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La vicenda de ‘Il Miracolo delle Quaglie’ di Jacopo Bassano con tutte le conseguenze, anche in diritto.

del

Una significativa svolta nel panorama giuridico legato alla circolazione delle opere d’arte con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 9962 del 21 novembre 2023. La decisione ha ribaltato una precedente decisione del Ministero della Cultura italiano riguardante la licenza di esportazione di un dipinto attribuito al celebre pittore veneto Jacopo Bassano (Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa 1510-1592), noto anche come “Il miracolo delle quaglie” del 1554 (150 x 235 cm).

L’intricata vicenda ha avuto inizio nel dicembre del 2017, quando la società Fr. Worldwide Shipping S.r.l., incaricata dal sig. Alex Herbert Postiglione, ha presentato all’Ufficio Esportazione di Pisa denuncia per il rilascio, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), di un attestato di libera circolazione in ordine al dipinto del Bassano (n. 33543 del 19 dicembre 2017). L’attestato (n. 6440), rilasciato in data 2 gennaio 2018, dopo la valutazione della commissione di esperti, ha aperto le porte al trasferimento del capolavoro al The J. Paul Getty Museum di Los Angeles, che ne ha acquisito la proprietà.

Tuttavia, dopo aver appreso dalla stampa la presenza dell’opera al Getty Museum e averne compreso il pregio e l’eccezionale valore storicoartistico (prima di quel momento ignorato) e il suo interesse culturale particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lett. a) del Codice dei beni culturali, il Ministero della Cultura ha deciso di annullare la licenza di esportazione (con il decreto del 21 gennaio 2022), sostenendo che la richiesta fosse viziata da informazioni non veritiere (il dipinto pressoché irriconoscibile sarebbe stato presentato all’Ufficio in condizioni conservative non buone, sporco e con una patina che “ne avrebbe offuscato la conduzione e qualità pittorica in maniera importante, al punto da indurre la Commissione dell’Ufficio di Esportazione di turno il giorno 19 dicembre 2017 a ribassare il valore economico dell’opera dai 120.000,00 euro esposti nella denuncia ai 70.000,00 euro, ritenuti congrui nell’attestato di libera circolazione”) ed ha richiesto l’immediato rimpatrio dell’opera in Italia (con l’atto n. 10968 del 22/03/2022, recante diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale in relazione al medesimo dipinto).

La lunga disputa legale che ne è seguita ha coinvolto il J. Paul Getty Trust, il proprietario originario del dipinto, Alex Herbert Postiglione ed il Ministero della Cultura, sino davanti al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni del Ministero della Cultura, riformando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11306/2022 e confermando il diritto del Getty Museum di mantenere l’opera nella sua collezione di inestimabile valore.

La sentenza ha sottolineato la violazione del termine per l’adozione dell’atto di autotutela, analizzando l’applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo). La norma in questione prevede, per un verso, la possibilità di annullare d’ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico “entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione” (comma 1); per un altro verso, che i “provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi” (comma 2 bis).

Nel caso dell’opera del Bassano, l’annullamento d’ufficio dell’originario atto di assenso all’esportazione è avvenuto quattro anni dopo il rilascio dell’attesta, sollevando importanti questioni sul rispetto di tale termine e sulla sua applicazione in relazione alla presunta falsa rappresentazione, che se ritenuta esistente avrebbe integrato l’ipotesi di estensione del potere di ritiro anche oltre il termine annuale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la falsa rappresentazione non fosse sufficientemente dimostrata, evidenziando che le omissioni nella documentazione presentata non equivalessero a una condotta ingannevole o penalmente rilevante (nel qual caso sarebbe stato comunque necessario l’accertamento definitivo in sede penale).

Nel caso in esame poi, non è affatto emersa una falsa, nel senso di non veritiera, prospettazione di parte. La presentazione del dipinto all’Ufficio Esportazione in condizioni non ottimali ne ha certamente offuscato la conduzione e qualità pittorica in modo significativo, ma ciò non costituisce una rappresentazione completamente diversa e, secondo il parere del Consiglio di Stato, tale presentazione “neppure è di per sé un comportamento idoneo a trarre in inganno gli esperti che, istituzionalmente, hanno il fondamentale e delicato compito di esame dei beni di rilevanza culturale. È infatti notorio che tali ultimi beni, specie se di epoca storica risalente a diversi anni o secoli prima, possono e debbono richiedere una maggiore attenzione”.

Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, l’omissione di informazioni non obbligatorie nel modulo di richiesta – che nel caso di specie è stato presentato senza la corretta indicazione di paternità, cronologia, provenienza e committenza, e senza fornire il titolo dell’opera genericamente indicata come ‘Soggetto biblico’ –non possono qualificarsi come falsità; tali omissioni sono considerate semplici mancanze di elementi di maggior dettaglio e non costituiscono una distorsione della verità.

Peraltro, il richiedente ha correttamente indicato l’attribuzione all’artista Jacopo Bassano ed il tipo di soggetto rappresentato (un episodio biblico). L’incompletezza nel precisare i due elementi, quali la paternità ed il titolo dell’opera, non rende quanto dichiarato falso; questo è valido sia per l’attribuzione, essendo il dipinto privo di firma, per cui appare corretto il concetto di attribuzione, sia quanto riguarda il titolo, essendo il dipinto privo anche di un titolo assegnato dell’autore (l’opera è stata infatti oggetto di una pluralità di denominazioni: “Miracolo dei Pani e dei Pesci“; “Miracolo delle Coturnici e della Manna“, “Miracolo delle coturnici”, “Miracolo delle quaglie e della manna“, “Miracolo delle quaglie“, “Raccolta delle coturnici“).

È importante infine sottolineare che il dipinto è stato visionato per ben tre volte dai competenti uffici, in termini tali per cui l’interesse culturale posto a base degli atti impugnati in prime cure avrebbe potuto (e forse dovuto) emergere già allora. Ma ciò non è avvenuto. Quindi, poiché la falsa rappresentazione che giustificava il superamento del termine massimo da parte del Ministero della CulturaInizio moduloper l’esercizio del potere di autotutela, il dipinto del Bassano non sarà riportato in Italia.

Questa sentenza ha suscitato reazioni contrastanti ed ha sollevato una serie di interrogativi sulla gestione delle opere d’arte di valore storico nel contesto giuridico italiano. Ciò che è certo è che avrà un impatto significativo sulla circolazione di opere d’arte di provenienza italiana, ha posto le basi per una maggiore sicurezza giuridica per i musei stranieri che intendono acquisirle, rendendo più affidabili i titoli di esportazione ed riducendo il rischio di annullamenti anni dopo l’emissione.

(Contributo redatto in collaborazione con Maria Giulia Contatore)

Gilberto Cavagna di Gualdana
Gilberto Cavagna di Gualdanahttps://www.bipartlaw.com/
Gilberto Cavagna di Gualdana è avvocato cassazionista specializzato in diritto della proprietà industriale e intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali.

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