L’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72 (c.d. Decreto Iva) chiarisce come siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto, tra le altre, le prestazioni “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
L’attuale formulazione della norma appare piuttosto generica e quindi può dar luogo ad una serie di dubbi interpretativi in merito a quali siano gli effettivi contorni dell’applicabilità del regime di esenzione per le prestazioni inerenti alle visite ai musei.
Preliminarmente occorre evidenziare come il regime di esenzione ai fini IVA si ritiene applicabile a quelle fattispecie per le quali il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela in quanto rappresenta un’agevolazione rispetto all’ordinario trattamento applicabile ai fini dell’imposta.
Nel caso in esame, lo scopo dell’agevolazione è quello di escludere dall’imponibilità i servizi che presentano una rilevante utilità sociale e culturale, individuati nella promozione della conoscenza storica e artistica che l’evento persegue.
Tale impostazione è stata altresì confermata anche a livello europeo, dove l’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva 2006/112/Ce, consente agli Stati membri di esentare – in senso ampio – le “prestazioni di servizi culturali”.
Con il presente contributo si intende quindi fornire una panoramica generale sul trattamento ai fini IVA delle visite ai musei e alle gallerie d’arte anche alla luce della recente risposta ad interpello numero 417 dello scorso 4 agosto.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta 417/2023
La recente risposta ad interpello numero 417/2023 fornisce alcuni spunti utili in merito al corretto inquadramento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate richiamando la Risoluzione 85/2004 evidenzia come per beneficiare del regime di esenzione risulta importante rispettare tutti i seguenti requisiti:
1) l’esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi;
2) lo scopo dell’esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica e artistica);
3) l’esposizione deve essere caratterizzata dall’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.
Per quanto concerne l’ultimo punto sopra riportato, l’amministrazione finanziaria ha chiarito come l’ “assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti” sussiste quando l’esposizione è finalizzata esclusivamente alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche esposte.
In altre parole, laddove la mostra sia finalizzata alla vendita delle opere sembrerebbe quindi non possibile poter beneficiare dell’esenzione ai fini Iva, con la conseguenza che la visita sconterebbe l’ordinaria aliquota ai fini iva ovvero al 22%.
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate pone una questione circa la rilevanza culturale degli artisti in mostra. Facendo riferimento ad altri precedenti di prassi, l’esenzione in commento ”…opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza”.
Questo per ribadire come la ratio dell’esenzione IVA in esame risieda nella volontà di incentivare per il tramite delle mostre la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano state realizzate da autori di chiara fama.
In conclusione, alla luce dei molteplici requisiti richiesti dalla normativa per poter beneficiare dell’esenzione, si ritiene quindi necessario affidarsi ad un consulente fiscale di fiducia al fine di evitare possibili sanzioni in caso di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.