietà del lascito culturale, precludendo inoltre qualunque operazione pianificatoria.

Si rende pertanto necessario individuare una modalità attraverso la quale l’artista stesso possa liberamente disporre della propria memoria artistica, istituendo un ente in grado di gestirla e predeterminandone le sorti attraverso l’ausilio dei soggetti dallo stesso reputati più idonei.

Come abbiamo poco sopra accennato l’Archivio d’Artista può giuridicamente inquadrarsi tra le “universalità di beni” alle quali il nostro Codice Civile fornisce una definizione e dedica regole per la circolazione, la tutela ed il godimento. Quale universalità di beni l’Archivio d’Artista è quindi in grado di circolare come un bene unico e, come tale, può essere oggetto di disposizione da parte dell’artista che intenda porre in essere azioni volte a tramandarlo e regolamentarne il funzionamento.

La nozione di universalità di beni unitariamente concepita quale bene unico necessita di essere ulteriormente approfondita. Una parte della dottrina ha sostenuto che, perché il complesso di beni possa ritenersi intrinsecamente dotato di una sua unitarietà, è necessario che questi assuma un rilievo economico superiore a quello che possono avere i singoli beni che lo compongono. Simile circostanza è raramente riscontrabile in campo artistico laddove è assai più probabile che le opere di cui l’archivio è documento, testimonianza e certificazione abbiano un valore di ben superiore rispetto all’Archivio unitariamente inteso.

Riteniamo tuttavia largamente più condivisibile quella parte della dottrina che, in luogo del valore venale dei beni, attribuisce prioritaria rilevanza nella configurazione dell’Archivio quale bene unico alla destinazione unitaria e funzionale dei beni da parte dell’artista stesso. Senza destinazione unitaria non si ha universalità. Ne consegue pertanto che il vincolo della destinazione comune dei singoli beni, dei documenti, delle testimonianze riferibili al proprio percorso artistico impresso dall’artista stesso fornisce all’Archivio quel carattere di unitarietà che permette allo stesso di circolare quale bene unico. Discende quindi da questa interpretazione dottrinale la possibilità per l’artista di disporre in vita del proprio Archivio d’Artista e quindi anche di destinare lo stesso in Trust al fine di predeterminarne liberamente le sorti, la regolamentazione ed il funzionamento secondo le proprie volontà.

In un contesto nel quale l’arte contemporanea ha stravolto i classici canoni di forma, rappresentazione, conservazione ed esposizione delle opere d’arte nonché le canoniche modalità di circolazione, certificazione e tutela delle stesse, l’universo economico e giuridico deve dimostrarsi pronto a cogliere con dinamismo questi cambiamenti, offrendo strumenti atti a soddisfare esigenze sempre più  mutevoli ed eterogenee, in tal senso, ancora una volta, il Trust rappresenta, ragionevolmente, la migliore offerta.

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