Le opere che rivestono un rilievo eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione di norma non possono uscire definitivamente dall’Italia in mancanza di attestato di libera circolazione. Lo prevede l’art. 68 del Codice dei beni culturali, che costituisce un’eccezione al principio di libera circolazione, ed è un tema a cui abbiamo dedicato il precedente articolo su Collezione da Tiffany.
Ora però vediamo, più nello specifico, qual è il trattamento per le c.d. opere straniere, intendendosi per tali le opere di autore straniero che non sono state eseguite in Italia e a quali condizioni, di massima, tali opere possono liberamente circolare o meno.
Il quadro normativo
L’art. 68 si applica a tutte le opere che presentino interesse culturale e che possano essere considerate parte del patrimonio culturale nazionale in virtù del loro valore artistico, della loro storia collezionistica o della loro influenza sulla cultura italiana, a prescindere dalla nazionalità dell’autore e dal luogo di esecuzione,
La cittadinanza dell’autore dell’oggetto d’arte, infatti, non costituisce un criterio determinante per l’attribuzione dell’oggetto stesso al patrimonio culturale di un determinato Paese. Come chiarito dall’Ufficio legislativo del Ministero, con parere del 14 luglio 2009, prot. 14926, “L’operatività della legge nazionale di tutela non è […] preclusa con riguardo agli oggetti d’arte stranieri, se la loro “estraneità” all’ordinamento nazionale di tutela non è stata fatta formalmente constatare, mediante la certificazione di ingresso temporaneo, all’atto della loro introduzione sul territorio dello Stato”. L’italianità dell’oggetto d’arte non è dunque visto come criterio dirimente per la sua sottoposizione a tutela.
Del resto, l’art. 9 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione e da tale articolo discende che il patrimonio culturale è “nazionale” nel senso che appartiene ai cittadini della Repubblica e che, affinché tale patrimonio possa contribuire allo sviluppo della cultura, esso deve comprendere tutte quelle componenti attraverso le quali sia possibile, per i cittadini, accrescere le proprie conoscenze e arricchire la propria formazione, onde conseguire il pieno sviluppo della persona. Tale articolo non fa alcun riferimento al luogo in cui i beni di interesse culturale sono stati prodotti o alla nazionalità dell’autore ai fini della loro inclusione nel patrimonio nazionale.
Di conseguenza, la circostanza che l’opera sia straniera non preclude la sua sottoposizione alla tutela prevista dalla normativa italiana, che deve essere interpretata nel senso più estensivo possibile al fine di evitare il depauperamento del patrimonio nazionale con la dispersione di opere che, pur essendo opere straniere, presentano una forte contiguità culturale con la storia artistica nazionale o hanno contribuito in modo significativo al suo sviluppo.
Le opere che, alla luce di un’analisi storico-critica, non presentino però alcun legame interferenza con la ricerca artistica italiana, né abbiano influenzato in alcun modo la storia dell’arte del Paese, dovrebbero essere escluse dall’ambito dell’azione di tutela.
Poiché la dichiarazione di interesse culturale incide sulla proprietà privata e vincola l’opera al patrimonio culturale nazionale, con conseguente divieto di uscita definitiva dal territorio italiano, è ragionevole e fondamentale che, prima di adottare misure di tutela, gli uffici esportazione individuino e accertino l’esistenza di un collegamento tra l’opera straniera e il patrimonio culturale italiano che ne giustifichino l’applicazione della restrizione.
A tal fine, gli uffici possono ricorrere a dei criteri operativi tratti (e consolidati) dalla giurisprudenza o ad altri individuati di volta in volta dall’ufficio responsabile dell’istruttoria.
Tra i criteri già utilizzati dagli uffici esportazione e ritenuti validi dal Giudice amministrativo per attestare il legame storico dell’opera con il patrimonio nazionale e l’appartenenza alla storia recente del Paese, vi sono:
(i) la rilevanza dell’opera per la storia collezionistica italiana. Un esempio significativo dell’applicazione di questo criterio riguarda una stampa fotografica acquarellata e con inchiostro (L.H.O.O.Q.) dell’artista Marcel Duchamp. Il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale (decreto Co.re.pa.cu. Lombardia 12/04/2023) ha evidenziato la rilevante storia collezionistica del manufatto, ceduto dall’artista al suo amico e gallerista milanese Arturo Schwartz, nel 1964; si tratta, infatti, della versione di L.H.O.O.Q. realizzata da Duchamp nel 1940 e firmata in occasione della mostra a lui dedicata, presso la galleria Schwartz di Milano. La particolare rilevanza dell’opera nel contesto collezionistico italiano è stata riconosciuta anche dal TAR Milano che, con sentenza n. 2666 del 2023, ha ritenuto che l’amministrazione avesse ben motivato “circa la rilevanza per la storia collezionistica italiana dell’opera, avendo particolare riguardo alla sua significativa presenza nella collezione del gallerista milanese […] curatore del catalogo ragionato […]”;
(ii) l’attinenza dell’opera con la storia della cultura italiana. Un esempio di questo criterio è rappresentato dal dittico “Couple aux têtes pleines de nuages” (1937) dell’artista spagnolo Salvador Dalì; nella relazione storico-artistica che accompagna il provvedimento di tutela, viene dato ampio risalto alla descrizione dell’opera e alla sua storia, evidenziandone il legame con l’Italia. Sebbene alcuni profili restino ipotetici – come l’effettiva realizzazione del dittico sul territorio italiano – il valore culturale dell’opera è stato riconosciuto in relazione al suo contributo alla storia dell’arte e alla sua connessione con il panorama culturale italiano dell’epoca;
(iii) legami storici dell’autore straniero con l’Italia. Con riferimento al dipinto a olio su tavola “Ritratto di Olga Uberhummer” realizzato da Franz Von Stuck nel 1907, la relazione storico-artistica ha evidenziato come l’opera rappresenti un’importante testimonianza della persistenza e la vitalità dei modelli italiani nella pittura europea dell’inizio XX secolo, ritenendo evidente il tributo dell’Autore al Rinascimento italiano, sia per l’impostazione compositiva che per la raffinatezza cromatica. Inoltre, si sottolineano i costanti rapporti dell’artista tedesco con l’Italia, documentati almeno a partire dal 1895, anno in cui prese parte alla prima edizione della Biennale di Venezia;
(IV) il criterio cronologico. Si è ritenuto che la permanenza di un’opera straniera in Italia per un periodo significativo della sua esistenza, soprattutto in relazione alla sua permanenza nel Paese di origine o in altre nazioni, costituisca un elemento rilevante ai fini della sua dichiarazione di interesse per il patrimonio culturale nazionale. In ogni caso, la permanenza in Italia per almeno settant’anni assume un valore particolarmente significativo, in quanto corrisponde al requisito di vetustà stabilito dal Codice per l’avvio delle ordinarie azioni di tutela.
Tali criteri sono stati riassunti dalla circolare n. 28 del Ministero della Cultura.
Una volta accertato il legame con il nostro paese, nell’emettere il provvedimento di diniego l’ufficio esportazione dovrà sempre tenere conto degli elementi di valutazione previsti dal D.M. n. 537 del 2017 che, come abbiamo già visto nell’articolo precedente, sono 1) la qualità artistica dell’opera; 2) la rarità, intesa in senso qualitativo e/o quantitativo; 3) la rilevanza della rappresentazione; 4) l’appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico o monumentale; 5) la testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; 6) la rilevanza sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali.
Conclusioni
In riferimento alle c.d. opere straniere, qualora l’Ufficio esportazione intenda negare il titolo all’esportazione, è necessario che, prima ancora di accertare la presenza di (almeno due dei) elementi di valutazione previsti, verifichi, caso per caso il legame dell’opera straniera con l’Italia.