A seguito della pubblicazione della circolare numero 34 del 28 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art bonus).
Nello specifico con il presente intervento di prassi, la cui redazione è avvenuta dopo l’interlocuzione del Ministero della Cultura vengono riportati alcuni spunti utili anche in relazione all’utilizzo, alla rilevanza del bonus nonché agli adempimenti necessari per la sua fruizione sia da parte dei mecenati che dei beneficiari.
Preliminarmente, giova evidenziare come l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, ha previsto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione di beni culturali pubblici e sostegno di enti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
L’intento del presente contributo è quello di fornire un riepilogo delle principali informazioni che devono essere conosciute per poter beneficiare dell’agevolazione.
Requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla misura
Con riferimento all’ambito soggettivo, l’agevolazione viene riconosciuta per le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e (5% invece per i soggetti titolari di reddito d’impresa).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel documento oggetto di commento, possono ritenersi inclusi tra i soggetti destinatari dell’Art-bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario di cui alla legge 190 del 2014, nonché gli imprenditori e le imprese agricole, compresi coloro che producono reddito di impresa, non essendo prevista nella norma alcuna limitazione in tal senso.
L’inclusione quindi anche dei soggetti in regime forfettario rappresenta un’importante apertura in quanto rappresentano oltre il 50% delle nuove aperture di partita iva (dati terzo trimestre 2023 – Osservatorio sulle partite IVA del Dipartimento delle Finanze).
Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo, la donazione a titolo di liberalità deve riguardare principalmente:
- gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica» come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza;
In aggiunta, si segnala come l’Art-bonus sia riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. In tali circostanze, però, il credito di imposta è vincolato alla all’utilizzo delle somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite per l’esecuzione del progetto riguardante il bene culturale pubblico.
Al di fuori del caso sopra identificato, occorre porre attenzione sull’appartenenza pubblica del soggetto destinatario delle somme. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come “in caso di erogazioni liberali effettuate a favore di una fondazione privata, anche se ha assunto la qualifica di ente del terzo settore, i soggetti eroganti non potranno beneficiare dell’agevolazione in esame in difetto del presupposto della veste pubblicistica da parte della fondazione.”
Gli adempimenti necessari per la fruizione
Al fine di accedere all’agevolazione, per i soggetti donatori è necessario rispettare alcune accortezze. Più in dettaglio, è necessario che a seguito della donazione non vi siano alcune forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica da parte dell’ente ricevente, in quanto le somme devono avere natura di liberalità.
In aggiunta, il versamento deve avvenire tramite strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario, postale, carta di credito o debito). Per documentare il suddetto versamento occorrerà in sede di verifica, esibire copia della ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
In conclusione, si evidenzia che nel caso di pagamento con carta di debito o credito, l’Art-bonus spetta solo all’intestatario del conto corrente legato alla carta utilizzata per il pagamento.