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La proprietà dell’opera tra diritti e limiti

del

Chi acquista, riceve in eredità o donazione, o comunque diventa proprietario di un’opera delle arti figurative, può pensare di poterne godere e disporre in modo pieno ed esclusivo. Ad esempio, di poterla trasferirla dalla casa di Milano a quella di montagna, o a quella in Costa Azzurra. 

Potrebbe anche pensare di utilizzare l’immagine di quell’opera, che tiene appesa nel salotto, nella home page del sito web che utilizza per promuovere la sua attività professionale o di impresa.

Può il proprietario fare tutte queste cose? Non sempre.

Un’opera d’arte, che sia una tela, una scultura, un’incisione, un disegno, e, in alcuni casi, una fotografia, può infatti essere protetta dal diritto d’autore o/e essere un bene culturale sottoposto alla disciplina prevista dalla legge. Cerchiamo di capire meglio.

Usando un linguaggio un po’ antico ma che rende bene l’idea, nel campo del diritto d’autore si distingue tra corpus mysticum e corpus mechanicum, essendo il primo l’elemento immateriale, “spirituale” dell’opera, il secondo il corpo fisico, l’oggetto materiale nel quale l’opera dell’ingegno si concretizza.

Quando io acquisto un dipinto coperto da diritto d’autore – che presenta il requisito della creatività (si noti che secondo costante giurisprudenza il requisito è presente ogniqualvolta l’opera consista in “un atto creativo, seppur minimo” e che “la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici”) e che sia opera di autore vivente o scomparso da meno di settanta anni – acquisto solo l’oggetto materiale consistente nell’opera.

Salvo diversa pattuizione che deve essere provata per iscritto (art. 110 Legge Autore), non acquista invece tutti quei diritti, sia di ordine economico che si ordine “morale” (questi ultimi peraltro intrasmissibili), che la legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito “Legge Autore”) riserva all’autore dell’opera, come ad esempio il diritto di riproduzione. Infatti “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” economica della stessa (art. 109 Legge Autore).

Il proprietario potrà dunque naturalmente esporre la sua opera in casa, fotografarla e tenere la foto sulla scrivania dell’ufficio, ma non potrà, ad esempio, utilizzare l’immagine di quell’opera per riprodurla nella brochure del suo studio medico, a meno di non aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’autore o degli aventi diritto.

Per la maggior parte degli autori (ma il punto è controverso) potrà anche dare l’opera in prestito per un’esposizione d’arte, ma la sua immagine non potrà senz’altro comparire nel catalogo della mostra, sempre che l’autorizzazione non sia stata concessa.

Ancora più stringenti sono i limiti posti al diritto di proprietà se l’opera in questione è stata dichiarata bene culturale.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito “Codice Beni Culturali” o “Codice”) si prefigge lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale italiano, cioè “i beni culturali e paesaggistici che per il loro interesse artistico, storico e naturale hanno un valore così particolare da distinguersi dal resto e da costituire testimonianza di civiltà” (così G. Sciullo, in AA.VV., Diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, 2017).

In linea generale si possono definire culturali quei beni che presentano un “interesse culturale”, che può essere “artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico” e “le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 2, comma 2, Codice dei Beni Culturali).

Gli artt. 10 e 11 del Codice forniscono poi un elenco di cose mobili e immobili che sono considerate beni culturali: sono cioè beni culturali quelli elencati dal legislatore (principio della tipicità).

Se una “cosa” appartenente a un soggetto privato viene dichiarata di interesse culturale e diviene dunque “bene culturale” in senso giuridico, essa viene assoggettata alla disciplina pubblicistica contenuta (fondamentalmente) nel Codice; disciplina che va a sovrapporsi a quella che la cosa ha come bene patrimoniale.

Si dice che la qualifica di “bene culturale” di una “cosa” appartenente a un soggetto privato determini una sorta di “disgrazia giuridica”, a causa della compressione del diritto di proprietà che ne deriva.

La qualifica del bene come culturale e il suo assoggettamento al Codice comporta infatti una serie di limitazioni alle facoltà che spettano al soggetto proprietario e ai suoi aventi titolo, che vanno dal divieto di distruzione (art. 20), alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero allo spostamento temporaneo e allo smembramento delle collezioni (art. 21), al possibile divieto di uscita definitiva dall’Italia (art. 65), alla richiesta della c.d. licenza di esportazione per quanto riguarda l’uscita temporanea per manifestazioni (art. 66), assieme a molti altri limiti e oneri.

Tra i limiti più significativi che il diritto di proprietà risente riguarda l’uscita dei beni culturali dal territorio nazionale.

Per quanto riguarda l’uscita temporanea dei beni, essa è ammessa – a determinate condizioni e non per tutte le tipologie di beni – per “manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale”, a patto che “ne siano garantite l’integrità e la sicurezza” (art. 66), e solo una volta che l’ufficio esportazione presente presso la Soprintendenza abbia dato il suo placet (art. 71).

Quanto all’uscita definitiva, l’art. 65 detta una disciplina complessa, distinguendo, quanto ai beni di proprietà dei privati, tra beni la cui uscita definitiva è soggetta ad autorizzazione ministeriale (attestato di libera circolazione) e beni per cui è sufficiente una autodichiarazione da parte del titolare (sul punto ricordiamo che con il d.m. n. 367/2020 è finalmente entrata in vigore la disciplina semplificata in materia di esportazione di opere d’arte di valore inferiore ai 13.500 euro introdotta dal precedente decreto Franceschini n. 246/2018).

Quindi, se il proprietario acconsente di dare in prestito la sua opera, raggiunto dalla c.d. “notifica” (l’atto con cui la Soprintendenza, dopo aver accertato la sussistenza dell’interesse culturale, la comunica al proprietario, che il bene è soggetto alla disciplina codicistica) e dunque dichiarata “bene culturale”, per una mostra temporanea fuori dai confini nazionali, dovrà ottenere la licenza di esportazione (rectius, attestato di circolazione temporanea).

Parimenti sarà necessario ottenere l’attestato di libera circolazione nel caso in cui decidesse di trasferire l’opera nella casa in Costa Azzurra o di venderla a un collezionista straniero.

Ma addirittura, se il proprietario decide di trasferire il “bene culturale” dalla sua casa di città alla sua residenza di campagna (sempre in Italia), dovrà prima chiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza competente.

Può tra l’altro capitare che una stessa opera sia assoggetta a entrambe le normative, sebbene le norme siano state scritte in modo da creare un “doppio binario” fra la tutela autorale e quella codicistica (l’art. 5, comma 5, stabilisce che non sono soggette al Codice le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni, mentre la Legge Autore protegge l’opera per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte – art. 25).

Per fare un esempio, possiamo pensare a L’angelo della città, opera eseguita da Marino Marini nel 1948, esposta in via permanente alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia: l’artista è morto infatti nel 1980 – per cui tutte le sue sculture sono ancora protette da diritto d’autore, che scadrà solo nel 2040 – e l’opera è stata eseguita oltre 70 anni fa – per cui, previa verifica dell’interesse culturale, può essere sottoposto alla disciplina codicistica.

Federica Minio
Federica Minio
Nata a Verona ma di famiglia veneziana, Federica è un avvocato esperto in diritto della proprietà intellettuale e dell’arte ed è stata tra le prime in Italia a laurearsi in diritto dei beni culturali. Prima di intraprendere la professione legale, ha lavorato in gallerie e fondazioni d’arte milanesi. Federica unisce la sua passione per l’arte, da sempre respirata in famiglia (assieme al profumo della trementina del papà pittore), al lato più creativo del diritto.

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