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Per le sculture l’iva ridotta “vuole” la mano dell’artista

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Con una recente risposta ad un interpello l’Agenzia delle entrate ha negato l’applicazione dell’iva ridotta (aliquota 10%) in caso di cessione da parte dell’artista di alcune sculture realizzate mediante stampante 3D e successivamente decorate e dipinte dallo stesso.

La voce 127 septiesdecies della Tabella A parte terza del Decreto Iva (Dpr 633/72) offre la possibilità di applicare l’iva in misura ridota (attualmente con aliquota 10%) per gli oggetti d’arte ceduti direttamente dagli autori degli stessi o da loro eredi.

I beni (oggetti d’arte), o per meglio dire, le categorie dei beni che possono beneficiare dell’aliquota al 10% sono indicate nella tabella allegata al DL 41/1995.

Fatte queste doverose premesse torniamo al caso di specie:

  • L’artista in questione esprimeva (ed esprime tutt’ora) la propria arte progettando delle sculture figurative originali mediante l’utilizzo di un software e realizzando materialmente le stesse con l’ausilio di stampanti tridimensionali FDM (modellazione e deposizione fusa). Le sculture così realizzate vendono poi sottoposte a verniciatura.
  • L’artista ha pertanto sottoposto ad interpello del parere dell’Agenzia delle Entrate se tali sue creazioni potessero beneficiare dell’applicazione dell’aliquota ridotta in quanto direttamente cedute dall’autore.
  • L’Agenzia ha risposto che in questa fattispecie non è applicabile l’aliquota ridotta e pertanto sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

La motivazione di questo diniego è duplice: in primis il numero di sculture prodotte (o riprodotte) supera il limite delle 8 previste dalla normativa per poterle considerare di “tiratura limitata controllata dall’artista”, in secundis il procedimento adottato per produrre le sculture non è aderente al dettato normativo che prevede l’agevolazione dell’aliquota iva ridotta in quanto le opere non sono eseguite interamente dall’artista (dalla mano dello stesso….) ma sono frutto di un processo meccanico che fa uso di stampanti 3D, software di programmazione, ecc. mentre l’intervento manuale dell’artista risulta marginale.

Proprio la carenza di questo fondamentale aspetto, l’intervento manuale dell’artista, le sculture non possono essere considerate oggetti d’arte e quindi non beneficiare dell’aliquota iva agevolata qualora vengano venduti direttamente dal loro autore.

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