Laugh Now But One Day I’ll Be in Charge, il marchio figurativo europeo N. 17981629 che riproduce l’omonima famosa opera di Bansky costituita da una scimmia con indosso un cartello pubblicitario, depositato da Pest Control Office Limited, la società che gestisce i marchi del noto artista e tiene i registri dettagliati di tutte le sue opere, è salvo; non è stato depositato in mala fede.
La 5° Commissione di Ricorso dell’Euipo ha infatti accolto l’appello proposto da Pest Control e annullato la decisione impugnata che aveva invece dichiarato nullo il marchio in questione – accogliendo la richiesta presentata da Full Colour Black Limited (un’azienda di cartoline di auguri specializzata in immagini di street art) – proprio perché ritenuto depositato in mala fede, motivo di nullità assoluta della registrazione secondo quanto stabilito dall’articolo 59 del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (decisione del 25 ottobre 2022).
Secondo quanto affermato dalla Commissione, infatti, l’intenzione con cui un soggetto richiede un marchio è un fattore soggettivo che, tuttavia, deve essere appurato in modo oggettivo, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti per il caso concreto.
Circostanze che, nel caso in esame, la corte ha ritenuto non rilevanti e sufficienti a suffragare la mala fede del depositante.
In primo luogo, la Commissione ha rilevato come il fatto che il marchio raffiguri un’opera d’arte di graffiti, visibile e fotografabile da tutti, e che Banksy stesso ne avesse permesso la diffusione invitando il pubblico a scaricarla liberamente dal proprio sito web, non implichi affatto, come sostenuto invece dalla ricorrente, che il titolare del marchio non abbia mai avuto intenzione di utilizzarlo, così come non è dimostrazione di tale volontà di non utilizzarlo il fatto che il titolare abbia consentito l’uso del marchio anche dopo la sua registrazione.
A maggior ragione quando l’uso consentito del marchio era stato espressamente limitato per fini non commerciali, senza che alcun rilievo possa assumere l’uso che alcuni soggetti ne abbiano fatto oltre i limiti consentiti, data la difficoltà di vietare tali condotte, soprattutto online, e la libertà del titolare del diritto di decidere se farlo valere o meno.
Peraltro, anche qualora la registrazione fosse avvenuta per vietare l’uso del segno a terzi, un’artista ha sempre il diritto di rendere libero, entro i limiti che ritiene opportuni, l’uso del della propria opera e di revocare tale autorizzazione in un momento successivo, anche attraverso la registrazione dell’opera stessa come marchio, senza che ciò costituisca un abuso.
Quanto poi alla tesi per cui Banksy abbia deciso di depositare tale marchio per non trovarsi costretto a rivelare la propria identità per far valere i propri diritti d’autore, rinunciando all’anonimato che paradossalmente lo identifica, la Commissione ha rilevato che il fatto che l’artista abbia deciso di proteggere le sue opere affidandosi alla tutela accordata ai marchi, così da ottenere una protezione senza dover svelare la sua identità, non dimostra affatto che egli non fosse intenzionato a utilizzare il marchio quando la domanda è stata depositata; il sollievo di poter mantenere l’anonimato non esclude l’intenzione di utilizzare il marchio, sia immediatamente che in seguito (pur osservando il periodo di grazia di 5 anni in cui iniziare ad utilizzare il marchio ed oltre il quale un marchio può essere dichiarato decaduto per non uso, per l’appunto).
Analogamente, l’aver sostenuto che “copyright is for losers”, nel suo libro Wall and Piece, non rappresenta nient’altro che la affermazione del pensiero dell’artista, che egli è libero di manifestare al pari di chiunque, così come riconosciuto dall’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; né da tale affermazione è possibile concludere l’autore utilizzerebbe illecitamente e abusivamente il sistema di tutela del marchio, o che abbia in generale un’opinione negativa sui diritti di proprietà intellettuale che lo porterebbe a depositare un marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo.
La Commissione ha inoltre rigetto la tesi della richiedente volta a sostenere che la domanda di registrazione fosse stata depositata al solo scopo di eludere il limite temporale della tutela accordata dal diritto d’autore.
Sebbene i diritti patrimoniali d’autore abbiano un’estensione temporale limitata (70 anni dalla morte dell’autore), mentre la tutela nei confronti di un marchio sia potenzialmente indefinita, questa circostanza non può infatti rendere il deposito di un marchio costituito da un’opera dell’ingegno automaticamente illegittimo, né manifestazione di un intento elusivo, che deve essere invece provato, in quanto la circostanza che il marchio sia costituito da un’opera non rappresenta di per sé un ostacolo per la tutela (anche) come segno distintivo.
La decisione potrebbe ancora essere impugnata dalla parte soccombente dinanzi al Tribunale; ma per ora – e quanto meno sino allo scadere del periodo quinquennale di grazia entro cui il marchio deve essere utilizzato, che scadrà a giugno del 2024, il marchio è valido ed efficace.
Articolo a cura di Gilberto Cavagna di Gualdana e Sofia Kaufmann