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La tutela giuridica della performance artistica.

del

La performance artistica, con la sua natura transitoria e la sua esistenza legata all’azione “hic et nunc” di un artista o di un gruppo performativo che la realizza, costituisce una sfida per il diritto d’autore. Se le sue prime manifestazioni risalgono alle avanguardie del primo Novecento, è a partire dagli anni Sessanta che la performance artistica si consolida come forma d’arte autonoma, caratterizzata dalla centralità del gesto, del tempo e dello spazio dell’esecuzione. Questi elementi la collocano in una posizione solo apparentemente antagonista rispetto alle forme artistiche “statiche” e permanenti, tradizionalmente legate alla produzione di un oggetto (un’opera) materiale destinato a durare. 

Proprio la sua dimensione irripetibile, o meglio, la sua dipendenza da un evento performativo non necessariamente fissato su un supporto, solleva interrogativi sulla possibilità e sulle condizioni della sua protezione giuridica. Come può essere tutelata un’opera che, per sua stessa natura, si esaurisce nell’atto stesso della sua esecuzione e che, spesso, non lascia traccia di una manifestazione materiale?

La risposta si articola in un insieme di strumenti: dalla tutela autoriale in senso proprio, ai diritti connessi riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, fino al ruolo decisivo della contrattualistica, che consente di modellare la protezione secondo le specificità del progetto artistico.

La performance come opera dell’ingegno: la tutela autoriale.

La tutela delle opere dell’ingegno è disciplinata in Italia dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore, di seguito “Legge autore” o solo “LDA”). Sebbene la Legge autore non menzioni esplicitamente la performance nel suo elenco di opere protette, la sua tutela è ampiamente riconosciuta. 

L’art. 1 LDA, in combinato disposto con l’art. 2575 cod. civ., stabilisce infatti che sono protette dal diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono […] alle arti figurative […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“; l’elenco di opere rientranti nella tutela della Legge autore fornito dall’art. 2 LDA, come noto, non ha valenza tassativa. In base alla struttura e al contenuto della singola azione performativa, a seconda della loro natura, questa può essere ricondotta, di volta in volta, alla categoria delle opere drammatiche, musicali, coreografiche o pantomimiche, trovando così piena collocazione nell’ambito delle opere protette dalla Legge autore.

Il requisito fondamentale per beneficiare della protezione d’autore è la presenza del “carattere creativo”, inteso non come creazione, originalità e novità assoluta, essendo sufficiente la sussistenza di una personale e individuale espressione dell’autore, manifestata in un atto creativo, anche minimo, percepibile nel mondo esteriore.

Un profilo rilevante, che distingue il sistema italiano e più in generale quelli europei di civil law dai sistemi di common law, riguardal’assenza della necessità di “fissazione” dell’opera su un supporto materiale. Perché sorga la tutela non è necessario che l’opera sia registrata o fissata su un supporto materiale: i diritti sorgono automaticamente con la mera creazione dell’opera, anche quando l’opera coincide con la sua esecuzione dal vivo e non sopravvive fisicamente al momento performativo. In questo contesto, la documentazione assume tuttavia un ruolo pratico importante. Pur non costituendo condizione di tutela infatti, registrazioni video integrali della performance, le fotografie del processo creativo, le descrizioni scritte del concept e le testimonianze dei partecipanti possono diventare strumenti necessari per identificare l’opera, provarne l’esistenza, definirne i confini e consentire l’esercizio effettivo dei diritti dell’autore.

Il performer, nel momento in cui la performance assume i requisiti di opera dell’ingegno, acquisisce tutti i diritti previsti dalla Legge autore, diritti morali e patrimoniali dal momento della creazione dell’opera. La qualificazione della performance come opera protetta comporta infatti il riconoscimento in capo al suo autore (il performer-creatore), sia dei diritti morali, per loro natura inalienabili e imprescrittibili, che includono il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa arrecare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’artista, sia dei diritti patrimoniali, che attribuiscono un potere esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (tra questi rientrano il diritto di riproduzione, di esecuzione pubblica, di comunicazione al pubblico, anche con mezzi digitali, e di elaborazione).

Data la natura immateriale e spesso irripetibile della performance, l’eventuale (ma sempre auspicabile) contratto scritto assume un ruolo centrale non solo quale strumento di regolamentazione dei diritti, ma anche, in alcuni casi, come componente stessa dell’opera. Attraverso un contratto relativo a un’opera immateriale è possibile infatti definire con precisione le modalità di esecuzione, disciplinare la cessione o la licenza dei diritti (si pensi, ad esempio, al diritto di “re-performance”) e financo stabilire criteri di autenticità e certificazione dell’opera. 

Oltre l’autore: i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori.

Nella pratica performativa accade spesso che chi concepisce l’opera performativa non coincida con chi la esegue. In queste ipotesi, la legge tutela i soggetti che “interpretano o eseguono” opere dell’ingegno (cantanti, attori, danzatori, performer di vario tipo) riconoscendo loro specifici diritti connessi, distinti e autonomi rispetto ai diritti dell’autore dell’opera originaria. L’art. 80 LDA riconosce a tali soggetti un insieme di prerogative esclusive che comprendono, tra le altre, il diritto esclusivo di autorizzare: (i) la fissazione delle loro prestazioni artistiche; (ii) la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni effettuate; (iii) la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione delle loro prestazioni, sia dal vivo sia se fissate; (iv) la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; e (v) il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni.

Si tratta di diritti riconosciuti non all’opera in quanto tale, ma alla specifica esecuzione dell’artista, e trovano applicazione anche quando la performance non è opera dell’esecutore ma di un autore distinto.

In conclusione, la performance artistica dimostra come anche le forme espressive più effimere possano trovare piena tutela nel diritto d’autore, grazie alla combinazione di protezione autoriale, diritti connessi e strumenti contrattuali.

G. Cavagna e M.G. Contatore
G. Cavagna e M.G. Contatorehttp://www.bipartlaw.com.
Gli avvocati Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore collaborano con BIPART, acronimo di “Beyond Intellectual Property and ART law”, studio legale specializzato nella valorizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’arte con sede a Milano. I professionisti di BIPART forniscono assistenza e consulenza a clienti nazionali e internazionali in materia di marchi e nomi di dominio, design, brevetti e segreto industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore e software, diritto dell’arte e dei beni culturali, concorrenza, diritto della pubblicità, dei media e dello sport. Contatti: gilberto.cavagna@bipartlaw.com, mariagiulia.contatore@bipartlaw.com www.bipartlaw.com.

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