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Il Diritto di Seguito e il mercato dell’arte

del

Il 9 aprile 2006 entrava in vigore, anche in Italia, il droit de suite (diritto di seguito) suscitando attenzione e preoccupazione tra gli artisti, gli operatori del mercato dell’arte e il mondo della politica. L’entrata in vigore di questa normativa è stata oggetto, infatti, di un acceso dibattito tra chi la vedeva  come un passo verso un maggiore equilibrio nelle transazioni a favore degli artisti e chi temeva, invece, un probabile effetto distorsivo, a tutto svantaggio degli artisti stessi, e di disincentivo per il mercato dell’arte moderna e contemporanea. Per saperne di più su questa normativa, abbiamo intervistato l’avvocato Angela Saltarelli, membro della Commissione per il Diritto dell’Arte di BusinessJus, partner di Collezione da Tiffany.

Avvocato Angela Saltarelli
Avvocato Angela Saltarelli

Nicola Maggi: Avvocato, il diritto di seguito è stato introdotto in Europa e nel 1984, per quale motivo?

Angela Saltarelli: «In assenza del droit de suite, l’autore, una volta venduta l’opera, si priva di ogni  successivo diritto di utilizzazione economica dell’opera, soprattutto nel caso – frequente – in cui le opere aumentino di valore successivamente alla prima vendita . Il diritto di seguito tenta di risolvere tale problema, assicurando all’autore o ai suoi eredi una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera stessa da parte dell’autore. Il diritto di seguito trova, quindi, la propria ratio nel principio che informa tutta la legislazione sul diritto d’autore, ossia che l’autore debba partecipare ai profitti derivanti dallo sfruttamento delle proprie opere».

N. M.: Quando si applica il diritto di seguito e a carico di chi è?

A. S.: «Il “diritto di seguito” si applica alle vendite successive alla prima, effettuata dall’autore. Esso ha ad oggetto gli originali delle opere delle arti figurative e i manoscritti, oltre che le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore. Al fine di comprendere meglio tale istituto, occorre considerare che le opere d’arte figurativa, a differenza di quelle appartenenti al campo della musica, della letteratura o del teatro, non possono costituire oggetto di differenti e successive utilizzazioni da parte dell’autore. Le opere dell’arte figurativa sono, infatti, caratterizzate dalla “massima materializzazione” possibile, poiché non possono circolare senza il proprio supporto originale. Il diritto di seguito è a carico del venditore, anche se l’obbligo di trattenere e versare tale compenso alla SIAE spetta al professionista del mercato dell’arte che abbia preso parte alla vendita».

Come si calcola l'ammontare del Diritto di Seguito
Come si calcola l’ammontare del Diritto di Seguito

N.M.: Questo influisce sui prezzi di mercato praticati in Italia rispetto a quelli di paesi dove il diritto di seguito non è riconosciuto?

A.S.: «Recentemente, il 20 novembre 2012, è stata pubblicata una Risoluzione del Parlamento Europeo (2012/2038) relativa all’applicazione ed agli effetti della direttiva 2001/84, che aveva introdotto l’istituto del diritto di seguito in Europa armonizzandone i requisiti fondamentali. Tale documento sottolinea come l’introduzione di questo diritto in Europa, e quindi anche in Italia, non abbia inciso negativamente sul volume delle transazioni d’arte, conseguentemente pare non abbia influito neanche sui prezzi di mercato. A onor del vero, occorre rilevare che in Inghilterra –  uno dei paesi più rilevanti per il mercato dell’arte a livello europeo – la direttiva ha trovato compiuta applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2012 e, quindi,  che tali risultati, almeno a livello comunitario, potrebbero presto cambiare.

N.M.: Ci sono delle eccezioni in cui la vendita è esente dall’applicazione del diritto di seguito?

A.S.: «Sì, in particolare, sono escluse tutte le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte. Sono altresì esentate le transazioni che abbiano ad oggetto opere acquistate direttamente dall’autore da meno di tre anni e il cui prezzo attuale non superi 10.000 euro. Infine, il diritto di seguito non si applica alle opere d’arte il cui prezzo di vendita sia inferiore a 3.000 euro».

Honoré Daumier - Due amatori ad una mostra
Honoré Daumier – Due amatori ad una mostra

N.M.: Chi deve dichiarare le vendite soggette a diritto di seguito?

A.S.: «La dichiarazione deve essere effettuata dal professionista che opera nel mercato dell’arte (casa d’asta, commerciante, gallerista) che abbia preso parte alla transazione, intervenendo in qualità di venditore, acquirente o intermediario. Se vi sono più professionisti che hanno partecipato alla vendita, la dichiarazione va presentata solo da parte di uno di questi, in base all’ordine stabilito dal regolamento vigente e, rispettivamente: venditore, acquirente o intermediario. Per ogni acquisto soggetto al diritto di seguito deve essere presentata una specifica dichiarazione di vendita entro 90 giorni dalla transazione. In caso di più vendite, si può effettuare una dichiarazione cumulativa, purché si rispetti il termine di novanta giorni dalla prima vendita. Entro lo stesso termine dovrà essere versato da parte del professionista il compenso alla SIAE.».

N.M.: Ci sono degli obblighi anche per l’acquirente o la norma riguarda unicamente i professionisti del mercato?

A.S.: «Non bisogna confondere il ruolo svolto nella vendita  (acquirente, venditore, intermediario) rispetto alla qualità dei diversi soggetti sul mercato dell’arte: privato o professionista.  Infatti, è il venditore, sia esso privato o professionista, il soggetto tenuto alla corresponsione del diritto di seguito. L’acquirente avrà degli obblighi esclusivamente nel caso in cui il venditore sia un privato e l’acquirente  costituisca il professionista del mercato dell’arte intervenuto nella transazione. Infatti, i professionisti del mercato dell’arte che prendono parte alla vendita soggetta al diritto di seguito hanno l’obbligo di: dichiarare i dati della transazione; prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositari e, infine, versare il relativo importo entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita. Si ricorda che il professionista deve considerarsi responsabile in solido con il venditore per il pagamento del compenso. Inoltre, il professionista ha il dovere di fornire alla SIAE, su richiesta di quest’ultima e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa».

Recentemente la Guardia di Finanza ha fatto un controllo in circa trenta gallerie e case d’asta italiane che ha portato alla luce una massiccia evasione dei pagamenti relativi al “diritto di seguito”

N.M.:  Chi sono i beneficiari del diritto di seguito e quanto dura?

A.S.: «I beneficiari del diritto di seguito sono: gli autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa, che siano cittadini dell’Unione Europea. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il diritto di seguito è loro dovuto a condizione di reciprocità con il paese di cui sono cittadini, mentre si prescinde dalla reciprocità nel caso in cui gli artisti stranieri risiedano abitualmente in Italia. Dopo la morte dell’autore, tale diritto spetta agli eredi secondo le regole successorie previste dal codice civile e in difetto di successibili entro il sesto grado, esso è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.  Il diritto di seguito dura per tutta la vita dell’autore dell’opera e per settanta anni dopo la sua morte».

N.M.:  Un autore o, eventualmente, i suoi eredi possono rinunciare a questo diritto?

A.S.: «No, questo diritto non può costituire oggetto di rinuncia, neanche preventiva, da parte dell’autore e dei propri eredi».

N.M.:  L’ente incaricato di incassare il diritto di seguito è la SIAE. e questo vale anche se l’autore dell’opera non è iscritto alla Società. Cosa accade se un’opera realizzata da un artista italiano viene venduta all’estero? Il diritto di seguito è universalmente riconosciuto o riguarda solo le vendite che avvengono in Italia?

A.S.: «La vendita all’estero di un’opera realizzata da un artista italiano è soggetta al diritto di seguito esclusivamente quando lo Stato in cui sia occorsa la vendita riconosca tale istituto, come avviene  nei Paesi dell’Unione Europea o in California. Il diritto di seguito non è, infatti, universalmente riconosciuto ed è corrisposto all’estero solo se espressamente previsto. La SIAE, attraverso una rete articolata di società analoghe presenti in altri Stati, assicura agli artisti italiani il compenso dovuto per le vendite delle loro opere all’estero, alle condizioni previste dalle diverse normative nazionali. I beneficiari dei compensi per diritto di seguito provenienti dall’estero che sono associati o mandanti  SIAE ricevono direttamente dalla SIAE i rendiconti analitici ed il pagamento dei diritti. I beneficiari che, invece, non aderiscono alla SIAE devono seguire le procedure di riconoscimento previste per l’incasso dei diritti maturati in Italia, inviando alla SIAE la documentazione richiesta dalla SIAE».

L’Avv. Angela Saltarelli è membro della Commissione per il Diritto dell’Arte del network internazionale BusinessJus, nato da un’idea torinese e sviluppatosi attraverso la collaborazione di professionisti italiani e stranieri, si pone come un punto di osservazione dei cambiamenti che regolano il mondo dell’impresa nei suoi differenti aspetti, nonché come luogo d’incontro per analizzare le necessità che ne derivano, attraverso un approccio tecnico ma al tempo stesso pratico. www.businessjus.com

 © Riproduzione riservata

PER CONTATTARE L’AVVOCATO ANGELA SALTARELLI E LA COMMISSIONE PER IL DIRITTO DELL’ARTE  CLICCARE QUI

 

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.

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