Approvata il 15 dicembre dello scorso anno (L. 186/2014) e in vigore dal 1° gennaio del 2015, la Voluntary Disclosure (o “collaborazione volontaria”) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Si tratta di un argomento di estrema delicatezza, fortemente caldeggiato dall’OCSE, e rappresenta probabilmente l’ultima occasione, per il contribuente che abbia trasferito all’estero i propri capitali senza dichiararli alle autorità fiscali, di sanare la propria posizione. Una procedura che riguarda da vicino anche i collezionisti d’arte, come ci spiega Marco Bodo, commercialista dello Studio TS Commercialisti Associati e membro della Commissione per il Diritto dell’Arte di BusinessJus.
Nicola Maggi: Ci può ricordare in breve che cos’è la Voluntary Disclosure?
Marco Bodo: «La Voluntary Disclosure consente agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per quanto riguarda il mondo dell’arte, rientrano in tale casistica le opere detenute all’estero che dal 2009 dovevano essere indicato nel quadro RW del modello Unico persone fisiche».
N. M.: Perché un collezionista dovrebbe “autodenunciarsi” con la Voluntary?
M.B.: «in certi casi la Voluntary Disclosure potrebbe rivelarsi una vera e propria necessità per il collezionista, in quanto per poter alienare in un futuro le opere detenute all’estero mediante transazioni finanziare trasparenti il proprietario dell’opera dovrà essere in regola con le normative sul monitoraggio fiscale, al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e possibili sospetti di riciclaggio».
N.M.: Chi non ha dichiarato le opere detenute all’estero cosa rischia?
M.B.: «Chi non ha mai indicato nella propria dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2009, le opere detenute all’estero rischia l’applicazione di sanzioni dal 3% al 15% del prezzo di acquisto dell’opera (o del suo valore) per ogni anno di omessa indicazione».
N.M.: Ci sono delle criticità nell’applicazione della Voluntary Disclosure in relazione agli oggetti d’arte?
M.B.: «La prima criticità che vedo è sicuramente quella di individuare correttamente la data in cui sono state acquistate le opere. E’ molto importante, infatti, poter provare la data in cui è avvenuto l’acquisto dell’opera e, qualora sia stato effettuato dopo il 2003, anche fornire la prova che i fondi utilizzati non siano derivanti da redditi non dichiarati in Italia. Le prove più attendibili potrebbero essere quindi le fatture delle gallerie d’arte o delle case d’asta, mentre sarà ovviamente più complesso poter fornire la prova di un acquisto intervenuto fra privati».
N.M.: Se l’opera è stata acquistata da società all’estero è possibile aderire alla Voluntary?
M.B.: «Certamente. Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (10/E del 13 marzo 2015) ha specificato che l’interposizione di società estere non fa venir meno la possibilità di aderire alla procedura, tuttavia, specie in questi casi, è quanto mai necessario capire chi sia il reale proprietario dell’opera e valutare se la stesso non sia localizzato in un paradiso fiscale (cd. paesi black list) pena il raddoppio delle sanzioni che vi ho citato in precedenza».
[infobox maintitle=”In breve” subtitle=”La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Per maggiori info: www.agenziaentrate.gov.it” bg=”gray” color=”black” opacity=”off” space=”30″ link=”http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Collaborazione+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/Infogen+Collaborazione+volontaria/”]