Le agenzie di vendita all’asta, più comunemente conosciute con il nome di “case d’asta”, sono soggetti giuridici che operano in nome proprio e per conto di soggetti “privati consumatori” in base a un rapporto di agenzia fra venditore ed acquirente. Tale rapporto di agenzia si basa su un contratto di commissione redatto secondo i termini previsti dall’art. 1731 del Codice civile.
Si tratta di una forma di intermediazione tale per cui l’intermediario non assume la “reale” e giuridica proprietà dei beni, in quanto la stessa viene trasferita direttamente all’acquirente. Ai fini IVA, si ha una cd. finzione giuridica mediante la quale si configura un doppio trasferimento dei beni oggetto del rapporto di commissione, vale a dire un primo passaggio relativo al trasferimento dal committente al commissionario ed un secondo passaggio dal commissionario all’acquirente.
Le “case d’asta” possono altresì applicare l’IVA in base a un regime “speciale”, definito del “margine” in quanto l’IVA si applica sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e il costo d’acquisto degli stessi. Tale regime è applicabile al verificarsi di particolari requisiti di carattere soggettivo, oggettivo e territoriale.
Quello che qui ci interessa in particolare, trattandosi di operazioni intercorse con l’estero è il terzo requisito ovvero quello territoriale. Sotto l’aspetto territoriale, la condizione richiesta, per l’applicazione del regime speciale, è che i beni mobili usati, o gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione siano acquistati In Italia o in uno Stato membro della UE (si veda la Circolare Ministeriale 16.11.2000 n. 207/E). Si sta quindi parlando di acquisti di beni nazionali o comunitari.
Per i beni provenienti da paesi Extra Ue, oggetto di importazione, non è invece applicabile il regime speciale del margine, in quanto l’IVA viene assolta in dogana dall’importatore a norma dell’art. 67 del DPR 633/72. L’assolvimento dell’iva in dogana da parte dell’acquirente attribuisce il diritto alla detrazione dell’imposta e la conseguente preclusione all’adozione del regime speciale.
Un caso particolare riguarda tuttavia i commercianti per la rivendita dei soli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione per i beni importati, qualora siano stati acquistati presso l’Autore, suoi eredi o legatari, con applicazione dell’Iva (aliquota applicata all’importazione del 10%). In tal caso la casa d’aste può applicare il regime del margine anche in caso di importazione del bene.
Ma passiamo alle vendite nei confronti del mercato estero…
L’articolo che disciplina il trattamento iva del margine per le agenzie di vendita all’asta (art. 40-bis del DL 41/95), non fa menzione del trattamento IVA da applicare alle cessioni di beni in uscita dal territorio della UE (esportazione). Si deve ritenere quindi applicabile il regime di non imponibilità già previsto per il commercio di beni mobili usati, di cui all’art. 37 del DL 41/95, non essendo espressamente derogato.
Il regime di non imponibilità IVA si applica al solo margine e non all’intero corrispettivo versato dall’acquirente.
In ambito comunitario invece le cose cambiano un po’. Le vendite di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione con soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati dell’Unione europea costituiscono operazioni interne e non intracomunitarie!!! In tal caso verrà applicato il margine con le modalità ordinarie. E’ in ogni caso necessario verificare a quale regime iva sia stata sottoposta l’operazione nel paese di provenienza. Resta tuttavia ferma la possibilità, per ogni singola operazione, di optare per il regime IVA ordinario previsto per gli scambi intra-UE.
Proviamo a fare degli esempi:
Acquisto da soggetto iva UE che applica il margine -> rivendita con margine
Acquisto da privato in UE -> rivendita con margine
Acquisto da soggetto iva UE che NON applica il margine -> rivendita con IVA sul totale del corrispettivo.