Investi nell’arte e scopri come pagare tasse. Ad una prima lettura sembra di trovarsi di fronte ad uno slogan pubblicitario, invece è il titolo contenuto nella pagina web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo (MIBACT) per favorire le erogazioni liberali in ambito culturale.
Dopo aver analizzato le principali misure contenute nella legge di bilancio 2020, il presente contributo vuole fornire ai lettori una panoramica riguardo il funzionamento delle principali agevolazioni fiscali in ambito artistico.
Il punto di partenza dell’analisi è il c.d. “Art-Bonus”, ossia una delle misure più longeve e conosciute per chi vuole sostenere la cultura. Il decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Tale credito è riconosciuto a tutti i soggetti finanziatori indipendentemente dalla natura giuridica e si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per specifici interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici tra cui musei, biblioteche e archivi.
La caratteristica distintiva di tale misura è quindi il collegamento con uno specifico intervento di restauro o conservazione. Come anticipato, l’Art Bonus non è l’unica possibilità di beneficiare di facilitazioni fiscali.
A tal proposito il legislatore ha previsto nell’ambito dell’art. 100, comma 2 lettera m) e art. 15 comma 1 lettera h) del D.P.R. n. 971/1986 alcune agevolazioni rientranti nella categoria del c.d. “Mecenatismo”.
Le suddette erogazioni consistono in liberalità in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a seconda della tipologia del soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – oneri deducibili dal reddito o oneri detraibili dall’imposta sul reddito.
A differenza dell’Art Bonus, quest’ultime misure sono riconosciute ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Per far comprendere l’importanza delle agevolazioni fiscali come strumento di promozione e sostegno al comparto della cultura, si segnala che nel 2018 l’applicazione dell’art. 100, comma 2 lettera m) del T.U.I.R., ha generato un importo complessivo di erogazioni liberali pari ad € 17.675.090 (in aumento rispetto ad € 16.339.571 dell’annualità precedente).
A seguito dell’introduzione delle misure, vediamo i principali vantaggi, i limiti e le modalità di utilizzo sia con riferimento all’art bonus che alle agevolazioni del cosiddetto Mecenatismo.
I vantaggi per i soggetti erogatori e beneficiari
In prima analisi, occorre evidenziare come l’Art Bonus sia riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate, nel rispetto di specifici limiti di spettanza del credito definiti dal legislatore.
Con riferimento alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (tra cui dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo). Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che non svolgono attività d’impresa (enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale).
Passando invece alla trattazione delle differenti modalità di utilizzo del credito, per le persone fisiche la normativa prevede per la suddivisione in tre quote annuali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la donazione. Per le imprese il vantaggio consiste anche nel poter utilizzare il credito in compensazione rispetto ai versamenti dovuti all’Erario.
Si ricorda che vi è un ulteriore condizione da rispettare per beneficiare del credito, in quanto occorre effettuare le erogazioni mediante mezzi di pagamento tracciabili tra cui bonifico bancario, mezzi di pagamento elettronici e assegno. Non è quindi possibile godere dell’agevolazione in caso di pagamenti effettuati in contanti.
Nell’ambito della deduzione di cui al all’art. 100 comma 2 lettera m), i soggetti titolari di reddito di impresa posso dedursi dal reddito imponibile, senza alcun limite, l’importo dell’erogazione effettuata.
Con riferimento ai soggetti non titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera h), la detrazione è riconosciuta nel limite del 19% dell’imposta dovuta.
Adempimenti MIBACT e Agenzia delle Entrate
Ultimo aspetto oggetto di analisi sono gli adempimenti posti dal legislatore sia per i soggetti erogatori che per coloro che hanno beneficiato della donazione.
In merito all’Art Bonus, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.
Per quanto concerne invece il c.d. “Mecenatismo”, il decreto ministeriale 19 novembre 2010 prevede:
- per le imprese che hanno effettuato erogazioni liberali nel 2019, entro il 31 gennaio 2020 una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate;
- per i soggetti che hanno beneficiato di erogazioni liberali nel 2019, entro il 31 gennaio 2020 sono tenuti ad effettuare la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
- con riferimento invece alle persone fisiche, entro il 31 marzo è il Ministero per i Beni e le attività Culturali a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti erogatori aventi titolo a beneficiare della detrazione.