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Brevi riflessioni attorno al diritto di autentica

del

Qualche giorno fa un amico ed esperto del mercato dell’arte, quando gli ho detto che avevo intenzione di scrivere un breve pezzo sul tema dei certificati di autenticità delle opere, ma che ero perplessa trattandosi di un argomento più e più volte affrontato, mi ha rassicurata dicendomi che si tratta di un “evergreen”.

Non si può che dargli ragione. Le problematiche giuridiche relative a questa questione sono molte e toccano, oltre a profili civilistici, anche questioni di diritto penale.

Recentemente il Tribunale di Milano ha ad esempio condannato il gallerista milanese Gabriele Seno per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), per aver posto in commercio, “o comunque in circolazione come autentica” l’opera intitolata Study for Homage to the Square di Josef Albers, perché rivelatasi un falso.

Il procedimento era nato da un atto di denuncia-querela sporta quattro anni prima presso il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza da Nicholas Fox Weber, legale rappresentante della Josef and Anni Albers Foundation, nonché tra i massimi esperti del pittore tedesco famoso soprattutto per il corpus di opere intitolato Homage to the Square, una serie di dipinti raffiguranti quadrati ripetuti e sovrapposti, colorati con diverse tonalità che creano un effetto ottico di profondità.

Weber era stato contattato dall’art dealer Larkin Erdmann che aveva chiesto alla Fondazione informazioni circa l’autenticità del dipinto in questione, ai fini di un suo eventuale acquisto.

Sennonché, quando Weber andò a Milano presso la galleria di Seno per esaminare l’opera dal vivo, la ritenne immediatamente non autenticaper la differente tecnica di applicazione del colore e per la firma dell’autore apposta sul dipinto … al suo occhio esperto totalmente apocrifa”.

Il gallerista milanese si era difeso dicendo di aver ricevuto l’opera in eredità dal padre, che a sua volta la aveva acquistata alla fine degli anni sessanta del secolo scorso. Gabriele Seno menzionava anche l’esistenza di un certificato di autenticità rilasciato, a suo dire, dalla Galleria Sidney Janis di New York, ma che nel frattempo era stato smarrito.

Proprio perché il gallerista “non era in grado di fornire alcun certificato di autenticità del dipinto, nonostante il rilevante controvalore (320 mila euro), … né un titolo di acquisto, adducendo meramente di averlo ereditato dal padre”, il Tribunale di Milano ha ritenuto tuttavia che il dipinto fosse di provenienza delittuosa e che di ciò fosse consapevole il gallerista, condannando perciò quest’ultimo oltre alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e alla multa di 4.000 Euro, anche al risarcimento del danno morale di immagine in favore della Josef and Anni Albers Foundation (10.000 Euro).

Se la mancanza del certificato di autenticità potrà solo in determinati casi e assieme ad altre circostanze (in primis naturalmente il riconoscimento della falsità dell’opera) dare luogo al reato di ricettazione, chi bazzica anche poco il mercato dell’arte conosce l’importanza – anche dal punto di vista commerciale – dell’autentica (o certificato di autenticità o ancora expertise), il documento che attesta appunto l’autenticità e l’attribuzione di un’opera d’arte.

La tematica si presta a innumerevoli considerazioni e la si può esaminare da svariati punti di vista.

Le poche parole che vorrei spendere oggi riguardano il soggetto al quale la legge attribuisce il diritto di rilasciare questo documento.

La normativa non dice niente a questo proposito.

L’art. 64 del Codice dei Beni Culturali (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), rubricato “Attestati di autenticità e di provenienza”, prevede unicamente un obbligo, in capo a chi esercita l’attività di vendita abituale di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità e d’arte o di interesse storico o archeologico di consegnare all’acquirente “la documentazione relativa attestante la autenticità o, almeno, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere” o, in mancanza, di rilasciare “una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza” dell’opera. Questa norma trova applicazione anche alle opere d’arte contemporanea (cioè quelle di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 70 anni) che, come è noto, restano per il resto escluse dalla normativa codicistica.

La Legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) sembrerebbe offrire una soluzione. L’art. 20 disciplina infatti il primo dei c.d. diritti morali d’autore, quello alla paternità dell’opera, e stabilisce che l’autore ha “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera”. Quando l’autore è in vita, sarà quindi lui stesso a rilasciare (o negare) le autentiche delle proprie opere.

 

Ma quanto l’artista non è più in vita a chi spetta il diritto di autenticare le sue opere?

 

L’art. 23 Legge Autore stabilisce che, dopo la morte dell’autore, il diritto previsto dall’art. 20 (che, si noti, non è trasferibile né trasmissibile mortis causa) può essere fatto valere “dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti”.

Sembrerebbe quindi che, alla morte dell’autore, siano questi i soggetti legittimati a rilasciare l’autentica.

Le cose non stanno tuttavia proprio così. Questa norma si scontra infatti con il diritto alla libertà di espressione, secondo cui “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero” (art. 21 Costituzione).

In applicazione di questo principio, la giurisprudenza ha affermato, da un lato, che “la formulazione dei giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte costituisce [appunto] espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero” (Trib. Roma, 14 giugno 2016) e, dall’altro, che “l’expertise – vale dire il documento contenente il parere di un esperto, considerato competente e autorevole, in merito all’autenticità e all’attribuzione di un’opera d’arte può essere rilasciato da chiunque sia competente e autorevole, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell’artista” (Trib. Roma, 16 febbraio 2010, n. 3425).

Non solo il coniuge, i figli o i parenti più prossimi di un’artista defunto hanno quindi il diritto di affermare che un’opera è stata eseguita o meno dall’artista stesso, ma questa facoltà spetta in realtà a chiunque sul mercato sia considerato competente.

Come si deduce anche dalla pronuncia del tribunale di Milano di cui abbiamo detto, tra i soggetti ai quali viene attribuito un ruolo preminente per quanto riguarda le autentiche ci sono senz’altro le fondazioni (o archivi o trust) d’artista, enti spesso istituiti dall’artista quando ancora in vita oppure dai soggetti titolari legittimati a far valere il diritto morale d’autore.

Molti sono i contenziosi che vedono coinvolti questi soggetti, il più delle volte citati in giudizio per aver espresso un parere sfavorevole in merito al rilascio del certificato di autenticità, o per non aver incluso una determinata opera nel catalogo ragionato dell’artista.

 

È possibile obbligare una fondazione a inserire una determinata opera nel catalogo ragionato?

 

Certamente no. Dal punto di vista giuridico, infatti, non è ammissibile un’azione tesa al mero accertamento di un fatto (in questo caso che un’opera sia stata eseguita o meno da un determinato soggetto) e la giurisprudenza afferma pacificamente che “è inammissibile l’azione volta a conseguire l’autonomo accertamento della paternità di un’opera d’arte (così tra le tante Cass. 38821/2017; in senso analogo cfr. Trib. Roma, 21 giugno 2018, in un caso che aveva visto coinvolti una galleria d’arte e l’Archivio Mario Schifano, citato in giudizio per essersi rifiutato di inserire un dipinto nel proprio Archivio Generale).

La giurisprudenza afferma anche altrettanto pacificamente che è “inammissibile la condanna all’inserimento nel catalogo generale di un artista, curato da un ente che svolge un’attività di archiviazione delle opere d’arte … trattandosi di un’attività incoercibile” (Trib. Milano, 15 febbraio 2018).

Parimenti, viene ritenuta inammissibile “la domanda avente ad oggetto l’accertamento della ‘non’ autenticità di un’opera d’arte”, come ha stabilito di recente il Tribunale di Roma (Trib. Roma, 20 giugno 2019), adito per sentir dichiarare la non autenticità di opere attribuite a Keith Haring.

L’unica pronuncia che si pone in senso difforme è quella del 2018 del Tribunale di Milano che, adito per sentire affermare l’accertamento della autenticità di un taglio di Fontana e la condanna della Fondazione Lucio Fontana alla archiviazione dell’opera, ha affermato essere “ammissibile tout court l’azione di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte se fondata su elementi (scientifici e fattuali) incontrovertibili” (Trib. Milano, 15 febbraio 2018).

Quest’ultimo caso era tuttavia peculiare. In relazione al taglio che la Fondazione non voleva autenticare, infatti, non era contestata in senso proprio l’autenticità – il fatto cioè che fosse di mano del maestro – quanto quello che “l’oggetto, originariamente di mano di Lucio Fontana, [fosse stato] irrimediabilmente compromesso da incidente che ne [aveva] provocato la connessione con un telaio estraneo, perciò da essere scartato dall’artista”.

A questo proposito, tuttavia, il Tribunale di Milano ha affermato che “la qualificazione dell’opera effettuata dalla Fondazione quale scarto e quindi come opera ripudiata o comunque non voluta dall’autore non ha alcun fondamento, neppure presuntivo” e, dopo aver accertato che il taglio era “opera autentica del maestro Lucio Fontana”, ha condannato la Fondazione alla refusione delle spese di lite. La domanda di condanna all’inserimento nel catalogo ragionato è stata tuttavia respinta, trattandosi come abbiamo detto di attività incoercibile.

Federica Minio
Federica Minio
Nata a Verona ma di famiglia veneziana, Federica è un avvocato esperto in diritto della proprietà intellettuale e dell’arte ed è stata tra le prime in Italia a laurearsi in diritto dei beni culturali. Prima di intraprendere la professione legale, ha lavorato in gallerie e fondazioni d’arte milanesi. Federica unisce la sua passione per l’arte, da sempre respirata in famiglia (assieme al profumo della trementina del papà pittore), al lato più creativo del diritto.

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