Se è un oceano a separare letteralmente e idealmente il genio creativo di Piero Manzoni da quello di Robert Indiana, gli esiti delle rispettive vicende artistiche risultano essere negli ultimi mesi comparabili da un punto di vista giudiziario: entrambi sono stati protagonisti di controversie legali messe in atto dai rispettivi aventi causa al fine di proteggerne le relative identità e produzioni artistiche.
Le dispute, seppur governate da ordinamenti giuridici differenti – il civil law che ha orientato il giudizio sul maestro dell’Achrome e il common law che ha sovrinteso le pronunce a tutela del creatore dell’iconico lemma “Love” – sono state intentate allo scopo di tutelare diritto d’autore e copyright.
Il casus belli Manzoniano è scaturito in relazione ad alcune opere attribuite all’artista, di parere opposto i fratelli Elena e Giuseppe che non le hanno ritenute ascrivibili alla produzione del loro congiunto. La Corte d’Appello di Milano si è inizialmente pronunciata orientando il giudizio in direzione della tutela del diritto morale, riconoscendo agli eredi la possibilità di disconoscere la paternità delle opere ai sensi degli artt. 20 e 23 della Legge sul diritto d’autore.
Il giudizio è quindi proseguito con l’ordinanza n. 15821/2026 del 22 maggio scorso per mezzo della quale la Suprema Corte ha chiarito che la non corretta attribuzione di un’opera non lede in senso tecnico il diritto morale d’autore poiché quest’ultimo protegge il legame tra l’autore e l’opera effettivamente creata dallo stesso. Nella fattispecie di un falso non si tratta pertanto di salvaguardare un’opera dell’ingegno dell’artista, ma piuttosto di impedire che il suo nome – e quindi la sua onorabilità e reputazione – vengano associati a opere che non possiedono elementi riconducibili alla sua creazione.
La Cassazione ha quindi spostato il focus dal diritto d’autore al diritto all’identità artistica: l’artista, pertanto, ha il diritto di proteggere la propria immagine avendo facoltà di opporsi alla falsa attribuzione, tutela che può essere rivendicata anche dai familiari allorché sussista un interesse fondato su ragioni meritevoli di protezione. Nel caso di specie, tale interesse viene dedotto dall’attività svolta dagli eredi per tutelarne il nome, l’immagine e il prestigio per il tramite della Fondazione Piero Manzoni.
Pur ribadendo che la verifica sull’autenticità di un‘opera non possa essere oggetto di accertamento giudiziale autonomo – trattandosi di una dichiarazione di scienza non coercibile – essa assume rilevanza laddove l’attribuzione si traduca in una lesione dell’identità artistica dell’autore.
Spostandoci Oltreoceano la battaglia legale che ha visto protagonista Robert Indiana ha avuto epilogo lo scorso 23 aprile quando un tribunale federale di Manhattan ha dichiarato Michael McKenzie colpevole di aver realizzato e messo in commercio opere non autorizzate dall’artista, assegnando un risarcimento di 102,2 milioni di dollari alla Morgan Art Foundation, storica partner commerciale di Indiana.
Un verdetto che giunge a seguito delle molteplici accuse di frode, sfruttamento e violazione del copyright anche a carico dell’assistente Jamie Thomasaccusato di aver approfittato della vulnerabilità dell’artista nei suoi ultimi anni di vita.
Vicenda giudiziaria che pare tutt’altro che conclusa – come riportato dal New York Times lo scorso 28 agosto – la Star of Hope Foundation, istituita dallo stesso Indiana, ha messo in vendita la storica residenza degli Odd Fellows a Vinalhaven nel Maine per 1,4 milioni di dollari, contravvenendo alle volontà dell’artista che avrebbe voluto fosse trasformata in museo. La Fondazione, che inizialmente aveva dato avvio al progetto di conversione dell’ex loggia ottocentesca, ha dichiarato attraverso la Managing director Carole Martin che “La gestione della proprietà non è il nostro obiettivo: il nostro obiettivo è sostenere gli artisti e la vendita è il modo più efficace per trasformare gli immobili in capitale filantropico”. Di parere opposto, ça va sans dire, Kevin Lipson, avvocato che ha difeso fin qui l’eredità di Indiana il quale ha definito l’operazione “un notevole rifiuto della volontà testamentaria dell’artista”.
È, pertanto, indubbio che dispute legali di tale portata abbiano ripercussioni anche sul mercato degli artisti coinvolti. Se in questi casi un atteggiamento prudenziale all’acquisto è certamente auspicabile, è altresì oculato affidarsi ad esperti in grado di condurre una corretta e approfondita due diligence in relazione al presidio documentale delle opere oggetto di compravendita, così da evitare spiacevoli passaggi nelle aule di tribunale. Non possiamo far altro che citare la lungimirante locuzione latina Caveat emptor: “stia in guardia il compratore!”.





