Secondo Aleida Assmann “l’archivio è il luogo della collezione e della conservazione di ciò che è passato e che non deve andare perduto”. Cionondimeno, quali siano i soggetti legittimati a presiederlo, ad esprimere pareri in merito all’autenticità delle opere, a tutelare e valorizzare – anche in termini economici – il lascito di un artista è questione tutt’altro che nitida.
Se è indubbio il diritto da parte degli eredi diretti di stabilire la paternità di un’opera, è pur vero che non si tratta di un diritto assoluto, la giurisprudenza non sancisce l’esclusività sull’autenticazione in capo a soggetti prestabiliti. Il parere di autenticità non è una dichiarazione di scienza pertanto soggetti terzi – al di fuori degli eredi – hanno facoltà di esprimere giudizi relativamente all’autenticità delle opere in special modo nei casi in cui sia lo stesso artista, ancora in vita, a costituire un archivio e contestualmente ad individuare figure a lui prossime legittimate a tutelarne la memoria.
Case study emblematici risultano essere gli archivi di Mario Schifano e Mimmo Rotella rispetto ai quali si ritiene interessante ripercorrere genesi ed evoluzione.
Ancora in vita Mario Schifano – artista particolarmente prolifico quanto Mimmo Rotella – si avvide del preoccupante fenomeno dei falsi e del conseguente danno che ne avrebbe subito la propria opera artistica laddove non si fosse intervenuti nel certificare le opere autografe. A tal proposito – Schifano – col supporto di Monte Titano Arte Srl costituì un primo nucleo di opere dichiarate autentiche. A seguito della scomparsa dell’artista venne dunque istituita il 13 marzo 1998 La Fondazione Mario Schifano – oggi denominata M.S. Multistudio – di cui fecero parte i più stretti collaboratori del Maestro tra i quali il fotografo Marcello Gianvenuti. In un primo tempo entrò a farne parte la stessa Monica De Bei, vedova dell’artista, che tuttavia, in seguito a dissidi “concernenti l’origine e la valenza di un apprezzabile quantitativo di opere del Maestro” uscì dalla Fondazione per costituire nel 2003, insieme al figlio Marco Giuseppe Schifano, l’Archivio Mario Schifano.
Tale frattura ha avuto un impatto significativo anche sul valore economico di certa produzione dell’artista. Opere inizialmente autenticate dalla Fondazione – e successivamente riesaminate dall’Archivio – non furono più ritenute in linea con gli stilemi del Maestro, perdendo di valore sul mercato.
A seguire, la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1654 del 18 aprile 2017 – pur vietando l’utilizzo del nome Mario Schifano alla Fondazione – riconobbe alla stessa “una consolidata autorevolezza nel rilascio non esclusivo di expertises dell’opera di Schifano e che non gli si potesse vietare il rilascio di pareri o autenticazioni dato il vasto patrimonio di conoscenza che la Fondazione aveva accumulato negli anni sull’opera del noto pittore”.
Un pronunciamento che il mercato ha recepito individuando nell’Archivio Mario Schifano l’istituzione privilegiata a cui fare riferimento. Le aggiudicazioni di opere recanti il certificato di autenticità rilasciato dall’Archivio Mario Schifano hanno raggiunto cifre considerevolmente maggiori rispetto alle opere recanti documentazione della Fondazione M.S. Multistudio.
L’ultimo capitolo della pluridecennale controversia tra i due enti riguarda la sentenza espressa dalla Corte di Cassazione (ord. 4038/2022) che ha definito il contenzioso tra l’Archivio Mario Schifano e la Fondazione M.S. Multistudio stabilendo che la riproduzione delle immagini delle opere dell’artista, pubblicate nello “Studio metodologico riguardante la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere di Mario Schifano presenti presso la Fondazione” edito dalla Fondazione M.S., costituisce lesione dei diritti patrimoniali che invece spettano in esclusiva agli eredi.
Se in questo caso la giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui l’esercizio dei diritti patrimoniali spetti in esclusiva agli eredi, persiste tuttavia la liceità della certificazione di autenticità delle opere da parte di entrambi gli enti, seppure i collezionisti privilegino l’acquisto di opere con certificazione dell’Archivio Mario Schifano.
Di stringente attualità il caso che vede protagonista il Maestro del décollage Mimmo Rotella. Lo scorso 26 gennaio la figlia Asya Rotella e la vedova Inna Agarounova, dopo aver lasciato la Fondazione Mimmo Rotella, costituitasi per volontà dello stesso artista, hanno annunciato la nascita dell’associazione Mimmo Rotella Legacy ponendosi come riferimento ufficiale per la tutela del nome e dell’opera dell’artista.
Come era prevedibile non si è fatta attendere la replica della Fondazione Mimmo Rotella che, attraverso una nota, ha dichiarato che la Fondazione Mimmo Rotella è l’unico ente costituito per espressa volontà dell’artista e che la Fondazione cura l’archiviazione, l’autenticazione, la catalogazione delle opere, segnalando inoltre che, tra le principali iniziative previste per il 2026, la Fondazione collaborerà con Palazzo Ducale di Genova alla realizzazione di una mostra antologica in programma dal 24 aprile al 13 settembre 2026 curata da Alberto Fitz, membro del Comitato Scientifico della Fondazione. Il Presidente Nicola Canal ha infine concluso il comunicato dichiarando che la Fondazione Mimmo Rotella, per espressa volontà dell’artista, è la titolare esclusiva di tutti i diritti d’autore sulle opere e custode del suo Archivio Storico.
Tali posizioni contrapposte è ipotizzabile daranno adito ad incertezza sul mercato inducendo i buyers a procrastinare l’acquisto di opere in attesa di futuri pronunciamenti giurisprudenziali con l’auspicio di ottenere garanzie certerelativamente ai beni acquisiti.
Auspichiamo che, in virtù di un comune interesse alla salvaguardia della memoria del Maestro Mimmo Rotella, non prevalgano l’intransigenza delle reciproche posizioni che inevitabilmente finirebbero per ledere proprio colui il quale si dichiara di voler tutelare. Da parte nostra ne monitoreremo gli sviluppi.




