Le Video installazioni e le opere multimediali non sono come le altre opere d’arte, nel senso che esse richiedono uno speciale allestimento e una gestione particolare. La tecnologia, d’altronde, è in continua evoluzione, e questo fa sì che l’obsolescenza sia un aspetto integrante di queste opere, anche se è sempre possibile trasferire i video da un formato ad un altro (sempre sotto il controllo dell’artista). Non è un caso, infatti, che le questioni relative alla presentazione, la conservazione o l’originale contro le riproduzioni, abbiano fatto sì che solo un numero molto ristretto di collezionisti abbia affrontato la raccolta di video con assiduità. Anche per questo, a differenza della fotografia, i cosiddetti time-based-media non hanno aste dedicate e non sono seguiti da dipartimenti specifici all’interno delle case d’asta e, di fatto, sono considerati come pratiche artistiche emergenti, presentate in tutto il mondo in festival e mostre, senza aver ancora trovato il loro modello economico. Ciononostante, molti dei problemi che rallentano lo sviluppo di un loro collezionismo, e quindi del loro mercato, sono stati affrontati dal Diritto al fine di tutelare tanto l’artista quanto il collezionista. Per saperne di più, ne abbiamo parlato con l’avvocato Simone Morabito, presidente della Commissione per il Diritto dell’Arte di BusinessJus.
Nicola Maggi: L’arte contemporanea, per il suo carattere altamente innovativo, mette spesso in “difficoltà” il diritto. Sul fronte dei time-based-media, l’ordinamento italiano a che punto è?
Simone Morabito: «Con il termine time-based-media si descrive quel genere di arte, creata utilizzando la quarta dimensione come mezzo creativo, comprendendo in questo modo, oltre ai film e ai video, diapositive, elementi informatici e digital-art: in particolare, la video arte ne rappresenta un’importante colonna. La video arte è una forma artistica che utilizza tutte le possibili tecniche di proiezione al fine di potere esprimere un contenuto artistico. Le norme in vigore ne tracciano un confine assai ampio, definendo i video d’artista come videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall’autore stesso nella volontà di creare un’opera dell’ingegno protetta ai sensi della legge (sul diritto d’autore, ndr). Si può dire che la video arte è dunque una tecnica di arte d’avanguardia che tende a inglobare cinema, fotografia, installazioni e performance e insieme aggregare contributi estremamente differenti. Questo particolare tipo di tecnica ha avuto origine tra gli anni 1950-1960, con autori pionieri come Nam June Paik, Steina e Woody Vasulka e Godfrey Reggio che utilizzavano strumenti tecnologici abbinati a contenuti di carattere artistico».
N.M.: Da punto di vista del Diritto d’Autore il video artista in che modo è tutelato?
S.M.: «La normativa in vigore permette di comprendere che gli effetti della protezione si estendono non soltanto alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ma anche tutte quelle opere che possono essere ricomprese, pressoché tutte, in un’opera di video d’artista. È importante sottolineare la possibilità di agire in giudizio per ottenere sia l’accertamento sia l’inibitoria dei diritti patrimoniali per chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione sia di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione. Inoltre, l’autore ha il diritto esclusivo di “sfruttamento” economico dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato, ed è il solo titolare dei relativi diritti morali sull’opera a difesa della sua personalità. All’autore sono garantiti: il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera; di trascrizione dell’opera orale; di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico dell’opera; di comunicazione dell’opera; di distribuzione dell’opera; di elaborazione, traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta e il diritto di noleggio».
N.M.: E il collezionista?
S.M.: «I diritti di “sfruttamento” economico relativi all’opera sono disponibili e possono pertanto essere oggetto di cessione nei confronti di soggetti terzi, a differenza di quelli morali che sono imprescrittibili. Ovviamente, occorre che tale pattuizione sia inserita in uno strumento contrattuale attraverso il quale definire i confini dei diritti acquistati o che si vogliono acquistare. Il rischio, infatti, è che l’acquirente non acquisti alcuni dei diritti di utilizzazione economica, così magari vanificando il proprio interesse nella transazione. Ultimo cenno merita il limite temporale fissato dalla Legge che stabilisce che i diritti patrimoniali durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. La ratio di tale norma è nota e si identifica nell’interesse collettivo alla diffusione della cultura, trasformando posizioni giuridiche soggettive in libera utilizzazione delle opere protette al termine della durata prevista dalla norma».
N.M.: Oltre alla legge sul Diritto d’Autore, in Italia un video artista può contare anche sul cosiddetto “Deposito Legale”. Ci può spiegare, sinteticamente, di cosa si tratta e che tipo di tutela garantisce?
S.M.: «Il deposito legale è in vigore dal 2006 e si concretizza attraverso il deposito, entro i 60 giorni successivi alla prima distribuzione dei documenti sonori e video prodotti totalmente o parzialmente in Italia o offerti in vendita o distribuiti su licenza per il mercato italiano e comunque non diffusi in ambito privato, attraverso la consegna di un esemplare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e di Firenze e di due ulteriori copie presso istituti di carattere regionale. Inoltre, sono stati individuati gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale».
N.M.: E’ uno strumento “aperto” a tutti, o possono accedervi solo alcune categorie?
S.M.: «Gli obbligati al deposito legale risultano essere: l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; il tipografo, ove manchi l’editore; il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché il produttore di opere filmiche. Quanto alle sanzioni per l’inosservanza di tali prescrizioni è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti».
N.M.: La tutela dei diritti dell’artista può, però, creare qualche problema al collezionista che acquista un’opera di video arte. Penso alla rapidità con cui nascono nuovi supporti e nuove tecnologie per la riproduzione video che potrebbero, in tempi molto rapidi, rendere l’opera comprata non più fruibile…
S.M.: «Quando si parla di strumenti di tutela, ovviamente, occorre sempre fare riferimento a un documento di valenza contrattuale che includa tutte le pattuizioni tra le parti e che abbia la forma scritta. Spesso così non è. Conseguentemente le transazioni, nazionali e internazionali, in alveo artistico comportano incertezza che sfocia frequentemente in contenziosi. Ed è certamente vero che il supporto su cui l’opera d’arte è fissata può mutare o semplicemente divenire obsoleto. Non è un caso che le imprese che producono i supporti tendano a modificare i propri prodotti con aggiornamenti spesso incompatibili tra loro o, semplicemente, a ritirare tali prodotti dal mercato. Pertanto, sarebbe consigliabile, tanto per i collezionisti quanto per i musei, al momento dell’acquisto dell’opera di video-arte, di procedere a estrarre copie, con relativa autorizzazione, per procedere alla visione su un altro eventuale supporto. Non solo, ma è sempre opportuno richiedere e ottenere l’autorizzazione al cambiamento di supporto, per prevenire, appunto, che questo si deteriori e sia in seguito impossibile ripararlo».
Per saperne di più, scarica l’approfondimento a cura dell’avvocato Simone Morabito: [glossary_exclude]Video Arte[/glossary_exclude]: primi strumenti di tutela