Le vendite all’asta rappresentano oggi uno dei canali privilegiati del mercato dell’arte e una delle forme di transazione più frequentemente adottata per la vendita di opere d’arte di proprietà privata, soprattutto per le opere moderne e contemporanee, ma anche per sculture e disegni, fotografie, gioielli, libri rari e oggetti da collezione. Dietro l’apparente immediatezza del gesto finale – il colpo di martello che sancisce l’aggiudicazione – si nasconde una struttura giuridica complessa, che coinvolge una pluralità di soggetti e di rapporti contrattuali, spesso poco conosciuti dagli stessi collezionisti.
L’asta è tradizionalmente intesa come una vendita a gara, con aggiudicazione al soggetto che presenta l’offerta più elevata secondo le regole stabilite. All’interno di questa definizione vengono tuttavia ricondotte diverse tipologie di vendite all’incanto, che si differenziano per il soggetto che conduce la vendita (il c.d. banditore) e il ruolo che riveste, per i soggetti coinvolti o per le modalità di determinazione del prezzo di aggiudicazione del bene. La forma più nota è l’asta al rialzo, nella quale il bene è aggiudicato al miglior offerente a partire da un prezzo minimo. In ogni caso, il venditore può prevedere un prezzo di riserva, al di sotto del quale l’opera non viene aggiudicata, anche se siano state formulate offerte.
La disciplina della vendita all’asta
Nonostante l’ampia diffusione e rilevanza economica assunta, a differenza di quanto previsto in molti ordinamenti stranieri, la vendita all’asta di opere d’arte non è disciplinata nel nostro ordinamento da una normativa autonoma. L’aggiudicazione di un’opera viene quindi ricondotta allo schema generale della vendita di cui agli artt. 1470 e ss. c.c., con alcune significative peculiarità, a partire dal momento in cui il contratto si perfeziona.
Il contratto di vendita si conclude, automaticamente, con l’aggiudicazione e nel luogo in cui si trova il venditore, seconde le e regole fissate nel bando d’asta, che costituisce una vera e propria “offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 c.c., in quanto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto di vendita, ad eccezione del prezzo finale, che non è predeterminato ma si forma progressivamente attraverso i rilanci degli offerenti. Il bando d’asta può tuttavia prevedere che la conclusione del contratto sia rimandata a una successiva stipulazione formale; in tal caso, il venditore non potrà rifiutarsi di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
La proposta d’incanto deve essere portata a conoscenza del pubblico prima dello svolgimento dell’asta, con modalità idonee a informare i potenziali interessati, di regola mediante la pubblicazione sul sito internet della casa d’aste e nel catalogo delle opere offerte.
Per la vendita all’asta non sono previsti requisiti di forma. L’accordo potrà quindi assumere la forma indicata nel bando o nel regolamento della casa d’aste, o, in mancanza, quella conforme agli usi. Nella prassi, le offerte vengono formulate mediante alzata di mano o con l’uso di palette numerate, ma è ormai frequente la partecipazione telefonica o a distanza, anche tramite piattaforme online.
I rapporti tra il venditore e la casa d’aste
I soggetti coinvolti nella vendita all’asta sono sostanzialmente tre: il proprietario dell’opera, la casa d’aste incaricata e l’acquirente. Quando il banditore pone all’incanto beni di terzi, il rapporto tra venditore e casa d’aste è generalmente ricondotto allo schema del mandato ex art. 1703 c.c. e ss., avente ad oggetto la vendita dell’opera per conto del proprietario.
Da tale inquadramento discendono obblighi specifici in capo alla casa d’aste, che è tenuta ad agire con la diligenza qualificata richiesta a un operatore professionale, nel rispetto delle istruzioni ricevute. Tanto il venditore quanto la casa d’aste possono revocare o rinunciare all’incarico, ma, in assenza di giusta causa, il recesso comporta l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’altra parte.
Quanto ai profili di responsabilità, in mancanza di diversa espressa pattuizione la casa d’aste non risponde nei confronti del venditore del bene delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto e dunque non è responsabile verso il venditore del mancato pagamento da parte del terzo acquirente delle cose vendute per suo conto. Sul fronte dell’acquirente, uno dei temi più delicati è quello dell’autenticità e dell’attribuzione dell’opera. Non è raro che, a distanza di tempo dall’aggiudicazione, emergano dubbi sulla paternità di un lavoro, con conseguenze rilevanti sul valore economico dell’opera stessa. Dal punto di vista giuridico, l’acquirente potrà valutare, a seconda dei casi, un’azione di annullamento del contratto per errore essenziale o un’azione di risoluzione per vendita di aliud pro alio, tenendo conto dei diversi termini di prescrizione previsti dalla legge.
Proprio in considerazione dell’alea insita in ogni attribuzione, le case d’aste tendono a limitare la propria responsabilità mediante apposite clausole inserite nelle condizioni di vendita, che tuttavia non possono estendersi a ipotesi di dolo o colpa grave e, trattandosi di clausole vessatorie, richiedono una specifica approvazione per iscritto.
Accanto alle aste tradizionali, si sono progressivamente affermate le aste on-line, nelle quali il banditore può limitarsi a fornire la piattaforma tecnologica di incontro tra domanda e offerta. In questi casi, il ruolo della casa d’aste può avvicinarsi a quello del mediatore, con una conseguente attenuazione delle responsabilità, salvo che il gestore della piattaforma svolga un ruolo attivo nella promozione o nel controllo dei contenuti.
Il funzionamento è generalmente il seguente: il bene viene messo all’asta a un prezzo minimo e per un tempo determinato, decorso il quale non sono più ammesse offerte e l’opera sarà aggiudicata al miglior offerente. I rilanci avvengono in via virtuale e la partecipazione non richiede una presenza continua, poiché gli utenti vengono costantemente informati di eventuali nuovi rilanci. Anche le aste on-line non sono disciplinate da un quadro normativo organico e, sotto il profilo della formazione del contratto, vengono ricondotte allo schema dell’offerta al pubblico. Nella prassi, la casa d’aste non interviene direttamente nella procedura di incanto, limitandosi a fornire lo spazio digitale attraverso il quale i proprietari offrono in vendita i propri beni.
Sia per chi vende sia per chi acquista, è sempre opportuno leggere con estrema attenzione il bando d’asta e le condizioni di vendita, comprendere il ruolo effettivamente svolto della casa d’aste e valutare preventivamente i margini di rischio legati all’attribuzione e allo stato dell’opera. Il nostro consiglio è di affiancare alla passione per l’arte una verifica giuridica consapevole.




