Sino ad ora abbiamo percorso il nostro itinerario nell’”Arte in Trust” focalizzando la nostra attenzione, sotto i profili giuridici e fiscali, sui Trust posti in essere da un Disponente animato dalla finalità di tramandare agli eredi e proteggere il proprio patrimonio di beni artistici e culturali.
Abbiamo tuttavia intrapreso tale percorso premettendo che l’istituto del Trust ha nel polimorfismo e nella capacità di rispondere ad un campionario alquanto eterogeneo di esigenze una delle proprie peculiarità più rimarchevoli.
È giunto pertanto il momento, proseguendo nel filone della gestione proattiva dei patrimoni artistici intrapreso nel precedente articolo, di volgere lo sguardo verso una diversa, ma altrettanto funzionale, tipologia di Trust, il Trust di “scopo”.
Nei precedenti interventi è stata fornita una risposta a coloro i quali, in possesso di un patrimonio artistico più o meno consistente e desiderosi di porre in essere un passaggio generazionale dello stesso che al contempo garantisse di imprimerne un chiaro ed insindacabile indirizzo di gestione ed un elevato grado di tutela, non avevano rinvenuto negli strumenti tradizionali previsti dal nostro ordinamento quello più idoneo a soddisfarne le esigenze.
Non è tuttavia inusuale che possa presentarsi la casistica nella quale il detentore di un patrimonio di qualsivoglia natura e composizione manifesti il desiderio di tutelarlo e preordinarne le sorti secondo le proprie volontà ma non abbia eredi oppure non li ritenga idonei ad occuparsi adeguatamente dei propri beni.
In un simile contesto il trust di “scopo”, sartorialmente realizzato sulle esigenze del Disponente, rappresenta una soluzione di sicura efficacia e comprovata efficienza sia sotto il profilo giuridico quanto sotto quello fiscale. Il trust di “scopo” si differenzia rispetto al trust con beneficiari in quanto i beni ivi segregati non sono destinati ad essere gestiti nell’interesse prima ed attribuiti direttamente poi a determinati soggetti, bensì sono vincolati ad essere impiegati per la realizzazione di un fine o di uno scopo predeterminato dal Disponente. Scopo che nel caso di Disponente titolare di un patrimonio artistico potrà ragionevolmente essere la tutela, la manutenzione, la valorizzazione e la conservazione delle opere.
Il collezionista o l’artista potrà pertanto attribuire a fondazioni od enti di qualsivoglia natura la gestione del proprio patrimonio, vincolando il gestore stesso alla realizzazione di musei, mostre o gallerie al fine di diffondere la collezione e renderla fruibile alla collettività ed altresì vincolandolo a mantenere e restaurare le opere al fine di preservarne valore ed integrità nel tempo. È bene evidenziare come lo scopo, la finalità, in funzione della quale viene istituito il Trust non pregiudicherà la possibilità per il Disponente di nominare sin dall’inizio eventuali soggetti, persone fisiche o giuridiche, titolari del diritto di vedersi attribuito il Fondo in Trust al termine della Durata dello stesso, tuttavia, attraverso il trust di “scopo” la finalità preordinata prevarrà sempre rispetto ai diritti individuali di eventuali soggetti beneficiari.
Il trust di “scopo” cosi come conosciuto ed utilizzato internamente trova le proprie origini nell’istituto del charitable trust di diritto anglosassone ed alla sua luce può assumere, se opportunamente strutturato, connotati di pubblica utilità quali il progresso e la promozione delle arti e della cultura. Ritorna in considerazione, in questa ottica, il confronto effettuato nel primo intervento in tema di “Arte in Trust” tra questo istituto e gli strumenti riconosciuti dal nostro ordinamento e comunemente utilizzati quale veicolo per i patrimoni artistici quali le fondazioni e le associazioni. Laddove infatti al trust di “scopo” siano assegnate finalità filantropiche o benefiche da parte del Disponente la gestione del patrimonio artistico per mezzo dello stesso risulterebbe deprivata da quegli elementi ostativi in termini di complessità ed onerosità tipici delle fondazioni e degli strumenti analoghi.
È già stato affrontato il tema della fiscalità indiretta e diretta del Trust così come l’opportunità che lo stesso sia istituito dal collezionista o dall’artista che non presenta esigenze di natura meramente commerciale concernenti il proprio patrimonio artistico. Giunti però ad analizzare la peculiare realtà del trust di “scopo” dobbiamo doverosamente prenderne in considerazioni alcuni rilevanti profili di carattere fiscale che contribuiscono ad alimentarne l’interesse da parte del Disponente potenzialmente interessato a valutarne l’istituzione.
Il trust di “scopo” che assuma connotati di rilevanza pubblica, perseguendo finalità di promozione e valorizzazione dell’arte potrebbe beneficiare del particolare regime fiscale di favore riservato ai cosiddetti enti del “terzo settore” con conseguente detassazione dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. In questa ottica è stata la stessa Agenzia delle Entrate, ben prima delle recenti novità normative in tema di no-profit ad ammettere la possibilità di consentire ad un trust di “scopo” l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. Oggi il panorama del cosiddetto Terzo settore è radicalmente mutato, la disciplina delle ONLUS è stata abrogata a favore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ma non è mutata la possibilità per il Trust di entrare a far parte di questo mondo, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore e godendo dei privilegi di carattere fiscale, sia in materia di imposizione diretta che indiretta, che tale appartenenza garantisce[1].
Benché limitandoci nel contesto del presente intervento a tratteggiare un’ambientazione del panorama agevolativo di cui potenzialmente può beneficiare il trust di “scopo” istituito per destinarvi patrimoni artistici e culturali, ci troviamo a constatare come il nostro ordinamento preveda una molteplicità di misure in favore del mantenimento, della valorizzazione e della pubblica fruizione dell’arte e come il Trust, ancora una volta, rappresenti uno strumento unico nel saper cogliere appieno tali opportunità, coniugando, sia sul versante privatistico che su quello di pubblico interesse, finalità di tutela, promozione e tramandamento dei patrimoni artistici con un grado di discrezionalità da parte del collezionista Disponente difficilmente riscontrabile altrove.
[1] Al fine di approfondire le peculiarità di carattere fiscale del trust di “scopo” avente connotati di pubblica rilevanza nel contesto della riforma del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 si veda M.CENINI, Trust patrimoni artistici e collezioni – Trusts, artistic estates and collections.