Uno dei pezzi più celebri della storia dell’arte rinascimentale italiana è al centro della vicenda che vede contrapporsi la Galleria dell’Accademia fiorentina alla maison Jean Paul Gaultier.
Non si tratta questa volta del David di Michelangelo – oggetto tra l’altro della nota disputa nei confronti dell’agenzia viaggi Visit Today e dell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 ottobre 2017, che ha vietato l’utilizzo dell’immagine del David sul materiale promozionale dell’agenzia – né della Venere di Urbino di Tiziano – utilizzata da Porn Hub nell’ambito dell’iniziativa Classic Nudes (https://collezionedatiffany.com/uffizi-porn-hub-2021/) – ma di un altro capolavoro di proprietà degli Uffizi: La nascita di Venere di Botticelli.
Dopo l’invio di una lettera di diffida in aprile, rimasta senza risposta, il direttore Eike Schmidt ha deciso infatti di passare alle vie giudiziarie e ha citato in giudizio la casa di moda francese per aver riprodotto senza autorizzazione l’immagine del dipinto su molti dei capi della collezione primavera/estate Le Musee (abiti, top, leggins, sciarpe).
Non è la prima volta che parliamo di riproduzione non autorizzata di capolavori dell’arte italiana, ma la tematica rimane interessante.
Quali sono le norme in base alle quali gli Uffizi possono vietare la riproduzione dell’immagine dell’opera di Botticelli?
Come sappiamo, La nascita di Venere non è soggetto alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la c.d. “Legge Autore”), perché Botticelli è morto qualche secolo fa e i diritti di utilizzazione economica d’autore (compreso quello di riproduzione di cui all’art. 13) durano per tutta la vita dell’artista e per 70 anni dopo la sua morte (art. 25), sicché essi sono scaduti.
Le norme di riferimento si trovano in questo caso nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che agli artt. 107 e 108 disciplina il regime relativo alla riproduzione di beni culturali di proprietà pubblica.
L’art. 107 riserva infatti alle amministrazioni il potere di concedere l’autorizzazione alla riproduzione dei beni, mentre l’art. 108 determina i corrispettivi di riproduzione.
Questa normativa è stata profondamente modificata a partire dal decreto c.d. Art Bonus[1], che ha introdotto la possibilità, a determinate condizioni, di riprodurre liberamente i beni culturali in consegna agli enti pubblici. Il decreto ha in particolare introdotto il comma 3-bis all’art. 108, prevedendo che le attività di riproduzione dei beni culturali e la successiva divulgazione con qualsiasi mezzo (dunque anche on-line, su blog e social-network) delle immagini ottenute siano completamente “libere”, vale a dire non soggette a previa autorizzazione da parte dell’ente ed esenti dal pagamento di un canone. Ciò tuttavia a condizione che queste attività (riproduzione e divulgazione) non siano svolte “a scopo di lucro”, ma esclusivamente per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
Questa normativa è stata negli ultimi anni oggetto di critica da parte di alcuni addetti ai lavori che spingono per una liberalizzazione totale dell’uso delle immagini dei beni culturali – dunque anche se utilizzate “a scopo di lucro” –, facendo notare peraltro che le pubbliche amministrazioni incassano canoni irrisori in relazione alle licenze delle immagini delle opere d’arte – beni culturali – che hanno in consegna e che sia addirittura probabile che i costi di gestione siano superiori agli incassi (cfr. D. Manacorda, Liberà d’immagine: sì alle licenze, anzi no, in www.ilgiornaledellarte.com, 17 luglio 2021).
Non so dire se questa normativa sia o meno ancora opportuna e attuale. È certo però che queste normate al momento esistono nell’ordinamento giuridico italiano e che, allo stato dei fatti, è lecito e giusto chiederne il rispetto, come Schmidt ha fatto da quando è direttore degli Uffizi.
Credo però che la domanda sia necessario farsela, alla luce delle critiche di cui abbiamo detto ma anche alla luce delle istanze che arrivano dal legislatore comunitario. La Direttiva (EU) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. Direttiva Copyright) spinge infatti verso una liberalizzazione totale delle immagini delle opere delle arti figurative cadute in pubblico dominio (cioè non più coperte dal diritto d’autore), al fine di diffondere il patrimonio culturale perché chiunque possa trarne beneficio da un punto di vista culturale e umano (art. 14).
La norma comunitaria è stata recepita l’anno scorso nel nostro ordinamento, facendo esplicitamente “salva” la normativa del Codice dei beni culturali (art. 32-quater Legge Autore): per le immagini delle opere d’arte del patrimonio italiano, sebbene cadute in pubblico dominio, valgono dunque ancora le norme che chiedono, se per un utilizzo a fini di lucro, l’autorizzazione dell’ente e il pagamento di un canone.
[1] Decreto legge 31 maggio 2014 n. 83.