Il Decreto Legislativo n.24 del 22 gennaio 2004, meglio noto come Codice dei beni culturali, definisce, all’art.10, i beni culturali come le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Indica, inoltre, al successivo comma II, una serie di categorie che assurgono ugualmente a beni culturali.
Tuttavia, il comma III, del medesimo articolo 10, prevede che anche una serie di beni, non rientranti nelle predette categorie, possa essere definita bene culturale, laddove intervenga la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 che deve essere notificata al proprietario del bene: tale attività è nota come “notifica”.
Con il termine “notifica” nel gergo utilizzato nel mondo dell’arte e dell’antiquariato si indica quell’insieme di passaggi, risalente alla Legge Bottai che coinvolge il Ministero dei beni e delle attività culturali, il quale, attraverso il Direttore Regionale competente per materia , a seguito di apposite indagini di tipo amministrativo, riconosce l’”interesse particolarmente importante”, dal punto di vista culturale, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, di cose d’arte.
Sommario:
1.Il meccanismo della notifica e “l’interesse particolarmente importante”. 2.La trascrizione del vincolo di interesse culturale del bene. 3.La ratio della norma tra attualità e opportunità. 4.L’impostazione della norma e il rapporto col mercato dell’arte: cenni. 5.Conseguenze pratiche per il collezionista italiano. 6.Uno sguardo comparatistico: la normativa europea e francese. 7.La “notifica” e ArtFunds. 8.Conclusioni.