Prima di procedere, nel corso dei prossimi interventi, ad esaminare alcuni case studies di celebri trust istituti da artisti e collezionisti al fine di preservare e tramandare i propri patrimoni, proseguiamo la nostra disamina concernente la gestione proattiva del Trust.
Qualsiasi sia l’esigenza da tutelare o lo scopo da perseguire mediante il ricorso al Trust, l’istituzione dello stesso, così come la sua gestione corrente, può, e spesso deve, richiedere l’intervento di diverse professionalità al fine di poter contemperare le eterogenee necessità di natura fiscale, giuridica ed amministrativa.
Non costituisce eccezione a tale regolare l’istituzione di un Trust volto a tutelare, valorizzare e tramandare un patrimonio artistico, anzi, è questa l’occasione nella quale molteplici e variegate competenze devono necessariamente venire in contatto tra loro creando un network di fondamentale importanza al fine di garantire successo alla pianificazione del Disponente ma, al contempo, potenzialmente profittevole per ciascuno dei professionisti coinvolti.
Il professionista incaricato di redigere l’atto istitutivo del Trust, di tracciare la più efficace pianificazione fiscale a favore del Disponente e, talvolta, di ricoprire il ruolo di Trustee ovvero di Guardiano, potrà verosimilmente non avere specifiche conoscenze e competenze afferenti il mondo o il mercato dell’arte. Si renderà pertanto necessario che il Disponente, o il Trustee stesso, a seguito dell’accettazione dell’incarico, provveda a coinvolgere nella vita quotidiana del Trust diverse ed ulteriori professionalità.
Tra tali professionalità viene innanzitutto in considerazione quella dell’art advisor ovvero di colui il quale avrà lo specifico incarico di suggerire le modalità e le tempistiche concernenti la compravendita delle opere d’arte oggetto della collezione disposta in Trust, nonché di individuare le opportune modalità di conservazione e valorizzazione delle singole opere[1].
Presumibilmente, qualora l’esigenza di istituire il Trust provenga da un Disponente collezionista, lo stesso sarà titolare di un patrimonio eterogeneamente composto nel quale le opere d’arte rappresentano solamente uno degli asset tra i quali figureranno quasi certamente gli investimenti di carattere finanziario. Laddove la gestione finanziaria sia affidata ad un Private Banker di fiducia del Disponente risulterà opportuno coinvolgere lo stesso nell’ordinaria amministrazione del Trust al fine di poter effettuare degli impieghi di carattere finanziario coerenti con le esigenze di liquidità che si prevede di dover sostenere per garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico.
È infine possibile ipotizzare la nomina di due organi quali il “comitato artistico” ed il “comitato curatoriale”, composti rispettivamente da membri interni alla famiglia del Disponente ed esterni alla stessa e dotati a loro volta di specifiche professionalità (curatori, galleristi, storici,…). Il primo avrà lo specifico compito di preservare i valori e tramandare gli ideali che hanno ispirato l’opera del Disponente nel costruire il proprio patrimonio artistico. Il secondo, al contrario, imparziale ed estraneo alla discendenza del collezionista, sarà responsabile di assistere il Trustee nella gestione e nell’impiego corrente delle opere d’arte. Entrambi questi organi, di concerto, saranno investiti della responsabilità di disciplinare la gestione del patrimonio artistico negli aspetti non disciplinati e non disciplinabili ex ante dal Disponente.
La duttilità e la flessibilità del Trust, unitamente alla molteplicità delle figure professionali potenzialmente coinvolgibili nella gestione ordinaria e straordinaria di un patrimonio artistico rendono proibitivo fornire un’elencazione esaustiva delle stesse la quale non vuole essere la finalità del presente intervento.
Ciò che preme mettere in luce è la dinamicità dell’istituto del Trust, il quale, lungi dall’essere un mero strumento statico di conservazione, è in grado consentire, quotidianamente, una gestione fluida e proattiva del patrimonio artistico ivi disposto.
Lo stretto, continuo e necessario contatto di una molteplicità di professionalità eterogenee permette di creare un network tra le stesse in grado di propagare un flusso informativo ed uno scambio di conoscenze la cui proficuità non è destinata a riversarsi sul solo patrimonio artistico oggetto di tutela bensì sulla vita stessa delle singole attività professionali coinvolte.
[1] “In Art We Trust” – di Ester Zucchelli in “I Contratti” – 2019