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La Notifica: se la burocrazia “strangola” il mercato

del

L'Avvocato Simone Morabito, presidente del network BusinessJus
L’Avvocato Simone Morabito, presidente del network BusinessJus

Settantatré anni fa venivano approvate le cosiddette Leggi Bottai, dal nome dell’allora Ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai. Abrogate definitivamente nel 2004, queste leggi e, in particolare, la n. 1089 sulla “tutela delle cose d’interesse artistico o storico”, continuano, come fantasmi, ad aleggiare sul mercato italiano dell’arte, contribuendo in modo sostanziale alla sua debolezza. E’ alla L. 1089 del 1939 – che istituì il meccanismo della notifica – che si deve se, nonostante il successo dell’arte italiana nelle aste internazionali, all’interno dei nostri confini nazionali le vendite stentano. Non a caso, infatti, è indicata da più parti come uno dei mali peggiori del mercato italiano dell’arte.
Sempre attenti alle questioni relative al Diritto dell’Arte, qui a Collezione da Tiffany non potevamo non indagare per scoprire come stanno realmente le cose, rivolgendoci alla Commissione per il diritto dell’arte di BusinessJus, il network internazionale di avvocati con base a Torino che da tempo collabora con la nostra redazione e presieduto dall’avvocato Simone Morabito.

Nicola Maggi: Avvocato Morabito, la Legge Bottai (L. 1089/1939) sulla “tutela delle cose d’interesse artistico o storico” prevedeva il meccanismo della notifica per “le cose immobili che […] siano state riconosciute di interesse particolarmente importante”. Può spiegare ai nostri lettori in cosa consiste la notifica, quali opere interessa e cosa comporta in termini di valore economico dell’oggetto?

Simone Morabito: «Con il termine “notifica” nel gergo utilizzato nel mondo dell’arte e dell’antiquariato si indica quell’insieme di passaggi, risalente alla Legge Bottai da lei citata, che coinvolge il Ministero dei beni e delle attività culturali, il quale, attraverso il Direttore Regionale competente per materia, a seguito di apposite indagini di tipo amministrativo, riconosce l’interesse particolarmente importante, dal punto di vista culturale, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di cose d’arte. Si tratta di beni mobili o immobili, privati o pubblici, collezioni che siano riconducibili a un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquant’anni prima. Un interesse culturale eccezionale è invece richiesto per la notifica in blocco delle collezioni, serie di oggetti o raccolte librarie.
I beni divengono automaticamente culturali dopo il riconoscimento dell’interesse culturale a cui consegue appunto la notifica dell’ingiunzione di non poter procedere all’espatrio del bene previa la vendita dello stesso al di fuori dei confini territoriali dello Stato. L’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs 42 del 22 gennaio 2004) ha abrogato definitivamente la Legge Bottai, mantenendo tuttavia il meccanismo di notifica. Il Codice ha comportato una necessaria distinzione tra due categorie di oggetti d’arte: da una parte gli oggetti di proprietà pubblica (appartenenti allo Stato, Regioni e agli altri enti pubblici territoriali o a persone giuridiche private senza fine di lucro), dall’altra parte gli oggetti di proprietà privata (appartenenti a persone fisiche o a società commerciali).
In termini di valore economico dell’oggetto, la notifica può rappresentare un problema laddove il proprietario intenda vendere e, magari, essa pervenga poco prima di un’asta o finanche in una fase successiva all’asta. Alla notifica, infatti, può seguire l’esercizio della prelazione sull’acquisto da parte dello Stato, sempre previsto prima dalla Legge Bottai e, ora, dal Codice. Si pensi ai collezionisti, anche stranieri, che per molti mesi rimangano bloccati in un limbo giuridico, senza sapere se la vendita si è conclusa in loro favore o se lo Stato italiano, a seguito della notifica, ha intenzione di esercitare la prelazione o il bene dovrà essere bloccato entro i confini italiani. Peraltro il bene oggetto di notifica tende crudelmente verso stime minori per codeste ragioni e, laddove rimanga invenduto, lo Stato potrebbe avere la possibilità di acquistarlo a valori ancora più bassi».

N.M.: Un meccanismo che, quindi,  in caso di alienazione del bene da parte del proprietario, incideva pesantemente sul valore dell’opera oggetto di notifica. Da cosa nasceva l’esigenza di tutelare in modo così forte i beni artistici posseduti dai privati?

S.M.:«La Legge Bottai è del 1939, periodo in cui il senso dello Stato, inteso come accentramento amministrativo, era estremamente forte e radicato. Tale meccanismo giuridico, come altri sorti in quell’epoca, nasce sostanzialmente dal disfavore dell’ordinamento nei confronti dell’autonomia negoziale privata nel settore. La ratio della norma è chiara: evitare la fuga dei capolavori italiani all’estero. Nonostante siano passati molti anni, però, lo Stato tende ad abbandonare le proprie prerogative giuridiche con molte difficoltà».

Il Ministro Giuseppe Bottai in visita alla Fiera di Milano
Arnaldo Mussolini e Giuseppe Bottai scendono le scale di un padiglione della Fiera di Milano, con il gruppo dei visitatori in abbigliamento da cerimonia. E’ il 1930.

 

N.M.: Il nuovo “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha portato all’abrogazione definitiva della Legge Bottai ma queste disposizioni sono rimaste. Come mai? L’impostazione del Codice non poteva essere resa più attuale?

S.M.:«La scelta del Legislatore è stata quella di non discostarsi di molto dalla ratio originale della norma, attendendo però così di uniformarsi a normative di carattere comunitario. L’impostazione probabilmente avrebbe potuto magari essere resa più attuale imponendo termini più brevi nelle procedure amministrative, sanzionati da responsabilità ulteriori in caso di ritardo. Anche l’implementazione di procedure informatiche per snellire e velocizzare il procedimento, come ad esempio la creazione di un archivio generale dei beni notificati consultabile online, avrebbe giovato.
Una delle alternative alla “notifica” più accreditata dagli operatori del mercato potrebbe consistere, nel caso di vendita all’estero di un’opera “notificata”, nell’indire un’apposita asta, con un termine breve per trovare un acquirente all’interno dei confini. Passato il termine, se nel corso dell’asta non viene definito un’acquirente, l’opera potrebbe uscire dai confini nazionali».

N.M.: La quota di sommerso del nostro mercato dell’arte è stimata attorno al 40%. Che “responsabilità” hanno queste norme in questo fenomeno?

S.M.:«Sicuramente una responsabilità di tipo organizzativo. Appesantire il sistema di notifica comporta la tendenza sempre maggiore dei collezionisti a diminuire quanto più possibile la visibilità dell’opera. Inoltre la dichiarazione è caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità che rende la procedura incerta e sostanzialmente in balia di chi opera la valutazione. Per non pensare ai collezionisti stranieri, i quali guardano con sfavore mostre e esposizioni  all’interno dei nostri confini, temendo infatti che tali attività potrebbero esporli al rischio di notifica, costringendo poi così le loro opere all’interno dei confini italiani. Il residente all’estero che vuole effettuare un acquisto in Italia deve quindi essere a conoscenza della normativa nazionale per non rischiare che il bene venga confiscato alla frontiera, laddove non abbia la documentazione richiesta all’esportazione».

N.M.: Per i collezionisti italiani, invece, cosa comportano queste disposizioni?

S.M.:«I collezionisti italiani temono quello che è stato definito l’embargo all’esportazione. Il bene, da quando è notificato, entra nel buco nero dei procedimenti amministrativi e può essere, secondo le norme vigenti, sottratto alla loro libertà negoziale per un tempo indefinito, nella pratica. Nonostante i termini previsti dalla normativa, infatti, ciò che accade è spesso diverso da quanto previsto, o sperato, dalla legge. Anche in questo caso le norme spingono i collezionisti italiani a non pubblicizzare in maniere evidente le loro opere».

N.M.: Qual è la situazione fuori dai nostri confini? Penso a paesi a noi vicini come la Francia…

S.M.:«La normativa comunitaria e in particolare al Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali, rappresenta la volontà, e la necessità, di armonizzare gli ordinamenti comunitari. Pertanto, anche in Francia la normativa vigente prevede il rilascio di un certificato, emanato dall’autorità amministrativa, il quale consente l’esportazione temporanea o definitiva del bene culturale, in una delle categorie delineate dallo Stato, appartenente a un privato, fuori dai confini territoriali. Diversamente se il bene non appartiene a un privato, ma ricade in una collezione pubblica, in una collezione dei musei di Francia, di monumenti storici e archivi è classificato come “tesoro nazionale”. In questo caso, l’esportazione è preclusa, ma può essere consentita a titolo temporaneo solo per i casi di restauro, d’expertise, di partecipazione manifestazioni culturali o di depositi di altre collezioni pubbliche. Il certificato di cui sopra attesta a titolo permanente che il bene non ha il carattere di tesoro nazionale, ma di bene culturale. La differenza è data, in verità, dall’efficienza delle procedure di rilascio dei certificati e dal tempo della giustizia nel caso di ricorso più che dalla diversità esistente tra le norme».

N.M.: Queste norme hanno frenato la nascita del primo ArtFund italiano, Pinacotheca, e rallentano pesantemente lo sviluppo del nostro mercato quando, invece, all’estero l’arte italiana del Novecento ha sempre più successo. In un momento di crisi come quello attuale non sarebbe auspicabile un cambiamento anche in questa direzione?  Cosa possiamo aspettarci da futuro?

S.M.: «Pinacotheca ha avuto una battuta di arresto, ma il progetto è ambizioso e supportato da validi professionisti e potrebbe svilupparsi ancora. In un momento di crisi come questo, lo Stato italiano sembrerebbe deciso a fare cassa e a imporre nuovi vincoli anche in questo settore. È sotto gli occhi di tutti che l’alleggerimento dell’imposizione fiscale e burocratica rappresenterebbe di certo una boccata di ossigeno per la nostra economia, anche in questo settore, che non può in questa fase ancora competere con quelli più riconosciuti, come quello inglese o americano, caratterizzati sia da mercati più vivaci sia procedure più snelle, o come quello indiano o arabo, che vedono ingenti capitalizzazioni tanto nell’arte contemporanea quanto nell’arte così detta classica».

L’Avv. Simone Morabito è Presidente del network internazionale BusinessJus, nato da un’idea torinese e sviluppatosi attraverso la collaborazione di professionisti italiani e stranieri, si pone come un punto di osservazione dei cambiamenti che regolano il mondo dell’impresa nei suoi differenti aspetti, nonché come luogo d’incontro per analizzare le necessità che ne derivano, attraverso un approccio tecnico ma al tempo stesso pratico. www.businessjus.com

© Riproduzione riservata

Chi fosse interessato ad entrare in contatto con la Commissione per il diritto dell’arte di BusinessJus, può farlo cliccando qui.

Nicola Maggi
Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n. 1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany il primo blog italiano dedicato al mercato e al collezionismo d’arte contemporanea. In passato ha collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di mercato dell'arte e di economia della cultura. Nel 2019 e 2020 ha collaborato al Report “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione” di Deloitte Private. Autore di vari saggi su arte e critica in Italia tra Ottocento e Novecento, ha recentemente pubblicato la guida “Comprare arte” dedicata a chi vuole iniziare a collezionare.

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